60.2006.90
istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.
8 maggio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.90
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.90
Lugano
8 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9.1/9.3.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito in
relazione ad un furto avvenuto il 21.12.2005;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 9.3.2006;
richiamato lo scritto 13/14.3.2006 con il quale il procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi si rimette al prudente criterio di questa Camera;
rilevato che PI 2 ed il suo rappresentante PR 1 non hanno presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di un furto perpetrato in data 22.12.2005, il Ministero pubblico del Canton
Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2, sfociato in un
decreto d’accusa (DA __________).
2.Con la
presente istanza la Compagnia di assicurazione chiede copia del rapporto di
polizia 30.12.2005 allestito nel contesto del procedimento penale.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.Nel
presente caso è dato un interesse giuridico legittimo a poter esaminare copia
del rapporto di polizia del 30.12.2005. Considerato come lo stesso si riferisca
anche ad altro tipo di imputazione, l’istanza è accolta solo parzialmente, nel
senso che un rappresentante dell’assicurazione potrà prendere visione del
rapporto presso gli uffici di questa Camera, ma non potrà estrarne o ricevere
copia.
5.L’istanza
è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di
chi le ha generate.
Per questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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