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Decisione

60.2007.116

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

16 maggio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.116

Data decisione, Autorità:

16.05.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.116

Lugano

16 maggio

2007/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione

di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.3/3.4.2007

presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere copia dei doc. TPC

3/10/11/12 inerenti il procedimento penale promosso nei confronti di __________

e di __________, sfociato nella sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise

criminali (inc. TPC __________);

premesso che l’istanza – inviata al

Tribunale penale cantonale – è stata trasmessa a questa Camera per competenza

il 2/3.4.2007;

richiamate le osservazioni 10.4.2007 del

procuratore pubblico Maria Galliani, che non si oppone alla domanda;

ritenuto che con scritto 20/23.4.2007 il __________

acconsente alla richiesta, rispettivamente che con scritto 30.4/2.5.2007 __________

ed __________ comunicano di non avere particolari osservazioni;

considerato che il 9/10.5.2007 __________ si

oppone alla domanda “non conoscendo il contenuto dei documenti richiesti, né

tantomeno il motivo per cui se ne fa richiesta e né si accenna nell’istanza di

Considerandi

quale incarto specifico fanno parte i Docc. TPC 3, 10, 11 e 12, (…)”;

richiamato inoltre lo scritto 26/27.4.2007

dell’avv. __________, __________, che comunica di non rappresentare più __________

(irreperibile all’indirizzo di __________, dove l’istanza è stata di seguito

intimata);

ritenuto infine che __________,

interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con

decisione 9.6.2000 la Corte delle assise criminali ha condannato __________ –

già direttore di IS 1, __________ – alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione

siccome riconosciuto colpevole di truffa e falsità in documenti, rispettivamente

__________ alla pena di tre anni di reclusione siccome riconosciuto colpevole

di truffa, reati commessi ai danni di clienti del predetto istituto bancario (inc.

TPC __________);

che

nell’ambito del procedimento penale IS 1 si è costituito parte civile;

che con

istanza 29.3/3.4.2007 IS 1, per il tramite del suo legale, chiede di potere

avere copia dei doc. TPC 3 (decreto di abbandono 20.3.2000, ABB __________) e 10/11/12

(decisioni 30.5.2000 di questa Camera, inc. __________);

che giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

che nel

presente caso l’istante, pur essendo stato parte – quale parte civile – al procedimento

nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e

dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle

richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del procedimento

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10);

che, come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il procedimento,

l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19);

che nella

fattispecie – in assenza di elementi atti a confutare detta presunzione – si

deve riconoscere a IS 1 un interesse giuridico legittimo ad avere copia dei

citati documenti, in particolare con riferimento ai procedimenti civili nei

quali l’istituto bancario è parte;

che l’istanza

è accolta: gli atti richiesti saranno inviati dal Tribunale penale cantonale all’avv.

PR 1;

che tassa di

giustizia e spese sono poste a carico di IS 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.

f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.--

(cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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