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Decisione

60.2007.11

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

14 febbraio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

3.4.2006 (DA __________).

2. Con la presente richiesta, la compagnia

d’assicurazione chiede di conoscere l’esito del procedimento penale. Il

sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni,

mentre PI 2 ha dato il suo consenso alla trasmissione degli atti richiesti.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

Considerandi

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, considerato che la

compagnia istante interviene quale RC (come risulta non dalla richiesta ma

dall’incarto penale), è dato certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere

l’esito del procedimento.

5.

L’istanza è accolta. Copia del decreto

d’accusa (DA __________) sarà trasmessa in allegato alla decisione destinata

alla compagnia istante.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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