60.2006.9
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
27 luglio 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2006.9
Data decisione, Autorità:
27.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.9
Lugano
27 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/9.1.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 28.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 16/17.1.2006 del procuratore pubblico
Arturo Garzoni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 6.12.2004 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento
penale promosso a carico di IS 1 – in detenzione preventiva dal 21.10.1996 al
14.3.1997 – per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti in relazione ad un traffico internazionale di cocaina, considerato
che “(…) – alla luce delle risultanze istruttorie – è (…) da ritenersi
estraneo al reato (…) inizialmente ipotizzato nei suoi confronti” (decreto
di abbandono 6.12.2004, p. 2, ABB __________);
che
con – separato – decreto di pari data ha posto il suddetto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti “(…) per avere, senza essere autorizzato, a __________,
in data imprecisata nel corso del 1996, presso la discoteca __________, venduto
un grammo di cocaina ad un non meglio identificato cittadino __________
ricevendo in cambio un anello in oro del valore di circa fr. 100.00 poi
regalato a __________” e di denuncia mendace “(…) per avere, pur
sapendolo innocente e quindi per provocare contro di lui un procedimento
penale, denunciato all’autorità __________ come colpevole di un crimine, in
particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante
fra i 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in occasione del
verbale di polizia 21.10.1996 che dinanzi al procuratore pubblico in data
28.11.1996; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo magistrato, il
25.02.1997”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione – sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese;
che
ha inoltre proposto la non revoca del beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di otto mesi di detenzione – sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni – per infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti e minaccia pronunciata nei suoi confronti dalla Corte delle assise
correzionali di __________ il 23.11.1995, ammonendolo tuttavia formalmente (DA __________);
che
con scritto 22/23.12.2004 il qui istante ha interposto opposizione al predetto
decreto di accusa (AI 58);
che
il 28.6.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha assolto l’accusato dalle imputazioni
per intervenuta prescrizione dell’azione penale (infrazione alla legge federale
sugli stupefacenti), rispettivamente per difetto delle condizioni oggettive e
soggettive (denuncia mendace);
che
IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a
versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 35'607.55, oltre interessi, di cui CHF 2'741.55 per
spese di patrocinio, CHF 11'956.-- per danni materiali, CHF 20'600.-- per torto
morale e CHF 310.-- per spese di patrocinio dipendenti dalla domanda in esame;
che
giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP l’istanza deve essere presentata nel termine di un
anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione;
che
nella fattispecie il procedimento penale, benché sfociato in due distinte
decisioni, va considerato nel suo insieme: l’istanza – introdotta il 5/9.1.2006
– è quindi da reputarsi tempestiva anche con riferimento al decreto di
abbandono 6.12.2004 [cfr. decisione 28.3.2006 di questa Camera in re F.N. (inc.
__________)];
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.--
dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il 23.6.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha ammesso IS 1
al beneficio del gratuito patrocinio (AI 50);
che
– essendo stato prosciolto dalle accuse – ha nondimeno diritto di chiedere
un’indennità per ingiusto procedimento;
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'741.55 [di cui CHF
2'375.-- di onorario, CHF 172.90 di spese e CHF 193.65 di IVA (doc. 3)];
che
la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, appare conforme ai principi
suesposti;
che
il dispendio orario, pari a 11 ore e 10 minuti (secondo la somma dei tempi
esposti nella nota professionale), appare invece – per un avvocato con le
dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie,
in particolare con riferimento agli scritti 18.3.2005 e 23.6.2005 alla Pretura
penale (di poche righe), all’esame dell’incarto ed alla preparazione del
processo [considerato che il decreto di accusa si limitava a fattispecie
semplici (che non presentavano difficoltà particolari di fatto o di diritto,
circostanza che infatti l’istante non sostiene), come peraltro dimostra il
fatto che l’arringa del difensore ha avuto una durata inferiore ai tre minuti (cfr.
verbale del dibattimento 28.6.2005, che indica la chiusura della fase
istruttoria alle ore 9.12 e la sospensione del dibattimento, sentita l’arringa
e dichiarati definitivi i quesiti, alle ore 9.15)] ed al dibattimento (apertosi
alle ore 9.00 e riapertosi per la motivazione del giudizio e la lettura del
dispositivo, alle ore 9.35);
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene pertanto ammesso un onorario pari 7 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora,
come postulato, per complessivi CHF 1'833.35, ridotto a 20 minuti il tempo
impiegato per i predetti scritti 18.3.2005 e 23.6.2005 (10 min/scritto), a 30
minuti quello per la preparazione del dibattimento ed a 60 minuti quello per il
dibattimento, per il resto riconosciuto come esposto;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 172.90, come indicato;
che
l’IVA ammonta a CHF 152.45;
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
2'158.70, oltre interessi dal 5.1.2006, come postulato;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
il qui istante chiede la somma di CHF 11'956.--;
che
al proposito afferma che “come risulta dall’accluso estratto del conto
individuale (…) (doc. 4), egli nel 1996 prima dell’arresto lavorava presso la __________
di __________ e ha pure percepito indennità di disoccupazione per due mesi
(luglio-settembre). Se si considerano i primi sei mesi, egli percepiva in media
CHF 2'989.80 al mese, importo confermato da quanto (…) ha poi guadagnato nel
1997 dopo la scarcerazione” (istanza 5/9.1.2006, p. 4);
che
il documento prodotto sembrerebbe indicare il versamento del salario per i mesi
da gennaio a dicembre 1996;
che
in queste circostanze il danno non appare liquido;
che
invero non si comprende la base di calcolo (ritenuto che l’istante sembra avere
ricevuto anche l’indennità di disoccupazione), rispettivamente l’entità del
preteso nocumento;
che
in realtà IS 1 non ha dimostrato – spiegando e documentando,
come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno
1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta
dall'accusato prosciolto”; cfr. peraltro istanza 5/9.1.2006, p. 3: “(…)
ritenuto che l’onere della prova del danno incombe comunque all’istante (…)”]
– l’esistenza dell’asserito danno;
che
quindi non può esigere il risarcimento di un pregiudizio materiale solo
dichiarato ma non provato;
che
di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
Fatti
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
Considerandi
puramente simbolica;
che
al proposito il qui istante postula la somma di CHF 14'600.-- (146 giorni a CHF
100.
--/giorno) per la detenzione sofferta e l’ulteriore importo di CHF 6'000.--
per la “(…) lesione della personalità subita ai sensi dell’art. 49 CO”,
ritenuto che “(…) l’offesa subita (…) è stata oltremodo grave. Egli è stato
accusato di reati particolarmente infamanti e la detenzione preventiva ha
influito pesantemente sulla sua salute, al punto da dover essere ricoverato”
(istanza 5/9.1.2006, p. 4);
che
– come detto – IS 1 è stato arrestato il 21.10.1996 (AI 2/3/4) ed è stato
scarcerato il 14.3.1997 (AI 39);
che
per i 146 giorni (recte: 145) di detenzione preventiva ingiustamente patita gli
viene quindi assegnato l’importo base di CHF 14'500.-- (CHF 100.--/giorno, come
richiesto);
che
a questa somma – in considerazione delle particolari sofferenze psichiche
sofferte nel corso della detenzione (AI 27) – si giustifica aggiungere l’importo
di CHF 3'000.--;
che,
a titolo di torto morale, gli vengono pertanto rifusi CHF 17'500.--, oltre
interessi dal 5.1.2006 (come postulato), somma che tiene conto anche della
soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento
penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 6.12.2004,
dalla decisione 28.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale e da questo
stesso giudizio;
che,
per la stesura della domanda in esame, chiede la somma di CHF 310.--, di cui
CHF 250.-- di onorario e CHF 60.-- di spese, importo da ritenersi corretto;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 19'968.70, di cui CHF 2'158.70 per spese di patrocinio, CHF 17'500.--
per torto morale e CHF 310.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di
indennità, oltre interessi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono 6.12.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni (ABB __________)
ed al giudizio 28.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco
Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 19'968.70, oltre
interessi al 5% dal 5.1.2006.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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