60.2007.110
Istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante
23 maggio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.110
Data decisione, Autorità:
23.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.110
Lugano
23 maggio
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Stefano Bernasconi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici,
esclusisi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.3.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di due procedimenti penali (DA __________);
richiamato lo scritto 29/30.3.2007 del
patrocinatore di PI 3, mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazione da formulare;
richiamate le osservazioni 30.3/2.4.2007
del procuratore pubblico PI 4 mediante le quali preavvisa favorevolmente la
richiesta e ricorda che l’incarto relativo al DA __________ si trova presso la
Pretura penale;
richiamate le osservazioni 2/3.4.2007 del
sostituto procuratore pubblico PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi
alla richiesta;
ritenuto che PI 1, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero
pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico di PI 1, rubricati DA __________
(cresciuto in giudicato) e DA __________ (attualmente pendente presso la
Pretura penale).
2. Nell’ambito
di una causa pendente presso il Tribunale istante (inc. __________), il giudice
delegato chiede l’accesso agli atti dei due incarti surriferiti, in vista di
stabilire la durata e la fine della convivenza tra i coniugi __________.
3. Come
detto, nessuno si è opposto all’accesso agli atti, ritenuto solo che PI 1 non
ha presentato osservazioni.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nel
presente caso, la richiesta poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia le condizioni,
essendo scritta, motivata, individualizzata, ed imponendosi anche in un’ottica
della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG, Zurigo 2003, n.
13 ss. ad art. 32 LPGA). Il nesso indiscutibile tra il procedimento penale e la
procedura assicurativa appare pacifico, al fine di stabilire fino a quando è
data la solidarietà per i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria.
6. L’istanza
è quindi accolta. È consentito l’accesso agli atti dei due incarti surriferiti
(DA __________ e DA __________), l’uno presso questa Camera, l’altro richiamandolo
dalla Pretura penale.
7. Considerato
l’art. 32 LPGA si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 32 e 33 LPGA ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
3.
PI
3.
3.
patr. da: PR 1
4.
PI
4.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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