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Decisione

60.2006.88

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danni materiali. torto morale.

23 settembre 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente detto termine, segnatamente

a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso di totale

proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella

fattispecie;

che

questa Camera considera prosciolto l'accusato assolto da imputazioni

indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a

fatti del tutto diversi;

che

nel caso in esame la qui istante è stata prosciolta dall’accusa di ripetuta ricettazione;

che

è invece stata condannata per titolo di ripetuta contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti, reato indipendente dalla predetta ipotesi

accusatoria;

che

l’istante deve quindi essere considerata prosciolta a’ sensi dell’art.

317 CPP (cfr., al proposito, decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di

oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di

fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 24'020.05 [di cui CHF 21'035.85 (86 ore

e 35 minuti a CHF 243.--/ora circa) di onorario, CHF 1'287.60 di spese e CHF 1'696.60

di IVA (doc. 31)], oltre interessi;

che

al proposito sostiene che “la procedura ha richiesto numerose presenze agli

interrogatori, oltre alle visite d’uso in carcere (per diverso tempo era anche

stata negata la visita dei parenti più stretti, compreso il figlio!) e alla

preparazione e allo svolgimento del processo” (istanza 7/8.3.2006, p. 4);

che

la tariffa applicata, di CHF 243.--/ora circa, è conforme ai principi

suesposti;

che

il dispendio orario, pari a 86 ore e 35 minuti, appare invece – per un avvocato

con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla

fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di

patrocinio, considerato che il caso non presentava particolari difficoltà di

fatto o di diritto [tanto è vero che a dire dell’istante “sin dall’inizio

(…) è apparsa estranea a tutti i reati ipotizzati nei confronti dei fratelli __________”

(istanza 7/8.3.2006, p. 2)];

che

– per quanto risulta dall’incarto – il suo patrocinatore ha presentato l’istanza

di libertà provvisoria 20/23.2.2004 (AI 1.5/8.2), ha partecipato agli

interrogatori di data 24.2.2004 (AI 4.1), 9.3.2004 (AI 4.2) e 7.4.2004 (AI

4.3), ha corrisposto con il procuratore pubblico in merito ai permessi di

visita, rispettivamente alla situazione carceraria della qui istante (AI

8.1/8.3/8.10/8.11/8.13/9.3), ha corrisposto con la Sezione dell’esecuzione delle

pene e delle misure (AI 8.4), ha esaminato gli atti nel corso del loro deposito

presentando osservazioni e domanda di disgiunzione del procedimento penale a

carico di IS 1 da quello promosso nei confronti di __________ ed __________ (AI

8.14);

che

ha inoltre ripetutamente visitato la qui istante in carcere;

che

di seguito, conclusa l’istruttoria, il 21/22.12.2004 ha interposto formale

opposizione al decreto di accusa 13.12.2004, il 24/25.1.2005 ha preso posizione

in merito all’ordinanza di apertura 10.1.2005 e l’1.7.2005 ha assistito l’istante

nel corso del dibattimento;

che

prestazioni di sostegno morale/di aiuto sociale non vengono indennizzate giusta

gli art. 317 ss. CPP (ciò che giustifica di non riconoscere due trasferte a __________

per colloqui in carcere con la qui istante, rispettivamente di ridurre i minuti

di colloquio patrocinatore – famiglia __________);

che

nell'esecuzione del mandato al legale spetta peraltro tenere conto di una certa

proporzionalità: nel caso di specie il decreto di accusa con il quale IS 1 è

stata deferita davanti alla Pretura penale concerneva unicamente i titoli di ripetuta

ricettazione e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti,

per cui 12 ore per la preparazione del processo (cfr. prestazioni di data

29/30.6.2005) appaiono manifestamente sproporzionate al caso, tanto più che –

come si evince dal riassunto dell’arringa del patrocinatore esposto in sentenza

– l’accusa di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, rispettivamente

i presupposti oggettivi del reato di ricettazione non sono stati contestati (ritenuto

inoltre che l’incarto era noto siccome già ripetutamente esaminato nel corso

dell’istruttoria);

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

viene quindi ammesso un onorario pari 34 ore e 5 minuti a CHF 243.--/ora, come

postulato, per complessivi CHF 8'282.25, di cui 600 minuti (in luogo degli

oltre 1300 esposti), comprese le trasferte, inerenti i colloqui con l’istante

(di persona/telefonici), 35 minuti inerenti l’istanza di libertà provvisoria

20/23.2.2004 (comprese le osservazioni al preavviso negativo del magistrato

inquirente, AI 1.5/8.2), 120 minuti inerenti “osservazioni e domanda di

disgiunzione” 19/22.11.2004 (AI 8.14), 180 minuti (10 min/scritto, spesso

di poche righe) inerenti gli scritti, 180 minuti (in luogo degli oltre 600) inerenti

i colloqui con terzi (di persona/telefonici), 65 minuti (compresa la trasferta)

inerente l’interrogatorio 24.2.2004 (14.00-14.25, AI 4.1), 190 minuti (compresa

la trasferta) inerente l’interrogatorio 9.3.2004 (10.30-13.00, AI 4.2), 85

minuti (compresa la trasferta) inerente l’interrogatorio 7.4.2004 (14.00-14.45,

AI 4.3), 20 minuti inerenti lo scritto 24/25.1.2005 alla Pretura penale (compresa

la copia per il cliente), 360 minuti inerenti l’esame degli atti (anche nel

corso dell’istruttoria) e la preparazione del dibattimento, 180 minuti (compresa

la trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 9.05 e riapertosi,

per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo, alle ore 11.00) e

30 minuti inerenti la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella

commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la

Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione

per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene

in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che

nella fattispecie – come si vedrà – è (molto) parziale], stralciate le prestazioni

17.3.2004 (trasferta/polizia per chiave) e 18.3.2004

(trasferta/foto+sopralluogo), che – non essendo ulteriormente specificate – non

si comprendono, e le prestazioni 1.3.2004/8.4.2004/7.7.2005 (fotocopie, esse

potendo essere effettuate dal segretariato, i cui onorari sono a carico del

datore di lavoro);

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 1'039.60, di cui CHF 30.-- [CHF

0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.

B.C., inc. __________)] inerenti le telefonate, CHF 20.20 (come esposto) inerenti

l’istanza di libertà provvisoria 20/23.2.2004 e le osservazioni al preavviso

negativo del magistrato inquirente (AI 1.5/8.2, spese invero esposte solo con

riferimento alle osservazioni), CHF 81.-- (come esposto) inerenti “osservazioni

e domanda di disgiunzione” 19/22.11.2004 (AI 8.14), CHF 226.40 (come

esposto) inerenti gli scritti, CHF 22.-- (come esposto) inerenti fotocopie, CHF

580.-- inerenti le trasferte (come esposto, stralciate nondimeno due trasferte

a __________ e – come in precedenza – le prestazioni 17.3.2004/18.3.2004) e CHF

80.-- inerenti l’istanza di indennità, stralciati CHF 10.-- inerenti “esame

sentenza GIAR” di data 27.2.2004 (che non cagiona spese) e CHF 64.--

inerenti “preparato processo e coll. con cl.” di data 30.6.2005 (che non

si comprendono);

che

non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr.

decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N.P., inc. __________);

che

a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF

9'321.85;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 7.3.2006 della presente istanza;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non

possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"

(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione

Considerandi

interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"

e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto

(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’istante postula CHF 6'000.-- (pari allo stipendio di due mesi versato dal

primo datore di lavoro dopo la scarcerazione), oltre interessi, per perdita di

guadagno: a suo dire, sebbene al momento dell’arresto fosse disoccupata,

avrebbe trovato un posto temporaneo quale barista al carnevale di __________;

in ogni caso, nel corso della sua carriera professionale nel ramo, in

particolare, della ristorazione [nondimeno “(…) costretta a pause forzate e

a cambiamenti di posto di lavoro un po’ per motivi di salute (…) e un po’ per

le esigenze legate al figlio, che richiedeva la presenza a casa della madre

durante gli orari serali e i weekend, ciò che non da tutti i gerenti veniva

alla lunga accettato” (istanza 7/8.3.2006, p. 5)] avrebbe sempre e subito

ritrovato un posto di lavoro;

che

quindi – se non fosse intervenuto l’arresto – avrebbe senza dubbio

immediatamente trovato un impiego: “lo dimostra il fatto che essa era in

cerca di lavoro da poche settimane e già aveva un impiego temporaneo. Lo

dimostra il fatto che essa ha sempre e subito trovato lavoro in passato. Lo

dimostra pure il fatto che essa ha ritrovato lavoro immediatamente dopo essere

stata scarcerata (…)” (istanza 7/8.3.2006, p. 5);

che

il fatto che al momento dell’arresto fosse, a suo dire, in cerca di un lavoro,

rispettivamente il fatto che – al termine della carcerazione – abbia trovato

un’occupazione non appaiono tuttavia circostanze sufficienti per riconoscere il

postulato danno: esse non implicano infatti necessariamente che – senza

detenzione – avrebbe trovato lavoro, soprattutto in considerazione della sua

situazione personale (in particolare con riferimento alle suddette esigenze

legate al figlio);

che

IS 1 non ha invero dimostrato – documentando, come le incombeva

[N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317

CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni

materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,

stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] –

l’esistenza dell’asserito danno, per esempio producendo atti attestanti concrete

trattative con un potenziale datore di lavoro;

che

quindi non può esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato

ma non provato;

che

di conseguenza nulla le è dovuto a questo titolo;

che

– con riferimento all’impegno ed alla cura profusi dai suoi genitori al figlio __________

– chiede CHF 25'650.-- (CHF 25.--/ora x 19 ore x 54 giorni), oltre interessi, posto

come “durante i 54 giorni di carcere, la nonna (madre della qui istante)

è andata a prendere __________ a scuola, accudendolo dopo scuola,

cucinando per lui e ospitandolo presso il proprio domicilio. Ciò ha richiesto

una presenza costante soprattutto della nonna, anch’essa professionalmente

attiva (…). Nei momenti in cui non poteva essere presente la nonna, era

presente il nonno, per 19 ore al giorno, ossia per tutto il tempo durante il quale

il bimbo non andava a scuola” (istanza 7/8.3.2006, p. 7);

che

il 16.2.2004 – con richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in

materia penale – il procuratore pubblico ha domandato alle autorità __________

di procedere alla perquisizione dell’abitazione di IS 1 sita in __________, __________

(AI 2.1);

che

l’autorità rogata ha disposto la suddetta perquisizione, che ha avuto luogo il

20.2.2004

alla presenza, tra gli altri, di __________, indicata – sul verbale –

quale “madre convivente di IS 1” (verbale di perquisizione 20.2.2004, p.

1, allegato al rapporto di esecuzione 23.2.2004, AI 2.2);

che

__________, padre dell’istante, interrogato il 23.2.2004, ha affermato che “venerdì

20.

febbraio 2004, presso la mia abitazione di __________, in via __________, è

stata effettuata una perquisizione domiciliare ad opera dei __________”

(verbale 23.2.2004, p. 1, allegato al rapporto di esecuzione 23.2.2004, AI 2.2);

che

pertanto – a prescindere dal fatto che la qui istante abbia asserito che “sotto

il mio appartamento abita mia madre (…)” (verbale di interrogatorio

14.2

, p. 2, allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1) – sembrerebbe

che essi vivessero con la figlia ed il nipote, del quale si prendevano cura

durante le assenze di IS 1 [“(…) quando sono assente, è lei (la madre)

che lo cura” (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 2, allegato al rapporto

di arresto 14.2.2004, AI 3.1)], sia durante il lavoro sia durante i fine

settimana trascorsi in compagnia di __________ [non sembrerebbe infatti che __________

la accompagnasse regolarmente a __________ (tanto è vero che il giorno

dell’arresto non era con lei)];

che

– in queste circostanze – la pretesa appare infondata: il doc. 30 (allegato

all’istanza 7/8.3.2006) sembra peraltro attestare unicamente che __________ era

attiva professionalmente e non che – nel caso concreto – il suo lavoro le abbia

impedito di accudire il nipote, mansione che verosimilmente avrebbe svolto

anche se la figlia non fosse stata arrestata il 14.2.2004;

che

pertanto, come in precedenza, nulla le è dovuto a questo titolo;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato

prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002

in re S.R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito la qui istante postula la somma di CHF 16'200.-- (CHF

300.

--/giorno), oltre interessi, per i 54 giorni di detenzione preventiva

sofferta;

che

– come esposto – IS 1 è stata arrestata il 14.2.2004 (AI 1.1) ed è stata scarcerata

il 7.4.2004 (AI 4.3);

che

l’1.7.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha dichiarato l’accusata

autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti, condannandola alla pena di 5 giorni di arresto (da dedursi il

carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 1 anno;

che

pertanto – in virtù dell’indicazione in merito alla deduzione del carcere

preventivo sofferto – si può ritenere che la privazione della libertà dei mesi

di febbraio-aprile 2004 concernesse anche il reato per cui è stata condannata;

che

la detenzione preventiva ingiustamente patita ammonta quindi a 49 giorni, per i

quali le viene assegnato l’importo base di CHF 9'800.-- (CHF 200.--/giorno, come

da prassi di questa Camera per detenzioni di due/tre mesi);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per

ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustifica un

aumento di questa somma;

che

lo stato di salute dell’istante – vedova, madre di un figlio all’epoca

undicenne, incensurata – già precario in virtù della sua __________ sarebbe

peggiorato: “l’incarcerazione e l’impossibilità di ingerire i medicamenti

hanno di fatto annullato gli effetti della cura che IS 1 stava seguendo”, considerato

parimenti che “(…) le autorità inquirenti erano a conoscenza della

situazione e ciò nonostante hanno permesso dopo soli cinque giorni ai familiari

di portare la cura medicamentosa” (istanza 7/8.3.2006, p. 8 s.);

che

la qui istante, secondo lo scritto 24.2.2004 della Sezione dell’esecuzione

delle pene e delle misure al suo legale (AI 8.4), è stata nondimeno regolarmente

visitata dai medici e quindi debitamente seguita;

che

i mezzi di comunicazione hanno invero reso noto l’arresto dei presunti autori

del tentato furto presso la __________ di __________: nelle ore immediatamente

successive al predetto tentato furto IS 1 è stata tuttavia fermata alla guida

della sua autovettura unitamente al pluripregiudicato __________ [di cui

conosceva i precedenti penali (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 1,

allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1)], allora suo compagno ed ora

suo marito, per cui deve assumersi il rischio di un’esposizione accresciuta/amplificata

in virtù del suo legame con i fratelli __________ e con __________ in particolare;

che

fino all’1.3.2004 si è avvalsa della facoltà di non rispondere: questo suo –

legittimo – diritto ha inevitabilmente comportato “(…) il dovere degli

inquirenti di accertare, verificare, documentare e contestarmi ogni singolo

dettaglio a mio carico, con conseguente dilatazione dei tempi dell’inchiesta”,

come indicatole dal procuratore pubblico nel corso dell’audizione 24.2.2004 (verbale

di interrogatorio 24.2.2004, p. 1, AI 4.1);

che

– tutto ciò considerato – non si giustifica aumentare il suddetto importo base;

che

le vengono pertanto assegnati CHF 9'800.--, oltre interessi dal 7.4.2004 (ossia

dalla data di scarcerazione, come da prassi), importo che tiene conto degli

inevitabili disagi legati alla detenzione (in particolare i limitati contatti

con la famiglia), della gravità delle (iniziali) ipotesi accusatorie, della

durata del procedimento penale e della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il citato procedimento era ingiustificato, come

avvalorato dalla sentenza 1.7.2005 dell’allora giudice della Pretura penale e

da questo stesso giudizio;

che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota

professionale;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 19'121.85, di cui CHF 9'321.85, oltre interessi dal 7.3.2006, per spese

di patrocinio e CHF 9'800.--, oltre interessi dal 7.4.2004, per torto morale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 1.7.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco

Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, coniugata __________, __________,

__________ / __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo

di CHF 19'121.85, oltre interessi del 5% su CHF 9'321.85 dal 7.3.2006 e su CHF

9'800.-- dal 7.4.2004.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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