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Decisione

60.2007.109

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. negazione / riduzione dell'indennità. colpa

15 novembre 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del

procedimento;

che in altre

parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula anzitutto la rifusione delle note professionali 22.1.2007 e 5.9.2007

del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 7'341.50 [di

cui CHF 5'650.-- di onorario (22 ore e 35 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 1'183.20

di spese e CHF 508.30 di IVA (doc. E e M)];

che la pratica

non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto né ha comportato

nel suo insieme un impegno rilevante, circostanze queste che difatti l’istante

nemmeno sostiene;

che si giustifica

quindi applicare la tariffa di CHF 220.--/ora per le prestazioni fornite prima

del 2001, rispettivamente di CHF 250.--/ora per quelle successive, come da

prassi all’epoca del mandato;

che il

dispendio orario esposto per le prestazioni fornite sino al 26.10.1999 viene sostanzialmente

confermato, ad eccezione del tempo indicato per l’interrogatorio di data

20.11.1998 (AI 16), ridotto a 40 minuti (essendosi protratto dalle ore 14.50 alle

ore 15.30, la trasferta essendo inoltre conteggiata a parte);

che l’onorario,

pari a 5 ore e 40 minuti a CHF 220.--/ora, ammonta pertanto a CHF 1'247.--;

che il

dispendio di 16 ore e 5 minuti indicato per le successive prestazioni appare invece

oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete

necessità di patrocinio, pur riconoscendo che il procedimento penale ha avuto

dei risvolti amministrativi dinanzi all’Ufficio dei permessi e

dell’immigrazione, a favore del quale il presidente della Pretura penale ha

dissequestrato le armi;

che

l’assoluzione di IS 1 per intervenuta prescrizione dell’azione penale non ha in

particolare richiesto la preparazione e la partecipazione ad un dibattimento;

che – in

ragione della sostanziale semplicità del caso – appare inoltre eccessivo il

tempo consacrato ai colloqui (anche telefonici) con il cliente (quasi 5 ore) ed

all’esame degli atti (oltre 3 ore);

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che nella

trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa

proporzionalità;

che viene conseguentemente

ammesso un onorario pari a 9 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi

CHF 2'417.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il

cliente, 120 minuti inerenti l’esame degli atti, 75 minuti inerenti gli scritti

al cliente (come esposto), 95 minuti inerenti gli scritti alla Pretura penale [ridotti

a 10 minuti quelli di data 22.9.2005 (doc. 3), 3.10.2005 (doc. 5) e 3.10.2006 (doc.

14), tutti di poche righe], 20 minuti (supplementari) inerenti la richiesta di

esperire una perizia sulla natura delle armi sequestrate (doc. 8), 20 minuti (supplementari)

inerenti le osservazioni 11.7.2006 sulla prescrizione dell’azione penale (doc.

10), 45 minuti inerenti l’istanza di dissequestro 10.11.2006 indirizzata all’Ufficio

dei permessi e dell’immigrazione, 45 minuti inerenti gli ulteriori scritti

indirizzati all’autorità amministrativa (in media 15 minuti/scritto), 10 minuti

inerenti il colloquio telefonico di data 31.10.2006 (come esposto) e 30 minuti

inerenti la presente istanza di indennità (come esposto), stralciate in

particolare la prestazione di data 31.8.2005 “esame termine presentazione”,

che non necessitava alcun approfondimento, e quella di data 10.11.2006 “racc

a Sezione permessi e immigrazione”, trattandosi di una mansione di cancelleria,

i cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo;

che a detti

importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 908.70, ridotte a CHF 45.--

quelle inerenti le “Acc a cliente” e “Cpc cliente” [ritenuto che l’obbligo

di informare sullo sviluppo del mandato (art. 13 CAvv) non si estende ad ogni e

qualsiasi informazione, ma solo a quelle importanti e di rilievo per le scelte

dell’assistito, e che il costo dei fogli di trasmissione rientra nelle spese

generali dell’ufficio (cfr. decisione 26.6.2006 del Consiglio di moderazione in

re avv. B.M., inc. __________)], stralciate invece quelle di data 23.3.2007 (“istanza

di risarcimento”), non meglio specificate;

che per

l’anno 1998 l’IVA ammonta a CHF 77.70 (6.5% su CHF 1195.--), per l’anno 1999 a

CHF 19.-- (7.5% su CHF 252.80) e per il periodo successivo a CHF 237.50 (7.6%

su CHF 3'124.90);

che, con

particolare riferimento alla problematica legata alla confisca di armi da fuoco,

l’istante postula inoltre il rimborso della nota professionale 16.7.2007

dell’avv. __________, specialista in materia, di complessivi CHF 460.55;

che va

preliminarmente rilevato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio

mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento

– vengono di principio risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per

un unico patrocinio (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat

an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,

p. 106);

che in

concreto IS 1 non ha addotto alcuna oggettiva giustificazione al doppio patrocinio,

rinunciando persino a produrre lo scritto 17.5.2007 del suo nuovo legale, per

cui nulla gli è dovuto a questo titolo;

Considerandi

che, in

definitiva, a titolo di spese legali va rifusa la somma di CHF 4'906.90, arrotondata

(per eccesso) a CHF 4'950.--;

che per gli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dal 26.3.2007 (data di introduzione

della presente istanza) su CHF 4'250.-- e dal 5.9.2007 (data di introduzione

del successivo complemento) su CHF 700.--;

che – con

riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli

della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi

successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al

“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens

in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che per la

valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,

gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER

/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante

postula il risarcimento della somma di CHF 1'560.-- per perdita di guadagno;

che al

proposito argomenta di non avere percepito alcuno stipendio durante la detenzione

preventiva, che all’epoca del suo arresto ammontava a circa CHF 3'900.--

mensili (istanza 26/27.3.2007, p. 3);

che IS 1 – a

cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – avrebbe dovuto e potuto dimostrare

l’asserito danno producendo perlomeno una dichiarazione del datore di lavoro,

il contratto di lavoro e/o la dichiarazione fiscale (cfr., in relazione agli

elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42

cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re H. N. Z.);

che le sue affermazioni,

seppure riprese dal verbale di interrogatorio 20.11.1998 (AI 16), sono invece mere

dichiarazioni di parte, come tali senza alcuna forza probatoria;

che non può pertanto

esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato ma non

provato;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno

morale patito dall’accusato prosciolto;

che la

determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e

rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49

CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa

alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

117.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo

dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto

morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung

der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237

s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata

della detenzione;

che questa

Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un

importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.

126.

nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora

Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata

(decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. __________

che nella

seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l’accusato;

che benché il

denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che al

proposito l’istante chiede il risarcimento della somma di CHF 2'400.--, oltre

interessi (istanza 26/27.3.2007, p. 3);

che – come

detto – IS 1 è stato arrestato il 9.11.1998 (Al 4) ed è stato

scarcerato il 20.11.1998 (Al 14);

che – in

applicazione della prassi in materia – per i dodici giorni di detenzione preventiva

ingiustamente sofferta va riconosciuta la somma di CHF 2'400.-- (CHF

200.

--/giorno), così come postulato, oltre interessi al 5% dal 20.11.1998;

che, alla

luce di tutte le considerazioni sopra esposte, al qui istante va rifuso

l’importo complessivo di CHF 7'350.-- oltre interessi, di cui CHF 4'950.-- per

spese legali e CHF 2'400.-- per torto morale;

che

l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa

dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);

che detta

disposizione formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione

dell'art. 44 cpv. 1 CO, che consente al giudice di escludere o ridurre il

risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le

circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od

aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente

se l’accusato ha

determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione

oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che in

concreto IS 1 ha più volte affermato di avere commerciato armi senza essere al

beneficio di una valida autorizzazione federale (AI 4, verbale di

interrogatorio 9.11.1998, p. 3; AI 16, verbale di interrogatorio 20.11.1998, p.

1);

che la

questione non merita tuttavia alcun approfondimento, non fosse altro per il lungo

periodo trascorso tra il suo arresto (il 9.11.1998) e la sua assoluzione (il

10.10

), sebbene l’istruttoria – almeno di fatto – si sia conclusa con il

rapporto di polizia giudiziaria 1.7.1999 [null’altro risulta infatti agli atti,

ad eccezione dell’interrogatorio di data 23.10.2001, esperito in seguito ad uno

scritto del coaccusato __________ (AI 26, rapporto di complemento 12.11.2001)];

che le

ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota d’onorario

5.9

;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa 7/20, per la somma di CHF 175.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

alla sentenza 10.10.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.

__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta

gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'350.--, oltre interessi del 5% dal 20.11.1998

su CHF 2'400.--, dal 26.3.2007

su CHF 4'250.-- e dal 5.9.2007 su CHF 700.--.

2. La tassa di

giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--

(cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, in ragione di CHF 175.--

(centosettantacinque).

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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