60.2007.11
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
14 febbraio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.11
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.11
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.7.2006/15.1.2007
presentata da
IS 1
tendente a conoscere e ricevere copia
della decisione prolata nel procedimento penale all’incarto MP __________;
premesso che la richiesta del 21.7.2006 è
stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa
Camera per evasione in data 12/15.1.2007, comunicando al contempo di non avere
particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 23/24.1.2007 di PI
2, che acconsente alla trasmissione degli atti richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del mancato controllo di un
rubinetto di una caldaia per catrame prima dell’accensione, è stato causato un incendio
in data 3.2.2005 __________. A seguito di questi fatti il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di incendio colposo
(inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con decreto d’accusa
Fatti
3.4.2006 (DA __________).
2. Con la presente richiesta, la compagnia
d’assicurazione chiede di conoscere l’esito del procedimento penale. Il
sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni,
mentre PI 2 ha dato il suo consenso alla trasmissione degli atti richiesti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
Considerandi
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Nel presente caso, considerato che la
compagnia istante interviene quale RC (come risulta non dalla richiesta ma
dall’incarto penale), è dato certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere
l’esito del procedimento.
5.
L’istanza è accolta. Copia del decreto
d’accusa (DA __________) sarà trasmessa in allegato alla decisione destinata
alla compagnia istante.
6.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico di chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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