60.2007.101
Ricorso in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. competenza. via di ricorso. informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione. rogato
18 aprile 2007Italiano9 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2007.101
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, CRP
Titolo:
Ricorso in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. competenza. via di ricorso. informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione. rogatoria. reato commesso via internet
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 165 let. a CPP-TI
art. 165 let. b CPP-TI
art. 1 LSCPT
art. 5 LSCPT
art. 14 LSCPT
Incarto n.
60.2007.101/dp
Lugano
18 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 16/20.3.2007
presentato da
RI 1
RI 2
entrambi
patr. da: PR 1
contro
la sorveglianza retroattiva decisa il 16.2.2007
dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli nell’ambito di una
decisione di entrata in materia e di chiusura in esecuzione di una rogatoria
internazionale (inc. Rog. __________
richiamate le osservazioni 30.3.2007 del
sostituto procuratore pubblico, con le quali chiede di respingere integralmente
il ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
richiesta rogatoriale del 21.11/7.12.2006, la __________ ha chiesto alle autorità
del nostro paese l’identificazione di due indirizzi IP su internet, e ciò in
relazione ad un procedimento penale inc. __________ per il reato di diffamazione
via internet giusta l’art. __________.
b. Il
Ministero pubblico ha aperto un incarto (inc. Rog. __________), ha acquisito almeno
i dati di uno dei due indirizzi indicati (AI 2, inc. Rog. __________) ed ha emanato
una decisione di simultanea entrata in materia e di chiusura in data 16.2.2007,
disponendo la trasmissione dei dati riferiti all’identificazione di uno dei due
indirizzi.
c. Avverso
tale decisione insorge il qui ricorrente. Egli ritiene che nel caso concreto ci
sia stata una sorveglianza retroattiva di telecomunicazione via internet, tesa
all’identificazione di determinati utenti. Ciò non sarebbe stato possibile,
giuridicamente, per diversi motivi. Anzitutto il reato perseguito (nel paese
rogante) non è tra quelli previsti dall’art. 3 della Legge federale sulla sorveglianza
della corrispondenza postale e del traffico telefonico (LSCPT). Inoltre non ci
sarebbe stata approvazione della sorveglianza da parte del giudice
dell'istruzione e dell'arresto. Infine, la richiesta è illegale anche con
riferimento al contenuto, in quanto si postulano informazioni di più di sei
mesi prima la data della domanda. Per questi motivi, ed a titolo preliminare
rispetto al ricorso presentato nella competente sede contro la decisione di
chiusura, il ricorrente chiede di accertare l’illegalità della sorveglianza, di
cui chiede la distruzione.
d. Nelle
proprie osservazioni, il sostituto procuratore pubblico evidenzia come la rogatoria
chiedesse di conoscere a chi fossero stati assegnati due numeri IP da parte
degli offerenti __________ e __________. Con la decisione di chiusura è stata disposta
la trasmissione unicamente dell’identificazione di uno dei due numeri IP. Si
tratterebbe quindi solo di semplici informazioni ai sensi dell’art. 14 LSCPT, e
non di una sorveglianza. Con riferimento all’art. 14 cpv. 4 LSCPT, il sostituto
procuratore pubblico evidenzia che simili informazioni possono essere trasmesse
indipendentemente se il reato perseguito sia o meno menzionato nella lista
dell’art. 3 LSCPT. Per questo motivo, le informazioni di cui si dispone la
trasmissione con la decisione di chiusura sono state ottenute in modo corretto
e legale. Per questo, chiede di respingere integralmente il ricorso.
Considerandi
1.
A
seguito dell’adozione e dell’entrata in vigore della LSCPT, il CPP è stato
modificato. L’art. 165a CPP richiama espressamente la normativa federale,
mentre l’art. 165b CPP stabilisce le relative competenze sul piano cantonale.
La persona contro la quale è stata disposta una sorveglianza ha diritto di
ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sorveglianza,
a questa Camera (art. 165b cpv. 2 CPP).
2.
Nel
presente caso, l’atto di sorveglianza contestato è stato disposto nell’ambito
di una richiesta di assistenza internazionale in materia penale. Questo pone
preliminarmente due questioni, a sapere se la LSCPT si applica anche in questo
ambito, e subordinatamente, se le censure esposte dal ricorrente siano sollevabili
in questo ambito davanti alla competente autorità cantonale o non debbano
essere sollevate nella via ricorsuale prevista dall’AIMP.
3.
La
prima questione è risolta affermativamente dall’art. 1 cpv. 1 lit. b LSCPT, che
prevede espressamente l’applicazione della legge anche all’esecuzione di una domanda
di assistenza internazionale ai sensi della AIMP. L’art. 18a cpv. 3 AIMP rimanda,
per le sorveglianze in ambiti di assistenza internazionale, alla LSCPT.
4.
Il
secondo quesito si riferisce alle vie di ricorso, ed è problematico in quanto
la conoscenza della sorveglianza è temporalmente simultanea alla conoscenza della
decisione di chiusura in base alla AIMP. La LSCPT prevede la possibilità di
ricorso entro 30 giorni (art. 10 cpv. 5 LSCPT) a questa Camera (art. 165b cpv.
2.
CPP) contro la sorveglianza. Gli art. 80e ss. AIMP prevedono la possibilità
di ricorso entro trenta giorni contro la decisione di chiusura. Ci si potrebbe
chiedere se la questione della liceità della sorveglianza, per attrazione, non
debba essere esaminata, in via pregiudiziale, dall’autorità chiamata a decidere
nel merito della richiesta di assistenza. Apparentemente non è stato risolto
questo quesito, di modo che, in mancanza di una regola di soluzione di questo
conflitto, le due vie ricorsuali sono aperte simultaneamente: per logica (R. ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2004, n.
246-16 p. 285).
5.
Sempre
preliminarmente, e con riferimento alla LSCPT, occorre stabilire nel presente
caso se quanto raccolto dal Ministero pubblico (e di cui dispone la
trasmissione) assurga a vera e propria sorveglianza o rientri nella nozione di
informazioni concernenti collegamenti di telecomunicazione: in questo ultimo
caso sarebbe applicabile l’art. 14 LSCPT; nel primo caso, gli art. 3 ss. LSCPT,
ed in particolare l’art. 5 LSCPT.
6.
La
richiesta delle autorità estere mira a conoscere, tramite due offerenti di
prestazioni, il nome di un cliente che si connette a forum __________ per
operare diffamazioni. A questo fine sono richiesti i “files di log degli
indirizzi IP...”. La richiesta non mira quindi a conoscere dei contenuti di
comunicazioni, ma vuole conoscere il nome o l’intestazione di un’utenza.
7.
Come
ricorda il Messaggio (FF 1998 p. 3319 ss., in particolare p. 3354), “Con la
nuova legge sulle telecomunicazioni è soppresso l’obbligo fatto ai clienti di
prestazioni di telecomunicazioni di essere iscritti negli elenchi. Giusta tale
legge, i clienti hanno il diritto che non siano rivelati nei confronti del
pubblico il nome, l’indirizzo e gli elementi d’indirizzo (art. 3 lett. f LTC).
Dato che il segreto delle telecomunicazioni protegge unicamente il traffico che
ha effettivamente luogo, gli elementi di indirizzo possono essere ottenuti
nell’ambito di una procedura semplificata”.
A questo
scopo è stato previsto l’art. 14 LSCPT (art. 12 del progetto di legge, con le
modifiche apportate in parlamento): la procedura semplificata è prevista nei
primi tre capoversi dell’art. 14 LSCPT, mentre il capoverso 4 aggiunge un obbligo
supplementare, quando un reato sia commesso mediante internet.
In base alla
procedura semplificata, le autorità giudiziarie, ma anche quelle di polizia,
possono ottenere informazioni riguardo ai collegamenti tramite il servizio, che
a sua volta le ottiene dagli offerenti di prestazioni.
Tra queste
informazioni, non coperte dal segreto delle comunicazioni, rientrano l’indicazione
di chi è l’abbonato di un determinato numero di telefono o l’utilizzatore di un
indirizzo e-mail, oppure l’indicazione se una determinata persona disponga o
meno di un collegamento, di un cellulare o di un altro collegamento (T.
HANSJAKOB, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung
des Post- und Fernmeldeverkehrs, San Gallo 2002, ad art. 14 n. 8).
Quale esempio
di acquisizione semplificata di queste informazioni anche da parte della
polizia è indicato il caso di una vittima di una lesione dell’onore via
internet, che ha un interesse a identificare l’autore, prima di introdurre una
querela penale (T. HANSJAKOB, op. cit. ad art. 14 n. 3).
L’art. 14
cpv. 4 LSCPT introduce un obbligo supplementare, per gli offerenti Internet, di
fornire direttamente all’autorità competente tutte le indicazioni che
consentono di identificare l’autore di un reato commesso mediante Internet. Questo
obbligo, più esteso rispetto a quello dei precedenti capoversi, pertiene a
tutte le informazioni che permettano l’identificazione dell’autore del reato, e
non solo al nome e all’indirizzo dell’utente.
Come indicato
nel commentario (T. HANSJAKOB, op. cit., ad art. 14 n. 21), queste informazioni
devono essere fornite per qualsiasi reato, e non solo per quelli elencati
all’art. 3 LSCPT.
Quale esempio
di informazione fornibile giusta l’art. 14 cpv. 4 LSCPT il commentario indica
l’utilizzatore di un indirizzo IP (T. HANSJAKOB, op. cit., ad art. 14 n. 23).
8.
Quanto
esposto al punto precedente permette di concludere che le informazioni richieste
rientrano nelle informazioni previste dall’art. 14 LSCPT, sia in quelle dell’art.
14.
cpv. 2 LSCPT, a maggior ragione in quelle dell’art. 14 cpv. 4 LSCPT. Per
queste informazioni non è necessaria l’approvazione da parte del giudice
dell'istruzione e dell'arresto.
9.
Le
informazioni richieste non rientrano in quelle previste dall’art. 5 LSCPT. Questa
norma è contemplata per informazioni ottenute mediante una sorveglianza: dati
concernenti quando, chi, con chi e per quanto tempo si è comunicato
soggiacciono al segreto postale e delle telecomunicazioni (Messaggio del
1.7.1998
p. 3344).
10.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli menzionati, gli
art. 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso
nella misura in cui è ricevibile è respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--
(cinquecento), sono poste – in solido – a carico di RI 1, __________, e di RI 2,
__________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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