60.2007.109
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. negazione / riduzione dell'indennità. colpa
15 novembre 2007Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.109
Data decisione, Autorità:
15.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. negazione / riduzione dell'indennità. colpa
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.109
Lugano
15 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 26/27.3.2007,
completata il 5.9.2007, presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 10.10.2006 del presidente
della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 3/4.4.2007 della
Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni del Ministero
pubblico;
richiamate le osservazioni 26.4.2006 del
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che postula la reiezione della domanda
in merito al danno materiale, rimettendosi per il resto al giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 9.11.1998,
nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________ scaturito dal fermo di
una terza persona trovata in possesso di due armi da fuoco, l’allora
procuratore pubblico Jacques Ducry ha ordinato l’arresto di IS 1 per titolo di
ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico ed all’allora
vigente legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto
d’arma, in relazione ad un importante commercio di armi (AI 4, rapporto
d’arresto 9.11.1998);
che il giorno
successivo, l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori –
considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di bisogni istruttori –
ha confermato il provvedimento (AI 8);
che IS 1 è
stato scarcerato il 20.11.1998 (AI 17);
che l’inchiesta
ha comportato alcuni interrogatori ed il sequestro di diverse armi da fuoco,
permettendo di ricostruire, grazie alla sua collaborazione, numerose transazioni
(AI 19a, rapporto di polizia giudiziaria 1.7.1999);
che – dando seguito
ad uno scritto del coaccusato __________ – IS 1 è stato nuovamente interrogato
il 23.10.2001 (AI 26, rapporto di complemento 12.11.2001);
che con
decisione 19.8.2005 – senza ulteriori atti istruttori – il procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi, nel frattempo subentrata nell’inchiesta, lo ha posto in stato
di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di ripetuta
infrazione alla legge federale sul materiale bellico “per avere, senza
essere autorizzato, nel periodo __________, in __________, nella __________ e __________,
commerciato e mediato, del materiale bellico, rispondendo ad annunci su riviste
specializzate, inserendo le proprie offerte sulle medesime, nonché facendo capo
a mediatori e usufruendo di importazioni a nome di terzi” e “per avere
intenzionalmente determinato altri a commettere un infrazione alla LF sul
materiale bellico, e specificatamente a fornire in una domanda di
autorizzazione per l’importazione di materiale un’indicazione falsa”;
che ha
proposto la sua condanna alla pena di quarantacinque giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a valersi quale pena
parzialmente aggiuntiva ad una precedente decretata nei suoi confronti il 7.5.1997,
oltre ad una multa di CHF 2'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese;
che ha rinunciato
alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
precedente pena, proponendo il suo ammonimento formale;
che ha infine
ordinato, previa crescita in giudicato del decreto, la confisca a favore della
Confederazione delle armi da fuoco sequestrate (DA __________);
che con
scritto 5/6.9.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con
sentenza 10.10.2006 il presidente della Pretura penale lo ha prosciolto
dall’imputazione per prescrizione dell’azione penale, ordinando nel contempo il
dissequestro a favore della Sezione dei permessi e dell’immigrazione delle armi
di sua proprietà (inc. __________);
che con
l’istanza in esame – completata il 5.9.2007, nel termine di un anno di cui all’art.
320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 11'762.15 oltre
interessi, di cui CHF 7'802.15 per spese di patrocinio, CHF 1'560.-- per perdita
di guadagno e CHF 2'400.-- per torto morale;
che giusta
l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come
detto – in concreto è stata accertata l’intervenuta prescrizione dell’azione
penale;
che
appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione comporti l’assenza di un
presupposto processuale o l’esclusione della punibilità fondata sul diritto
sostanziale;
che il
Tribunale federale ha rilevato che nella prassi ticinese l’intervento della prescrizione
comporta l’estinzione del diritto dello Stato di punire e deve quindi essere
sanzionato con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);
che, così
stando le cose, bene ha fatto il presidente della Pretura penale a prosciogliere
IS 1 dall’imputazione di ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico;
che – nello
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del
procedimento;
che in altre
parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula anzitutto la rifusione delle note professionali 22.1.2007 e 5.9.2007
del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 7'341.50 [di
cui CHF 5'650.-- di onorario (22 ore e 35 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 1'183.20
di spese e CHF 508.30 di IVA (doc. E e M)];
che la pratica
non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto né ha comportato
nel suo insieme un impegno rilevante, circostanze queste che difatti l’istante
nemmeno sostiene;
che si giustifica
quindi applicare la tariffa di CHF 220.--/ora per le prestazioni fornite prima
del 2001, rispettivamente di CHF 250.--/ora per quelle successive, come da
prassi all’epoca del mandato;
che il
dispendio orario esposto per le prestazioni fornite sino al 26.10.1999 viene sostanzialmente
confermato, ad eccezione del tempo indicato per l’interrogatorio di data
20.11.1998 (AI 16), ridotto a 40 minuti (essendosi protratto dalle ore 14.50 alle
ore 15.30, la trasferta essendo inoltre conteggiata a parte);
che l’onorario,
pari a 5 ore e 40 minuti a CHF 220.--/ora, ammonta pertanto a CHF 1'247.--;
che il
dispendio di 16 ore e 5 minuti indicato per le successive prestazioni appare invece
oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete
necessità di patrocinio, pur riconoscendo che il procedimento penale ha avuto
dei risvolti amministrativi dinanzi all’Ufficio dei permessi e
dell’immigrazione, a favore del quale il presidente della Pretura penale ha
dissequestrato le armi;
che
l’assoluzione di IS 1 per intervenuta prescrizione dell’azione penale non ha in
particolare richiesto la preparazione e la partecipazione ad un dibattimento;
che – in
ragione della sostanziale semplicità del caso – appare inoltre eccessivo il
tempo consacrato ai colloqui (anche telefonici) con il cliente (quasi 5 ore) ed
all’esame degli atti (oltre 3 ore);
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che nella
trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa
proporzionalità;
che viene conseguentemente
ammesso un onorario pari a 9 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi
CHF 2'417.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il
cliente, 120 minuti inerenti l’esame degli atti, 75 minuti inerenti gli scritti
al cliente (come esposto), 95 minuti inerenti gli scritti alla Pretura penale [ridotti
a 10 minuti quelli di data 22.9.2005 (doc. 3), 3.10.2005 (doc. 5) e 3.10.2006 (doc.
14), tutti di poche righe], 20 minuti (supplementari) inerenti la richiesta di
esperire una perizia sulla natura delle armi sequestrate (doc. 8), 20 minuti (supplementari)
inerenti le osservazioni 11.7.2006 sulla prescrizione dell’azione penale (doc.
10), 45 minuti inerenti l’istanza di dissequestro 10.11.2006 indirizzata all’Ufficio
dei permessi e dell’immigrazione, 45 minuti inerenti gli ulteriori scritti
indirizzati all’autorità amministrativa (in media 15 minuti/scritto), 10 minuti
inerenti il colloquio telefonico di data 31.10.2006 (come esposto) e 30 minuti
inerenti la presente istanza di indennità (come esposto), stralciate in
particolare la prestazione di data 31.8.2005 “esame termine presentazione”,
che non necessitava alcun approfondimento, e quella di data 10.11.2006 “racc
a Sezione permessi e immigrazione”, trattandosi di una mansione di cancelleria,
i cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo;
che a detti
importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 908.70, ridotte a CHF 45.--
quelle inerenti le “Acc a cliente” e “Cpc cliente” [ritenuto che l’obbligo
di informare sullo sviluppo del mandato (art. 13 CAvv) non si estende ad ogni e
qualsiasi informazione, ma solo a quelle importanti e di rilievo per le scelte
dell’assistito, e che il costo dei fogli di trasmissione rientra nelle spese
generali dell’ufficio (cfr. decisione 26.6.2006 del Consiglio di moderazione in
re avv. B.M., inc. __________)], stralciate invece quelle di data 23.3.2007 (“istanza
di risarcimento”), non meglio specificate;
che per
l’anno 1998 l’IVA ammonta a CHF 77.70 (6.5% su CHF 1195.--), per l’anno 1999 a
CHF 19.-- (7.5% su CHF 252.80) e per il periodo successivo a CHF 237.50 (7.6%
su CHF 3'124.90);
che, con
particolare riferimento alla problematica legata alla confisca di armi da fuoco,
l’istante postula inoltre il rimborso della nota professionale 16.7.2007
dell’avv. __________, specialista in materia, di complessivi CHF 460.55;
che va
preliminarmente rilevato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio
mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento
– vengono di principio risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per
un unico patrocinio (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat
an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
p. 106);
che in
concreto IS 1 non ha addotto alcuna oggettiva giustificazione al doppio patrocinio,
rinunciando persino a produrre lo scritto 17.5.2007 del suo nuovo legale, per
cui nulla gli è dovuto a questo titolo;
Considerandi
che, in
definitiva, a titolo di spese legali va rifusa la somma di CHF 4'906.90, arrotondata
(per eccesso) a CHF 4'950.--;
che per gli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dal 26.3.2007 (data di introduzione
della presente istanza) su CHF 4'250.-- e dal 5.9.2007 (data di introduzione
del successivo complemento) su CHF 700.--;
che – con
riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli
della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi
successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al
“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens
in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che per la
valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,
gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante
postula il risarcimento della somma di CHF 1'560.-- per perdita di guadagno;
che al
proposito argomenta di non avere percepito alcuno stipendio durante la detenzione
preventiva, che all’epoca del suo arresto ammontava a circa CHF 3'900.--
mensili (istanza 26/27.3.2007, p. 3);
che IS 1 – a
cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – avrebbe dovuto e potuto dimostrare
l’asserito danno producendo perlomeno una dichiarazione del datore di lavoro,
il contratto di lavoro e/o la dichiarazione fiscale (cfr., in relazione agli
elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42
cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re H. N. Z.);
che le sue affermazioni,
seppure riprese dal verbale di interrogatorio 20.11.1998 (AI 16), sono invece mere
dichiarazioni di parte, come tali senza alcuna forza probatoria;
che non può pertanto
esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato ma non
provato;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno
morale patito dall’accusato prosciolto;
che la
determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e
rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49
CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa
alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
117.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo
dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto
morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung
der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237
s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata
della detenzione;
che questa
Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un
importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.
126.
nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora
Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata
(decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. __________
che nella
seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l’accusato;
che benché il
denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che al
proposito l’istante chiede il risarcimento della somma di CHF 2'400.--, oltre
interessi (istanza 26/27.3.2007, p. 3);
che – come
detto – IS 1 è stato arrestato il 9.11.1998 (Al 4) ed è stato
scarcerato il 20.11.1998 (Al 14);
che – in
applicazione della prassi in materia – per i dodici giorni di detenzione preventiva
ingiustamente sofferta va riconosciuta la somma di CHF 2'400.-- (CHF
200.
--/giorno), così come postulato, oltre interessi al 5% dal 20.11.1998;
che, alla
luce di tutte le considerazioni sopra esposte, al qui istante va rifuso
l’importo complessivo di CHF 7'350.-- oltre interessi, di cui CHF 4'950.-- per
spese legali e CHF 2'400.-- per torto morale;
che
l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa
dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);
che detta
disposizione formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione
dell'art. 44 cpv. 1 CO, che consente al giudice di escludere o ridurre il
risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le
circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od
aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente
se l’accusato ha
determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che in
concreto IS 1 ha più volte affermato di avere commerciato armi senza essere al
beneficio di una valida autorizzazione federale (AI 4, verbale di
interrogatorio 9.11.1998, p. 3; AI 16, verbale di interrogatorio 20.11.1998, p.
1);
che la
questione non merita tuttavia alcun approfondimento, non fosse altro per il lungo
periodo trascorso tra il suo arresto (il 9.11.1998) e la sua assoluzione (il
10.10
), sebbene l’istruttoria – almeno di fatto – si sia conclusa con il
rapporto di polizia giudiziaria 1.7.1999 [null’altro risulta infatti agli atti,
ad eccezione dell’interrogatorio di data 23.10.2001, esperito in seguito ad uno
scritto del coaccusato __________ (AI 26, rapporto di complemento 12.11.2001)];
che le
ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota d’onorario
5.9
;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa 7/20, per la somma di CHF 175.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 10.10.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta
gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'350.--, oltre interessi del 5% dal 20.11.1998
su CHF 2'400.--, dal 26.3.2007
su CHF 4'250.-- e dal 5.9.2007 su CHF 700.--.
2. La tassa di
giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--
(cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, in ragione di CHF 175.--
(centosettantacinque).
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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