60.2007.116
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
16 maggio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.116
Data decisione, Autorità:
16.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.116
Lugano
16 maggio
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione
di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.3/3.4.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia dei doc. TPC
3/10/11/12 inerenti il procedimento penale promosso nei confronti di __________
e di __________, sfociato nella sentenza 9.6.2000 della Corte delle assise
criminali (inc. TPC __________);
premesso che l’istanza – inviata al
Tribunale penale cantonale – è stata trasmessa a questa Camera per competenza
il 2/3.4.2007;
richiamate le osservazioni 10.4.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani, che non si oppone alla domanda;
ritenuto che con scritto 20/23.4.2007 il __________
acconsente alla richiesta, rispettivamente che con scritto 30.4/2.5.2007 __________
ed __________ comunicano di non avere particolari osservazioni;
considerato che il 9/10.5.2007 __________ si
oppone alla domanda “non conoscendo il contenuto dei documenti richiesti, né
tantomeno il motivo per cui se ne fa richiesta e né si accenna nell’istanza di
Considerandi
quale incarto specifico fanno parte i Docc. TPC 3, 10, 11 e 12, (…)”;
richiamato inoltre lo scritto 26/27.4.2007
dell’avv. __________, __________, che comunica di non rappresentare più __________
(irreperibile all’indirizzo di __________, dove l’istanza è stata di seguito
intimata);
ritenuto infine che __________,
interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decisione 9.6.2000 la Corte delle assise criminali ha condannato __________ –
già direttore di IS 1, __________ – alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione
siccome riconosciuto colpevole di truffa e falsità in documenti, rispettivamente
__________ alla pena di tre anni di reclusione siccome riconosciuto colpevole
di truffa, reati commessi ai danni di clienti del predetto istituto bancario (inc.
TPC __________);
che
nell’ambito del procedimento penale IS 1 si è costituito parte civile;
che con
istanza 29.3/3.4.2007 IS 1, per il tramite del suo legale, chiede di potere
avere copia dei doc. TPC 3 (decreto di abbandono 20.3.2000, ABB __________) e 10/11/12
(decisioni 30.5.2000 di questa Camera, inc. __________);
che giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che nel
presente caso l’istante, pur essendo stato parte – quale parte civile – al procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del procedimento
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10);
che, come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19);
che nella
fattispecie – in assenza di elementi atti a confutare detta presunzione – si
deve riconoscere a IS 1 un interesse giuridico legittimo ad avere copia dei
citati documenti, in particolare con riferimento ai procedimenti civili nei
quali l’istituto bancario è parte;
che l’istanza
è accolta: gli atti richiesti saranno inviati dal Tribunale penale cantonale all’avv.
PR 1;
che tassa di
giustizia e spese sono poste a carico di IS 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.
f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.--
(cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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