Lexipedia

Decisione

60.2006.9

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

27 luglio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

Considerandi

puramente simbolica;

che

al proposito il qui istante postula la somma di CHF 14'600.-- (146 giorni a CHF

100.

--/giorno) per la detenzione sofferta e l’ulteriore importo di CHF 6'000.--

per la “(…) lesione della personalità subita ai sensi dell’art. 49 CO”,

ritenuto che “(…) l’offesa subita (…) è stata oltremodo grave. Egli è stato

accusato di reati particolarmente infamanti e la detenzione preventiva ha

influito pesantemente sulla sua salute, al punto da dover essere ricoverato”

(istanza 5/9.1.2006, p. 4);

che

– come detto – IS 1 è stato arrestato il 21.10.1996 (AI 2/3/4) ed è stato

scarcerato il 14.3.1997 (AI 39);

che

per i 146 giorni (recte: 145) di detenzione preventiva ingiustamente patita gli

viene quindi assegnato l’importo base di CHF 14'500.-- (CHF 100.--/giorno, come

richiesto);

che

a questa somma – in considerazione delle particolari sofferenze psichiche

sofferte nel corso della detenzione (AI 27) – si giustifica aggiungere l’importo

di CHF 3'000.--;

che,

a titolo di torto morale, gli vengono pertanto rifusi CHF 17'500.--, oltre

interessi dal 5.1.2006 (come postulato), somma che tiene conto anche della

soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento

penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 6.12.2004,

dalla decisione 28.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale e da questo

stesso giudizio;

che,

per la stesura della domanda in esame, chiede la somma di CHF 310.--, di cui

CHF 250.-- di onorario e CHF 60.-- di spese, importo da ritenersi corretto;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 19'968.70, di cui CHF 2'158.70 per spese di patrocinio, CHF 17'500.--

per torto morale e CHF 310.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di

indennità, oltre interessi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 6.12.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni (ABB __________)

ed al giudizio 28.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco

Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 19'968.70, oltre

interessi al 5% dal 5.1.2006.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster