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Decisione

60.2007.117

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

25 ottobre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che il qui istante postula la

rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________,

di complessivi CHF 880.90 [di cui CHF 700.-- d’onorario, CHF 120.-- di spese e

CHF 60.90 di IVA (doc. B, allegato all’istanza 3/4.4.2007)];

che dalla “nota d’onorario e

di spese” del 20.6.2006 (doc. B, allegato all’istanza 3/4.4.2007) non risulta

la tariffa oraria applicata dal patrocinatore;

che in base alla tariffa

oraria vigente all’epoca del mandato (CHF 250.--/ora) risulta un dispendio

orario pari a 2 ore e 48 minuti;

che tale dispendio orario

appare giustificato e conforme ai principi suesposti;

che viene quindi ammesso un onorario

per complessivi CHF 700.-- (come esposto);

che all’importo suddetto

vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 120.-- (come esposto);

che l’IVA ammonta a CHF 60.90

(come esposto);

che a __________ va pertanto

rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 880.90 (come esposto);

che per gli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data

Considerandi

3.4.2007

della presente istanza;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall’accusato prosciolto;

che la

determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER /

E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, DTF 130 III 699, 128 IV

53, 125 III 269 e 412, 113 Ib 155, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento

restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”

(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il

semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una

grave violazione della sua personalità;

che l’istante postula al

proposito la somma complessiva di CHF 5'000.--: “(…) il procedimento penale

in esame ha colpito l’istante, ingiustamente accusato, provocandogli uno stato

di angustia morale. Questa situazione ha comportato un grosso torto morale,

anche perché, come è scaturito dalla sentenza, l’impianto accusatorio è

risultato assolutamente infondato, approssimativo, privo di fondamento, e

quindi lesivo della personalità; (…)” (istanza 3/4.4.2007, p. 3);

che l’istante non ha però

dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute

fisica, psichica (attraverso per esempio un certificato medico) o alla sua

reputazione;

che si deve pertanto negare

una grave lesione della sua personalità;

che questa conclusione tiene

conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento

che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione

7.4.2006

del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

che la pretesa non può quindi

essere ammessa;

che l’istante protesta infine

le ripetibili di questa sede;

che nella commisurazione

dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa

Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la

determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare

in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere lavorativo può

del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva

la fattispecie;

che va quindi riconosciuto,

tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 250.--,

comprendente onorario, spese ed IVA;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità

dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei

limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa 4/5, per la somma di CHF 280.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione all’esito del

procedimento penale sfociato nella sentenza 7.4.2006 del giudice della Pretura

penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a __________, __________, __________,

a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'130.90,

con interessi del 5% dal 3.4.2007 su CHF 880.90.

2.La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le

spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a

carico di __________, __________, __________, in ragione di CHF 280.--

(duecentoottanta).

3.Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4.

terzi

implicati

1. Pretura

Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona

2. Dipartimento

delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona

3. sostituto

PP Clarissa Torricelli, Via Pretorio 16, 6901 Lugano

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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