60.2006.99
aistanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante.
4 luglio 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2006.99
Data decisione, Autorità:
04.07.2006, CRP
Titolo:
aistanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.99
Lugano
4 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 15/17.3.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza della Corte delle assise
criminali a carico di PI 2;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Tribunale
penale Cantonale (TPC), che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
richiamate le osservazioni 20/21.3.2006 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamato lo scritto 20/21.3.2006 del patrocinatore di PI 2, che comunica
di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 ed altre
persone per titolo di infrazione aggravata alla LStup. Il procedimento si è
concluso con sentenza 16.1.2004 della Corte delle assise criminali, che ha
condannato PI 2 alla pena di tre anni di reclusione, oltre ad un risarcimento
compensatorio e ad una pena accessoria. Dopo la decisione su ricorso della CCRP,
PI 2 si é aggravato al TF. La recente decisione del TF, di rinvio, si limita
unicamente alla commisurazione della pena.
b. Con
scritto 15/17.3.2006, la Divisione delle contribuzioni ha richiesto una copia
della citata sentenza a carico di PI 2.
Come
esposto in entrata, l’istanza è stata preavvisata positivamente dal procuratore
pubblico, mentre PI 2, tramite il proprio patrocinatore, ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare.
in
diritto
1. A
seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge tributaria (LT), ed in
particolare conseguentemente all’introduzione dell’obbligo di segnalazione all’Amministrazione
cantonale delle contribuzioni (ACC) per le autorità giudiziarie (art. 185 cpv.
1 2a frase LT), in data 20.2.1995 questa Camera ha reso una decisione di
principio (inc. CRP 357/94, la cui massima è pubblicata in REP. 1995 n. 97 p.
302). A seguito delle novità legislative, essa ha stabilito che dall’1.1.1995
il Ministero pubblico può evadere direttamente le richieste di accesso agli
atti formulate dalle autorità fiscali in merito a casi pendenti, senza più
dover ricorrere (come avveniva in precedenza) alla procedura dell’art. 27 CPP
(art. 8 vCPP). Dopo tale decisione di principio, le richieste di accesso agli atti
da parte dell’ACC sono ammesse di regola senza che venga presa una decisione
formale dalla CRP, ma neppure (di regola) dal procuratore pubblico.
Considerandi
2.
Questa
prassi, instauratasi dal 1995, risulta attualmente insoddisfacente per diverse
ragioni.
Anzitutto
è fonte di incertezza giuridica: scartando la procedura dell’art. 27 CPP, non è
chiaro se il procuratore pubblico debba o meno prendere una decisone, se la
stessa sia impugnabile presso l’Ufficio dei giudici dell’istruzione e
dell’arresto (cfr., al proposito, decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3).
Inoltre
la soluzione adottata appare giuridicamente fragile nel merito, e non compatibile
con la giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare con riferimento
alla decisione pubblicata in DTF 128 II 311) per l’assenza di una decisione
formale e di rimedi giuridici (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni
fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio,
in RtiD II-2004, p. 477 ss., in particolare p. 483).
Infine,
dal punto di vista procedurale, si pongono diverse questioni che l’attuale
prassi non affronta (cfr., al proposito, A. PEDROLI, L’assistenza delle
autorità amministrative e giudiziarie nei confronti del fisco, in ASA vol.
72/2003, p. 177 ss.).
Si
giustifica quindi di riesaminare la prassi instauratasi a seguito della
decisione del 20.2.1995.
3.
Partendo
dai diversi testi legali, sostanzialmente convergenti (art. 112 cpv. 1 LIFD,
art. 39 cpv. 3 LAID, art. 185 cpv. 1 LT), è indispensabile preliminarmente
distinguere tra informazioni fornite a richiesta delle autorità fiscali e informazioni
fornite in base ad una segnalazione spontanea da parte di autorità
amministrative o giudiziarie.
Questa
distinzione, pacifica nei testi legali surriferiti, non si ritrova nella
decisione di principio del 20.2.1995: in luogo di distinguere le due situazioni,
la decisione le confonde, ciò che ne rappresenta il principale motivo di
fragilità giuridica. Partendo dal presupposto che la segnalazione è obbligatoria,
con automatismo discutibile in ottica giuridica, di fatto esclude che si possa
rifiutare una richiesta di informazioni dell’autorità fiscale. Appare quindi necessario
sottolineare la distinzione tra queste due situazioni.
4.
La
segnalazione spontanea di informazioni da parte di autorità amministrative
o giudiziarie a quelle fiscali è potestativa nel diritto federale (art. 112
cpv. 1 2a frase LIFD, art. 39 cpv. 3 2a frase LAID), mentre è obbligatoria nel
diritto fiscale ticinese (art. 185 cpv. 1 2a frase LT; cfr. M. BERNASCONI,
L’obbligo di informare delle autorità giudiziarie e amministrative nei
confronti dell’autorità fiscale, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, 1999,
p. 413 ss., in particolare p. 417/419; L. MARCELLINI, Les renseignements entre
autorité judiciare et autorité fiscale, in: Les nouveaux défis au secrét
bancarie suisse, 1996, p. 105 ss., in particolare p. 106).
Le
autorità penali (ma anche quelle civili o amministrative) operano una segnalazione
alle autorità fiscali a condizione che esistano indizi di un’infrazione ai
doveri fiscali di una certa importanza (esclusi quindi i casi bagattella),
accertati o emersi nel quadro delle proprie funzioni, indipendentemente dalla
qualità di parte o meno del contribuente oggetto della segnalazione (sia che si
tratti di un accusato, della parte lesa, della parte civile o di un terzo).
L’obbligo
di segnalazione introdotto in Ticino dall’art. 185 cpv. 1 LT esclude
l’applicazione del principio dell’opportunità (L. MARCELLINI, op. cit., p.
106/107).
La
segnalazione va di regola fatta in forma scritta. Riguardo al suo contenuto,
controverso è il quesito a sapere se con la segnalazione possano essere
trasmessi, oltre naturalmente a informazioni, anche documenti e prove, in
particolare se possano essere trasmessi ad esempio documenti bancari.
Se
alcuni autori ammettono la possibilità di trasmettere documenti (cfr. A. PEDROLI,
op. cit., p. 210: la posizione dell’autore è influenzata dal fatto di escludere
l’impugnabilità della decisione che ammette la richiesta di assistenza da parte
dell’autorità fiscale), altri la escludono, con un’applicazione analogetica di
principi mutuati dall’assistenza internazionale in materia penale (cfr. M. RUSCA,
op. cit., p. 485).
Controverso
è pure il quesito a sapere se una trasmissione spontanea di informazioni
all’autorità fiscale possa essere impugnata o meno. Per A. PEDROLI (op. cit.,
p. 210) la segnalazione non è impugnabile, trattandosi di un atto materiale e
non di una decisione, con riferimento alla soluzione adottata dal TF in materia
di trasmissione spontanea dell’art. 67a AIMP. Per M. RUSCA (op. cit., p. 483)
una trasmissione spontanea da parte di un procuratore pubblico (caso più
frequente), anche se non formalizzata, rappresenta una decisione impugnabile al
giudice dell’istruzione e dell’arresto in virtù dell’art. 280 cpv. 1 CPP. In questa
sede la questione può comunque rimanere aperta, ritenuto come in ogni caso sia
escluso un ricorso a questa Camera in relazione ad una segnalazione spontanea.
5.
Venendo
ora alla richiesta di informazioni da parte delle autorità fiscali
(o richiesta d’assistenza), occorre preliminarmente esaminare quale sia la procedura
da applicare, in modo da stabilire l’autorità competente a deciderla. Sia la
LIFD che la LAID a livello federale, sia la LT a livello cantonale non
contengono regole di procedura (A. PEDROLI, op. cit., p. 192).
Per
colmare questa lacuna, con riferimento a richieste di informazioni delle autorità
fiscali ad autorità giudiziarie penali, occorre far riferimento al CPP. In
particolare occorre stabilire se sia applicabile la procedura dell’art. 27 CPP
(la richiesta dell’autorità fiscale dovrà essere trasmessa per decisione dalle
autorità penali a questa Camera), o se simile decisione rientri nelle competenze
del procuratore pubblico e sia, se del caso, successivamente impugnabile con
reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto.
La
domanda non è accademica. Fino alla decisione di principio 20.2.1995, le richieste
delle autorità fiscali erano trattate da questa Camera in applicazione della
procedura prevista dall’art. 27 CPP (precedentemente art. 8 vCPP). Con decisione
del 24.8.2001, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso la propria
competenza a decidere un reclamo avverso una decisione del procuratore pubblico
che ammetteva l’accesso agli atti penali per le autorità fiscali: esso ha
ammesso la propria competenza dopo aver constatato che in seguito alla decisione
di principio del 20.2.1995, in simili casi si prescinde dall’autorizzazione di
questa Camera.
In
conclusione vi è perlomeno poca chiarezza, c’è anche un potenziale conflitto di
competenze che va chiarito.
6.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27.
CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti.
Il
CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad
un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori
legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta
in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una
sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP. Questa Camera non solo decide l’ammissibilità
o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di
ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
7.
In
tema di competenze, alzando lo sguardo rispetto al ristretto ambito penale, con
riferimento alla giurisprudenza del TF (DTF 128 II 311) ed all’auspicio di
preferibilmente sottoporre le decisioni di scambio di informazioni alla Commissione
cantonale di ricorso prevista dall’art. 104 cpv. 3 LIFD, è opportuno chiedersi
se la decisione di una richiesta di accesso agli atti dell’autorità fiscale
debba essere decisa da questa Camera o dalla Camera tributaria (CDT).
Questa
seconda soluzione dev’essere scartata, in ragione del chiaro tenore dell’art.
27.
CPP, che attribuisce espressamente a questa Camera le decisioni di ispezione
degli atti, in assenza di una base legale a favore della CDT nella LT. L’esistenza
di una specifica procedura di ispezione degli atti prevista dalle norme
ordinarie di procedura penale per un verso, l’assenza di diversa disposizione
nel diritto tributario, escludono che una richiesta di informazioni delle
autorità fiscale ad autorità penali possa essere trattata mediante una
procedura creata per via giurisprudenziale con attribuzione della competenza
alla CDT. Applicabile è la procedura dell’art. 27 CPP.
8.
Stabilita
(o ribadita) la propria competenza a decidere sulle richieste di informazioni
da parte dell’autorità fiscale, questa Camera intende riesaminare la sua
precedente giurisprudenza inaugurata con decisione del 20.2.1995, che di fatto
permetteva l’accesso agli atti da parte delle autorità fiscali in assenza di
una decisione, a semplice richiesta.
9.
Già
si è detto che la decisione del 20.2.1995 è giuridicamente fragile, in
particolare per non aver distinto, ma anche per aver confuso, richiesta di informazioni
e trasmissione spontanea di informazioni.
La
prassi conseguente alla decisione di principio del 20.2.1995 permette alle
autorità fiscali un accesso agli atti automatico, in assenza di una procedura,
in assenza di una decisione formale, in assenza di un’eventuale via di ricorso.
Simile
prassi è problematica (cfr., al proposito, i problemi affrontati da A. PEDROLI,
op. cit., p. 182 ss.), è stata criticata in dottrina da chi a suo tempo aveva con
altri concorso alla sua instaurazione (M. RUSCA, op. cit., p. 481 e 483:
laddove l’auotre lamenta l’assenza di una decisione formale e di rimedi giuridici)
ed è difficilmente compatibile con la giurisprudenza del TF, che tende a
garantire un controllo giudiziario allo scambio di informazioni, in
applicazione anche dell’art. 98a OG (DTF 128 II 311; M. RUSCA, op. cit., p.
484).
10.
La
necessità di una decisione sulle richieste di informazioni delle autorità
fiscali si giustifica anche per ragioni di merito.
Se
le condizioni poste dalle disposizioni legali all’accoglimento di una richiesta
di informazioni da parte dell’autorità fiscale sono inferiori rispetto a quelle
previste per la comunicazione spontanea, ciò non significa ancora che ogni
richiesta d’informazione vada apoditticamente ammessa.
Per
una richiesta di informazioni non si richiedono indizi di un’infrazio-ne ai
doveri fiscali. È sufficiente che l’informazione richiesta sia utile alla buona
applicazione delle normative fiscali ad una situazione o a un caso ben preciso
(A. PEDROLI, op. cit., p. 183 ed esempi ivi riportati); detto altrimenti, si
deve trattare di fatti rilevanti ai fini della tassazione (decisione Giar
24.8
, inc. 462.2000.3, p. 5).
La
richiesta può avere anche solo fondamento ipotetico (decisione Giar 24.8.2001,
inc. 462.2000.3, p. 6). È sufficiente poter ragionevolmente ipotizzare che
certo tipo di investimento (per i rendimenti promessi) o certo tipo di
operazioni (ad es. pagamento di commissione) attirino o vadano a costituire
fondi non dichiarati fiscalmente: basta che l’autorità penale disponga di
informazioni (anche reperite a mezzo stampa) che rendano plausibile l’esistenza
di un’infrazione alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).
Esistono
comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di
informazioni.
Anzitutto
nel caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali,
onde permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibile
in base alle norme fiscali (M. RUSCA, op. cit., p. 480: l’autore parla di “effetto
grimaldello”). Si tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.
Inoltre
nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca
indiscriminata (“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non
può ottenere un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in
assenza di un obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di
consultare i documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di
ricerca generale (A. PEDROLI, op. cit., p. 187).
Infine,
anche motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo
temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un
pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento
di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).
11.
Per
tutti questi motivi, la precedente giurisprudenza di questa Camera è
abbandonata. D’ora innanzi le richieste di accesso agli atti da parte delle
autorità fiscali dovranno essere sottoposte o trasmesse a questa Camera per
decisione, in applicazione dell’art. 27 CPP.
12.
Chiarita
la competenza, la procedura nonché le condizioni di merito, occorre ora precisare
le parti alla procedura ex art. 27 CPP e le possibilità di ricorso.
13.
Nella
procedura ex art. 27 CPP che si instaura a seguito di una richiesta di
informazioni da parte dell’autorità fiscale, sono certamente parti l’autorità
fiscale richiedente, il magistrato penale titolare del procedimento, l’accusato
(gli accusati) e le eventuali parti civili.
Più
delicata è la posizione delle parti lese (cfr., sulla distinzione tra parti
civili e parti lese, M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP:
istruzioni per l’uso, in RtiD I-2004 p. 249 ss., in particolare p. 255), dei
denuncianti, dei testimoni e dei periti (persone menzionate all’art. 27 CPP),
nonché di eventuali terzi, che potrebbero subire delle conseguenze fiscali in seguito
alle informazioni emerse dagli atti penali.
14.
Ci
si potrebbe chiedere – come fa A. PEDROLI (op. cit., p. 198/199) – se queste
persone, ed in particolare i terzi (rispetto al procedimento penale, ma potenziali
contribuenti, parti nelle successive e conseguenti procedure fiscale), siano
effettivamente solo dei “terzi” oppure – in considerazione del fatto che la
richiesta di informazioni, trattata in base all’art. 27 CPP, rappresenta una
procedura “preparatoria” nell’ambito della quale il fisco entra in possesso di
documenti probanti importanti – se diventino in qualche modo già “parti” nella procedura
dell’art. 27 CPP, con l’obbligo da parte di questa Camera di coinvolgerli. La
questione dev’essere risolta per la negativa.
Anzitutto
per i motivi e le difficoltà pratiche e di carico di lavoro evocate da A. PEDROLI
(op. cit., p. 200), in particolare con riferimento alle grosse inchieste di
criminalità economica.
Inoltre,
e per quanto possibile, questi “terzi” possono assumere funzioni di parte, in
specie di parti civili, nel procedimento penale.
Infine,
questi “terzi” non coinvolti nella procedura ex art. 27 CPP potranno ricorrere nell’ambito
della procedura di recupero, con riferimento agli art. 237 LT e 227 cpv. 3 LT.
In
conclusione, la richiesta di informazioni da parte dell’autorità fiscale alle autorità
penali verrà trattata giusta l’art. 27 CPP e parti alla procedura saranno
l’autorità richiedente, il magistrato penale, l’accusato e le parti civili. Solo
eccezionalmente, quando una delle altre persone menzionate, ed in particolare
un terzo, farà valere “motu proprio” un interesse degno di protezione, potrà
essere ammesso a formulare osservazioni quale parte interessata ai sensi
dell’art. 286 cpv. 1 CPP.
15.
Indipendentemente
dal diritto invocato dalle autorità fiscali alla base della loro richiesta di
informazioni (art. 112 LIFD per un verso, art. 185 LT per altro verso, ma con
riferimento all’art. 39 cpv. 3 LAID), la decisione di questa Camera potrà
essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al TF trattandosi di una
decisione a’ sensi dell’art. 5 PA, con riferimento agli art. 97 ss. OG (A. PEDROLI,
op. cit., p. 208; decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 8).
16.
Nel
caso concreto è pacifico (e neppure contestato) l’interesse dell’autorità
fiscale a visionare gli atti dell’inchiesta penale su un’attività di PI 2 che
può avere dei risvolti di carattere economico e fiscale.
17.
L’istanza
è accolta. Il testo della sentenza della Corte delle assise criminali sarà
allegato alla copia della presente decisione destinata all’autorità richiedente.
18.
Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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