60.2006.88
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danni materiali. torto morale.
23 settembre 2006Italiano23 min
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Numero d'incarto:
60.2006.88
Data decisione, Autorità:
23.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.88
Lugano
23 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2006 presentata da
IS 1, /,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 1.7.2005 dell’allora giudice della Pretura
penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 9/10.3.2006 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 14.2.2004 IS 1 – ora coniugata __________ – è stata arrestata con le accuse
di favoreggiamento e correità sub. complicità in tentato furto aggravato in
relazione ai fatti avvenuti la sera del 13.2.2004 presso la __________ di __________,
fatti che vedevano coinvolti __________ e __________, quest’ultimo allora suo
compagno (AI 1.1);
che
l’arresto è stato confermato il medesimo giorno dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza,
di un pericolo di fuga e di bisogni dell’istruzione (AI 1.2);
che
di seguito l’accusa è stata estesa ai reati di correità sub. complicità in
ripetuto furto aggravato ed in ripetuta rapina aggravata (AI 4.1), contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti (AI 4.2) e ricettazione (AI 4.3);
che
è stata scarcerata il 7.4.2004, previo versamento di una cauzione di CHF
5'000.-- (AI 4.3);
che
con decreto 13.12.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta
ricettazione “(…) per aver ripetutamente ricevuto in dono da __________, fra
il 2002 e il 14 febbraio 2004, sia a __________ sia a __________ (__________),
capi di vestiario, apparecchiature elettroniche ed altri oggetti che sapeva o
comunque avrebbe dovuto sapere, viste le circostanze, essere provento di reato,
in particolare di furto ad opera del __________ il quale, in quel frangente
temporale, era in espiazione pena al PCT con libertà limitata ai soli congedi
settimanali concessigli” e di ripetuta contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti “(…) per avere, senza essere autorizzata, ripetutamente
consumato degli spinelli di marijuana (almeno 5 o 6) con sostanza procuratale
da __________”, fatti – questi ultimi – avvenuti a __________ fra il 2002
ed il 14.2.2004;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di 60 giorni di detenzione – sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni –, alla pena accessoria dell’espulsione
dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni (da espiare) ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese;
che
ha inoltre proposto la liberazione a suo favore dell’importo di CHF 5'000.--
versato a titolo di cauzione (dedotte la tassa di giustizia e le spese) e la
confisca – in applicazione dell’art. 58 CP – degli oggetti sequestrati nel
corso del procedimento penale;
che
il procuratore pubblico – con medesimo atto – ha abbandonato il procedimento
penale promosso per titolo di favoreggiamento [“(…) per i legami
sentimentali esistenti con __________, tali da rendere scusabile la sua
condotta (art. 305 cpv. 2 CPS)”] e di correità sub. complicità in ripetuto
furto aggravato ed in ripetuta rapina aggravata [“(…) per accertata estraneità
ai fatti”] (DA __________);
che
con scritto 21/22.12.2004 la qui istante ha interposto opposizione al predetto
decreto di accusa;
che
con decisione 1.7.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha prosciolto
l’accusata dall’imputazione di ripetuta ricettazione;
che
l’ha invece dichiarata autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti, condannandola alla pena di 5 giorni di arresto (da
dedursi il carcere preventivo sofferto) – sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 1 anno – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese per complessivi CHF 500.--;
che
ha inoltre ordinato la confisca degli oggetti sequestrati nel corso del
procedimento penale;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
71'870.--, oltre interessi, di cui CHF 24'020.-- per spese legali, CHF 31'650.--
per danni materiali e CHF 16'200.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda
con il termine prosciolto;
che
Fatti
i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente detto termine, segnatamente
a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso di totale
proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella
fattispecie;
che
questa Camera considera prosciolto l'accusato assolto da imputazioni
indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a
fatti del tutto diversi;
che
nel caso in esame la qui istante è stata prosciolta dall’accusa di ripetuta ricettazione;
che
è invece stata condannata per titolo di ripetuta contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti, reato indipendente dalla predetta ipotesi
accusatoria;
che
l’istante deve quindi essere considerata prosciolta a’ sensi dell’art.
317 CPP (cfr., al proposito, decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di
oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 24'020.05 [di cui CHF 21'035.85 (86 ore
e 35 minuti a CHF 243.--/ora circa) di onorario, CHF 1'287.60 di spese e CHF 1'696.60
di IVA (doc. 31)], oltre interessi;
che
al proposito sostiene che “la procedura ha richiesto numerose presenze agli
interrogatori, oltre alle visite d’uso in carcere (per diverso tempo era anche
stata negata la visita dei parenti più stretti, compreso il figlio!) e alla
preparazione e allo svolgimento del processo” (istanza 7/8.3.2006, p. 4);
che
la tariffa applicata, di CHF 243.--/ora circa, è conforme ai principi
suesposti;
che
il dispendio orario, pari a 86 ore e 35 minuti, appare invece – per un avvocato
con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla
fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di
patrocinio, considerato che il caso non presentava particolari difficoltà di
fatto o di diritto [tanto è vero che a dire dell’istante “sin dall’inizio
(…) è apparsa estranea a tutti i reati ipotizzati nei confronti dei fratelli __________”
(istanza 7/8.3.2006, p. 2)];
che
– per quanto risulta dall’incarto – il suo patrocinatore ha presentato l’istanza
di libertà provvisoria 20/23.2.2004 (AI 1.5/8.2), ha partecipato agli
interrogatori di data 24.2.2004 (AI 4.1), 9.3.2004 (AI 4.2) e 7.4.2004 (AI
4.3), ha corrisposto con il procuratore pubblico in merito ai permessi di
visita, rispettivamente alla situazione carceraria della qui istante (AI
8.1/8.3/8.10/8.11/8.13/9.3), ha corrisposto con la Sezione dell’esecuzione delle
pene e delle misure (AI 8.4), ha esaminato gli atti nel corso del loro deposito
presentando osservazioni e domanda di disgiunzione del procedimento penale a
carico di IS 1 da quello promosso nei confronti di __________ ed __________ (AI
8.14);
che
ha inoltre ripetutamente visitato la qui istante in carcere;
che
di seguito, conclusa l’istruttoria, il 21/22.12.2004 ha interposto formale
opposizione al decreto di accusa 13.12.2004, il 24/25.1.2005 ha preso posizione
in merito all’ordinanza di apertura 10.1.2005 e l’1.7.2005 ha assistito l’istante
nel corso del dibattimento;
che
prestazioni di sostegno morale/di aiuto sociale non vengono indennizzate giusta
gli art. 317 ss. CPP (ciò che giustifica di non riconoscere due trasferte a __________
per colloqui in carcere con la qui istante, rispettivamente di ridurre i minuti
di colloquio patrocinatore – famiglia __________);
che
nell'esecuzione del mandato al legale spetta peraltro tenere conto di una certa
proporzionalità: nel caso di specie il decreto di accusa con il quale IS 1 è
stata deferita davanti alla Pretura penale concerneva unicamente i titoli di ripetuta
ricettazione e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti,
per cui 12 ore per la preparazione del processo (cfr. prestazioni di data
29/30.6.2005) appaiono manifestamente sproporzionate al caso, tanto più che –
come si evince dal riassunto dell’arringa del patrocinatore esposto in sentenza
– l’accusa di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, rispettivamente
i presupposti oggettivi del reato di ricettazione non sono stati contestati (ritenuto
inoltre che l’incarto era noto siccome già ripetutamente esaminato nel corso
dell’istruttoria);
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene quindi ammesso un onorario pari 34 ore e 5 minuti a CHF 243.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 8'282.25, di cui 600 minuti (in luogo degli
oltre 1300 esposti), comprese le trasferte, inerenti i colloqui con l’istante
(di persona/telefonici), 35 minuti inerenti l’istanza di libertà provvisoria
20/23.2.2004 (comprese le osservazioni al preavviso negativo del magistrato
inquirente, AI 1.5/8.2), 120 minuti inerenti “osservazioni e domanda di
disgiunzione” 19/22.11.2004 (AI 8.14), 180 minuti (10 min/scritto, spesso
di poche righe) inerenti gli scritti, 180 minuti (in luogo degli oltre 600) inerenti
i colloqui con terzi (di persona/telefonici), 65 minuti (compresa la trasferta)
inerente l’interrogatorio 24.2.2004 (14.00-14.25, AI 4.1), 190 minuti (compresa
la trasferta) inerente l’interrogatorio 9.3.2004 (10.30-13.00, AI 4.2), 85
minuti (compresa la trasferta) inerente l’interrogatorio 7.4.2004 (14.00-14.45,
AI 4.3), 20 minuti inerenti lo scritto 24/25.1.2005 alla Pretura penale (compresa
la copia per il cliente), 360 minuti inerenti l’esame degli atti (anche nel
corso dell’istruttoria) e la preparazione del dibattimento, 180 minuti (compresa
la trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 9.05 e riapertosi,
per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo, alle ore 11.00) e
30 minuti inerenti la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella
commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la
Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione
per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene
in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che
nella fattispecie – come si vedrà – è (molto) parziale], stralciate le prestazioni
17.3.2004 (trasferta/polizia per chiave) e 18.3.2004
(trasferta/foto+sopralluogo), che – non essendo ulteriormente specificate – non
si comprendono, e le prestazioni 1.3.2004/8.4.2004/7.7.2005 (fotocopie, esse
potendo essere effettuate dal segretariato, i cui onorari sono a carico del
datore di lavoro);
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 1'039.60, di cui CHF 30.-- [CHF
0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
B.C., inc. __________)] inerenti le telefonate, CHF 20.20 (come esposto) inerenti
l’istanza di libertà provvisoria 20/23.2.2004 e le osservazioni al preavviso
negativo del magistrato inquirente (AI 1.5/8.2, spese invero esposte solo con
riferimento alle osservazioni), CHF 81.-- (come esposto) inerenti “osservazioni
e domanda di disgiunzione” 19/22.11.2004 (AI 8.14), CHF 226.40 (come
esposto) inerenti gli scritti, CHF 22.-- (come esposto) inerenti fotocopie, CHF
580.-- inerenti le trasferte (come esposto, stralciate nondimeno due trasferte
a __________ e – come in precedenza – le prestazioni 17.3.2004/18.3.2004) e CHF
80.-- inerenti l’istanza di indennità, stralciati CHF 10.-- inerenti “esame
sentenza GIAR” di data 27.2.2004 (che non cagiona spese) e CHF 64.--
inerenti “preparato processo e coll. con cl.” di data 30.6.2005 (che non
si comprendono);
che
non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr.
decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N.P., inc. __________);
che
a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
9'321.85;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 7.3.2006 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
Considerandi
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’istante postula CHF 6'000.-- (pari allo stipendio di due mesi versato dal
primo datore di lavoro dopo la scarcerazione), oltre interessi, per perdita di
guadagno: a suo dire, sebbene al momento dell’arresto fosse disoccupata,
avrebbe trovato un posto temporaneo quale barista al carnevale di __________;
in ogni caso, nel corso della sua carriera professionale nel ramo, in
particolare, della ristorazione [nondimeno “(…) costretta a pause forzate e
a cambiamenti di posto di lavoro un po’ per motivi di salute (…) e un po’ per
le esigenze legate al figlio, che richiedeva la presenza a casa della madre
durante gli orari serali e i weekend, ciò che non da tutti i gerenti veniva
alla lunga accettato” (istanza 7/8.3.2006, p. 5)] avrebbe sempre e subito
ritrovato un posto di lavoro;
che
quindi – se non fosse intervenuto l’arresto – avrebbe senza dubbio
immediatamente trovato un impiego: “lo dimostra il fatto che essa era in
cerca di lavoro da poche settimane e già aveva un impiego temporaneo. Lo
dimostra il fatto che essa ha sempre e subito trovato lavoro in passato. Lo
dimostra pure il fatto che essa ha ritrovato lavoro immediatamente dopo essere
stata scarcerata (…)” (istanza 7/8.3.2006, p. 5);
che
il fatto che al momento dell’arresto fosse, a suo dire, in cerca di un lavoro,
rispettivamente il fatto che – al termine della carcerazione – abbia trovato
un’occupazione non appaiono tuttavia circostanze sufficienti per riconoscere il
postulato danno: esse non implicano infatti necessariamente che – senza
detenzione – avrebbe trovato lavoro, soprattutto in considerazione della sua
situazione personale (in particolare con riferimento alle suddette esigenze
legate al figlio);
che
IS 1 non ha invero dimostrato – documentando, come le incombeva
[N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317
CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni
materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] –
l’esistenza dell’asserito danno, per esempio producendo atti attestanti concrete
trattative con un potenziale datore di lavoro;
che
quindi non può esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato
ma non provato;
che
di conseguenza nulla le è dovuto a questo titolo;
che
– con riferimento all’impegno ed alla cura profusi dai suoi genitori al figlio __________
– chiede CHF 25'650.-- (CHF 25.--/ora x 19 ore x 54 giorni), oltre interessi, posto
come “durante i 54 giorni di carcere, la nonna (madre della qui istante)
è andata a prendere __________ a scuola, accudendolo dopo scuola,
cucinando per lui e ospitandolo presso il proprio domicilio. Ciò ha richiesto
una presenza costante soprattutto della nonna, anch’essa professionalmente
attiva (…). Nei momenti in cui non poteva essere presente la nonna, era
presente il nonno, per 19 ore al giorno, ossia per tutto il tempo durante il quale
il bimbo non andava a scuola” (istanza 7/8.3.2006, p. 7);
che
il 16.2.2004 – con richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in
materia penale – il procuratore pubblico ha domandato alle autorità __________
di procedere alla perquisizione dell’abitazione di IS 1 sita in __________, __________
(AI 2.1);
che
l’autorità rogata ha disposto la suddetta perquisizione, che ha avuto luogo il
20.2.2004
alla presenza, tra gli altri, di __________, indicata – sul verbale –
quale “madre convivente di IS 1” (verbale di perquisizione 20.2.2004, p.
1, allegato al rapporto di esecuzione 23.2.2004, AI 2.2);
che
__________, padre dell’istante, interrogato il 23.2.2004, ha affermato che “venerdì
20.
febbraio 2004, presso la mia abitazione di __________, in via __________, è
stata effettuata una perquisizione domiciliare ad opera dei __________”
(verbale 23.2.2004, p. 1, allegato al rapporto di esecuzione 23.2.2004, AI 2.2);
che
pertanto – a prescindere dal fatto che la qui istante abbia asserito che “sotto
il mio appartamento abita mia madre (…)” (verbale di interrogatorio
14.2
, p. 2, allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1) – sembrerebbe
che essi vivessero con la figlia ed il nipote, del quale si prendevano cura
durante le assenze di IS 1 [“(…) quando sono assente, è lei (la madre)
che lo cura” (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 2, allegato al rapporto
di arresto 14.2.2004, AI 3.1)], sia durante il lavoro sia durante i fine
settimana trascorsi in compagnia di __________ [non sembrerebbe infatti che __________
la accompagnasse regolarmente a __________ (tanto è vero che il giorno
dell’arresto non era con lei)];
che
– in queste circostanze – la pretesa appare infondata: il doc. 30 (allegato
all’istanza 7/8.3.2006) sembra peraltro attestare unicamente che __________ era
attiva professionalmente e non che – nel caso concreto – il suo lavoro le abbia
impedito di accudire il nipote, mansione che verosimilmente avrebbe svolto
anche se la figlia non fosse stata arrestata il 14.2.2004;
che
pertanto, come in precedenza, nulla le è dovuto a questo titolo;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato
prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002
in re S.R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito la qui istante postula la somma di CHF 16'200.-- (CHF
300.
--/giorno), oltre interessi, per i 54 giorni di detenzione preventiva
sofferta;
che
– come esposto – IS 1 è stata arrestata il 14.2.2004 (AI 1.1) ed è stata scarcerata
il 7.4.2004 (AI 4.3);
che
l’1.7.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha dichiarato l’accusata
autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti, condannandola alla pena di 5 giorni di arresto (da dedursi il
carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 1 anno;
che
pertanto – in virtù dell’indicazione in merito alla deduzione del carcere
preventivo sofferto – si può ritenere che la privazione della libertà dei mesi
di febbraio-aprile 2004 concernesse anche il reato per cui è stata condannata;
che
la detenzione preventiva ingiustamente patita ammonta quindi a 49 giorni, per i
quali le viene assegnato l’importo base di CHF 9'800.-- (CHF 200.--/giorno, come
da prassi di questa Camera per detenzioni di due/tre mesi);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustifica un
aumento di questa somma;
che
lo stato di salute dell’istante – vedova, madre di un figlio all’epoca
undicenne, incensurata – già precario in virtù della sua __________ sarebbe
peggiorato: “l’incarcerazione e l’impossibilità di ingerire i medicamenti
hanno di fatto annullato gli effetti della cura che IS 1 stava seguendo”, considerato
parimenti che “(…) le autorità inquirenti erano a conoscenza della
situazione e ciò nonostante hanno permesso dopo soli cinque giorni ai familiari
di portare la cura medicamentosa” (istanza 7/8.3.2006, p. 8 s.);
che
la qui istante, secondo lo scritto 24.2.2004 della Sezione dell’esecuzione
delle pene e delle misure al suo legale (AI 8.4), è stata nondimeno regolarmente
visitata dai medici e quindi debitamente seguita;
che
i mezzi di comunicazione hanno invero reso noto l’arresto dei presunti autori
del tentato furto presso la __________ di __________: nelle ore immediatamente
successive al predetto tentato furto IS 1 è stata tuttavia fermata alla guida
della sua autovettura unitamente al pluripregiudicato __________ [di cui
conosceva i precedenti penali (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 1,
allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1)], allora suo compagno ed ora
suo marito, per cui deve assumersi il rischio di un’esposizione accresciuta/amplificata
in virtù del suo legame con i fratelli __________ e con __________ in particolare;
che
fino all’1.3.2004 si è avvalsa della facoltà di non rispondere: questo suo –
legittimo – diritto ha inevitabilmente comportato “(…) il dovere degli
inquirenti di accertare, verificare, documentare e contestarmi ogni singolo
dettaglio a mio carico, con conseguente dilatazione dei tempi dell’inchiesta”,
come indicatole dal procuratore pubblico nel corso dell’audizione 24.2.2004 (verbale
di interrogatorio 24.2.2004, p. 1, AI 4.1);
che
– tutto ciò considerato – non si giustifica aumentare il suddetto importo base;
che
le vengono pertanto assegnati CHF 9'800.--, oltre interessi dal 7.4.2004 (ossia
dalla data di scarcerazione, come da prassi), importo che tiene conto degli
inevitabili disagi legati alla detenzione (in particolare i limitati contatti
con la famiglia), della gravità delle (iniziali) ipotesi accusatorie, della
durata del procedimento penale e della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il citato procedimento era ingiustificato, come
avvalorato dalla sentenza 1.7.2005 dell’allora giudice della Pretura penale e
da questo stesso giudizio;
che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota
professionale;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 19'121.85, di cui CHF 9'321.85, oltre interessi dal 7.3.2006, per spese
di patrocinio e CHF 9'800.--, oltre interessi dal 7.4.2004, per torto morale;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 1.7.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco
Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, coniugata __________, __________,
__________ / __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo
di CHF 19'121.85, oltre interessi del 5% su CHF 9'321.85 dal 7.3.2006 e su CHF
9'800.-- dal 7.4.2004.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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