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Decisione

60.2006.99

aistanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante.

4 luglio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 ed altre

persone per titolo di infrazione aggravata alla LStup. Il procedimento si è

concluso con sentenza 16.1.2004 della Corte delle assise criminali, che ha

condannato PI 2 alla pena di tre anni di reclusione, oltre ad un risarcimento

compensatorio e ad una pena accessoria. Dopo la decisione su ricorso della CCRP,

PI 2 si é aggravato al TF. La recente decisione del TF, di rinvio, si limita

unicamente alla commisurazione della pena.

b. Con

scritto 15/17.3.2006, la Divisione delle contribuzioni ha richiesto una copia

della citata sentenza a carico di PI 2.

Come

esposto in entrata, l’istanza è stata preavvisata positivamente dal procuratore

pubblico, mentre PI 2, tramite il proprio patrocinatore, ha comunicato di non avere

osservazioni da formulare.

in

diritto

1. A

seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge tributaria (LT), ed in

particolare conseguentemente all’introduzione dell’obbligo di segnalazione all’Amministrazione

cantonale delle contribuzioni (ACC) per le autorità giudiziarie (art. 185 cpv.

1 2a frase LT), in data 20.2.1995 questa Camera ha reso una decisione di

principio (inc. CRP 357/94, la cui massima è pubblicata in REP. 1995 n. 97 p.

302). A seguito delle novità legislative, essa ha stabilito che dall’1.1.1995

il Ministero pubblico può evadere direttamente le richieste di accesso agli

atti formulate dalle autorità fiscali in merito a casi pendenti, senza più

dover ricorrere (come avveniva in precedenza) alla procedura dell’art. 27 CPP

(art. 8 vCPP). Dopo tale decisione di principio, le richieste di accesso agli atti

da parte dell’ACC sono ammesse di regola senza che venga presa una decisione

formale dalla CRP, ma neppure (di regola) dal procuratore pubblico.

Considerandi

2.

Questa

prassi, instauratasi dal 1995, risulta attualmente insoddisfacente per diverse

ragioni.

Anzitutto

è fonte di incertezza giuridica: scartando la procedura dell’art. 27 CPP, non è

chiaro se il procuratore pubblico debba o meno prendere una decisone, se la

stessa sia impugnabile presso l’Ufficio dei giudici dell’istruzione e

dell’arresto (cfr., al proposito, decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3).

Inoltre

la soluzione adottata appare giuridicamente fragile nel merito, e non compatibile

con la giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare con riferimento

alla decisione pubblicata in DTF 128 II 311) per l’assenza di una decisione

formale e di rimedi giuridici (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni

fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio,

in RtiD II-2004, p. 477 ss., in particolare p. 483).

Infine,

dal punto di vista procedurale, si pongono diverse questioni che l’attuale

prassi non affronta (cfr., al proposito, A. PEDROLI, L’assistenza delle

autorità amministrative e giudiziarie nei confronti del fisco, in ASA vol.

72/2003, p. 177 ss.).

Si

giustifica quindi di riesaminare la prassi instauratasi a seguito della

decisione del 20.2.1995.

3.

Partendo

dai diversi testi legali, sostanzialmente convergenti (art. 112 cpv. 1 LIFD,

art. 39 cpv. 3 LAID, art. 185 cpv. 1 LT), è indispensabile preliminarmente

distinguere tra informazioni fornite a richiesta delle autorità fiscali e informazioni

fornite in base ad una segnalazione spontanea da parte di autorità

amministrative o giudiziarie.

Questa

distinzione, pacifica nei testi legali surriferiti, non si ritrova nella

decisione di principio del 20.2.1995: in luogo di distinguere le due situazioni,

la decisione le confonde, ciò che ne rappresenta il principale motivo di

fragilità giuridica. Partendo dal presupposto che la segnalazione è obbligatoria,

con automatismo discutibile in ottica giuridica, di fatto esclude che si possa

rifiutare una richiesta di informazioni dell’autorità fiscale. Appare quindi necessario

sottolineare la distinzione tra queste due situazioni.

4.

La

segnalazione spontanea di informazioni da parte di autorità amministrative

o giudiziarie a quelle fiscali è potestativa nel diritto federale (art. 112

cpv. 1 2a frase LIFD, art. 39 cpv. 3 2a frase LAID), mentre è obbligatoria nel

diritto fiscale ticinese (art. 185 cpv. 1 2a frase LT; cfr. M. BERNASCONI,

L’obbligo di informare delle autorità giudiziarie e amministrative nei

confronti dell’autorità fiscale, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, 1999,

p. 413 ss., in particolare p. 417/419; L. MARCELLINI, Les renseignements entre

autorité judiciare et autorité fiscale, in: Les nouveaux défis au secrét

bancarie suisse, 1996, p. 105 ss., in particolare p. 106).

Le

autorità penali (ma anche quelle civili o amministrative) operano una segnalazione

alle autorità fiscali a condizione che esistano indizi di un’infrazione ai

doveri fiscali di una certa importanza (esclusi quindi i casi bagattella),

accertati o emersi nel quadro delle proprie funzioni, indipendentemente dalla

qualità di parte o meno del contribuente oggetto della segnalazione (sia che si

tratti di un accusato, della parte lesa, della parte civile o di un terzo).

L’obbligo

di segnalazione introdotto in Ticino dall’art. 185 cpv. 1 LT esclude

l’applicazione del principio dell’opportunità (L. MARCELLINI, op. cit., p.

106/107).

La

segnalazione va di regola fatta in forma scritta. Riguardo al suo contenuto,

controverso è il quesito a sapere se con la segnalazione possano essere

trasmessi, oltre naturalmente a informazioni, anche documenti e prove, in

particolare se possano essere trasmessi ad esempio documenti bancari.

Se

alcuni autori ammettono la possibilità di trasmettere documenti (cfr. A. PEDROLI,

op. cit., p. 210: la posizione dell’autore è influenzata dal fatto di escludere

l’impugnabilità della decisione che ammette la richiesta di assistenza da parte

dell’autorità fiscale), altri la escludono, con un’applicazione analogetica di

principi mutuati dall’assistenza internazionale in materia penale (cfr. M. RUSCA,

op. cit., p. 485).

Controverso

è pure il quesito a sapere se una trasmissione spontanea di informazioni

all’autorità fiscale possa essere impugnata o meno. Per A. PEDROLI (op. cit.,

p. 210) la segnalazione non è impugnabile, trattandosi di un atto materiale e

non di una decisione, con riferimento alla soluzione adottata dal TF in materia

di trasmissione spontanea dell’art. 67a AIMP. Per M. RUSCA (op. cit., p. 483)

una trasmissione spontanea da parte di un procuratore pubblico (caso più

frequente), anche se non formalizzata, rappresenta una decisione impugnabile al

giudice dell’istruzione e dell’arresto in virtù dell’art. 280 cpv. 1 CPP. In questa

sede la questione può comunque rimanere aperta, ritenuto come in ogni caso sia

escluso un ricorso a questa Camera in relazione ad una segnalazione spontanea.

5.

Venendo

ora alla richiesta di informazioni da parte delle autorità fiscali

(o richiesta d’assistenza), occorre preliminarmente esaminare quale sia la procedura

da applicare, in modo da stabilire l’autorità competente a deciderla. Sia la

LIFD che la LAID a livello federale, sia la LT a livello cantonale non

contengono regole di procedura (A. PEDROLI, op. cit., p. 192).

Per

colmare questa lacuna, con riferimento a richieste di informazioni delle autorità

fiscali ad autorità giudiziarie penali, occorre far riferimento al CPP. In

particolare occorre stabilire se sia applicabile la procedura dell’art. 27 CPP

(la richiesta dell’autorità fiscale dovrà essere trasmessa per decisione dalle

autorità penali a questa Camera), o se simile decisione rientri nelle competenze

del procuratore pubblico e sia, se del caso, successivamente impugnabile con

reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto.

La

domanda non è accademica. Fino alla decisione di principio 20.2.1995, le richieste

delle autorità fiscali erano trattate da questa Camera in applicazione della

procedura prevista dall’art. 27 CPP (precedentemente art. 8 vCPP). Con decisione

del 24.8.2001, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso la propria

competenza a decidere un reclamo avverso una decisione del procuratore pubblico

che ammetteva l’accesso agli atti penali per le autorità fiscali: esso ha

ammesso la propria competenza dopo aver constatato che in seguito alla decisione

di principio del 20.2.1995, in simili casi si prescinde dall’autorizzazione di

questa Camera.

In

conclusione vi è perlomeno poca chiarezza, c’è anche un potenziale conflitto di

competenze che va chiarito.

6.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art.

27.

CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a

titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della

disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”.

Occorre

chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli

atti.

Il

CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad

un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

Il

CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di

terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,

si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori

legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta

in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione

degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;

cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

Non

essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne

nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una

sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa

Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP. Questa Camera non solo decide l’ammissibilità

o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di

ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

7.

In

tema di competenze, alzando lo sguardo rispetto al ristretto ambito penale, con

riferimento alla giurisprudenza del TF (DTF 128 II 311) ed all’auspicio di

preferibilmente sottoporre le decisioni di scambio di informazioni alla Commissione

cantonale di ricorso prevista dall’art. 104 cpv. 3 LIFD, è opportuno chiedersi

se la decisione di una richiesta di accesso agli atti dell’autorità fiscale

debba essere decisa da questa Camera o dalla Camera tributaria (CDT).

Questa

seconda soluzione dev’essere scartata, in ragione del chiaro tenore dell’art.

27.

CPP, che attribuisce espressamente a questa Camera le decisioni di ispezione

degli atti, in assenza di una base legale a favore della CDT nella LT. L’esistenza

di una specifica procedura di ispezione degli atti prevista dalle norme

ordinarie di procedura penale per un verso, l’assenza di diversa disposizione

nel diritto tributario, escludono che una richiesta di informazioni delle

autorità fiscale ad autorità penali possa essere trattata mediante una

procedura creata per via giurisprudenziale con attribuzione della competenza

alla CDT. Applicabile è la procedura dell’art. 27 CPP.

8.

Stabilita

(o ribadita) la propria competenza a decidere sulle richieste di informazioni

da parte dell’autorità fiscale, questa Camera intende riesaminare la sua

precedente giurisprudenza inaugurata con decisione del 20.2.1995, che di fatto

permetteva l’accesso agli atti da parte delle autorità fiscali in assenza di

una decisione, a semplice richiesta.

9.

Già

si è detto che la decisione del 20.2.1995 è giuridicamente fragile, in

particolare per non aver distinto, ma anche per aver confuso, richiesta di informazioni

e trasmissione spontanea di informazioni.

La

prassi conseguente alla decisione di principio del 20.2.1995 permette alle

autorità fiscali un accesso agli atti automatico, in assenza di una procedura,

in assenza di una decisione formale, in assenza di un’eventuale via di ricorso.

Simile

prassi è problematica (cfr., al proposito, i problemi affrontati da A. PEDROLI,

op. cit., p. 182 ss.), è stata criticata in dottrina da chi a suo tempo aveva con

altri concorso alla sua instaurazione (M. RUSCA, op. cit., p. 481 e 483:

laddove l’auotre lamenta l’assenza di una decisione formale e di rimedi giuridici)

ed è difficilmente compatibile con la giurisprudenza del TF, che tende a

garantire un controllo giudiziario allo scambio di informazioni, in

applicazione anche dell’art. 98a OG (DTF 128 II 311; M. RUSCA, op. cit., p.

484).

10.

La

necessità di una decisione sulle richieste di informazioni delle autorità

fiscali si giustifica anche per ragioni di merito.

Se

le condizioni poste dalle disposizioni legali all’accoglimento di una richiesta

di informazioni da parte dell’autorità fiscale sono inferiori rispetto a quelle

previste per la comunicazione spontanea, ciò non significa ancora che ogni

richiesta d’informazione vada apoditticamente ammessa.

Per

una richiesta di informazioni non si richiedono indizi di un’infrazio-ne ai

doveri fiscali. È sufficiente che l’informazione richiesta sia utile alla buona

applicazione delle normative fiscali ad una situazione o a un caso ben preciso

(A. PEDROLI, op. cit., p. 183 ed esempi ivi riportati); detto altrimenti, si

deve trattare di fatti rilevanti ai fini della tassazione (decisione Giar

24.8

, inc. 462.2000.3, p. 5).

La

richiesta può avere anche solo fondamento ipotetico (decisione Giar 24.8.2001,

inc. 462.2000.3, p. 6). È sufficiente poter ragionevolmente ipotizzare che

certo tipo di investimento (per i rendimenti promessi) o certo tipo di

operazioni (ad es. pagamento di commissione) attirino o vadano a costituire

fondi non dichiarati fiscalmente: basta che l’autorità penale disponga di

informazioni (anche reperite a mezzo stampa) che rendano plausibile l’esistenza

di un’infrazione alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).

Esistono

comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di

informazioni.

Anzitutto

nel caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali,

onde permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibile

in base alle norme fiscali (M. RUSCA, op. cit., p. 480: l’autore parla di “effetto

grimaldello”). Si tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.

Inoltre

nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca

indiscriminata (“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non

può ottenere un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in

assenza di un obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di

consultare i documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di

ricerca generale (A. PEDROLI, op. cit., p. 187).

Infine,

anche motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo

temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un

pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento

di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).

11.

Per

tutti questi motivi, la precedente giurisprudenza di questa Camera è

abbandonata. D’ora innanzi le richieste di accesso agli atti da parte delle

autorità fiscali dovranno essere sottoposte o trasmesse a questa Camera per

decisione, in applicazione dell’art. 27 CPP.

12.

Chiarita

la competenza, la procedura nonché le condizioni di merito, occorre ora precisare

le parti alla procedura ex art. 27 CPP e le possibilità di ricorso.

13.

Nella

procedura ex art. 27 CPP che si instaura a seguito di una richiesta di

informazioni da parte dell’autorità fiscale, sono certamente parti l’autorità

fiscale richiedente, il magistrato penale titolare del procedimento, l’accusato

(gli accusati) e le eventuali parti civili.

Più

delicata è la posizione delle parti lese (cfr., sulla distinzione tra parti

civili e parti lese, M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP:

istruzioni per l’uso, in RtiD I-2004 p. 249 ss., in particolare p. 255), dei

denuncianti, dei testimoni e dei periti (persone menzionate all’art. 27 CPP),

nonché di eventuali terzi, che potrebbero subire delle conseguenze fiscali in seguito

alle informazioni emerse dagli atti penali.

14.

Ci

si potrebbe chiedere – come fa A. PEDROLI (op. cit., p. 198/199) – se queste

persone, ed in particolare i terzi (rispetto al procedimento penale, ma potenziali

contribuenti, parti nelle successive e conseguenti procedure fiscale), siano

effettivamente solo dei “terzi” oppure – in considerazione del fatto che la

richiesta di informazioni, trattata in base all’art. 27 CPP, rappresenta una

procedura “preparatoria” nell’ambito della quale il fisco entra in possesso di

documenti probanti importanti – se diventino in qualche modo già “parti” nella procedura

dell’art. 27 CPP, con l’obbligo da parte di questa Camera di coinvolgerli. La

questione dev’essere risolta per la negativa.

Anzitutto

per i motivi e le difficoltà pratiche e di carico di lavoro evocate da A. PEDROLI

(op. cit., p. 200), in particolare con riferimento alle grosse inchieste di

criminalità economica.

Inoltre,

e per quanto possibile, questi “terzi” possono assumere funzioni di parte, in

specie di parti civili, nel procedimento penale.

Infine,

questi “terzi” non coinvolti nella procedura ex art. 27 CPP potranno ricorrere nell’ambito

della procedura di recupero, con riferimento agli art. 237 LT e 227 cpv. 3 LT.

In

conclusione, la richiesta di informazioni da parte dell’autorità fiscale alle autorità

penali verrà trattata giusta l’art. 27 CPP e parti alla procedura saranno

l’autorità richiedente, il magistrato penale, l’accusato e le parti civili. Solo

eccezionalmente, quando una delle altre persone menzionate, ed in particolare

un terzo, farà valere “motu proprio” un interesse degno di protezione, potrà

essere ammesso a formulare osservazioni quale parte interessata ai sensi

dell’art. 286 cpv. 1 CPP.

15.

Indipendentemente

dal diritto invocato dalle autorità fiscali alla base della loro richiesta di

informazioni (art. 112 LIFD per un verso, art. 185 LT per altro verso, ma con

riferimento all’art. 39 cpv. 3 LAID), la decisione di questa Camera potrà

essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al TF trattandosi di una

decisione a’ sensi dell’art. 5 PA, con riferimento agli art. 97 ss. OG (A. PEDROLI,

op. cit., p. 208; decisione Giar 24.8.2001, inc. 462.2000.3, p. 8).

16.

Nel

caso concreto è pacifico (e neppure contestato) l’interesse dell’autorità

fiscale a visionare gli atti dell’inchiesta penale su un’attività di PI 2 che

può avere dei risvolti di carattere economico e fiscale.

17.

L’istanza

è accolta. Il testo della sentenza della Corte delle assise criminali sarà

allegato alla copia della presente decisione destinata all’autorità richiedente.

18.

Considerati

gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

4.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patr. da: PR 1

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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