60.2007.117
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
25 ottobre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2007.117
Data decisione, Autorità:
25.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.117
Lugano
25 ottobre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2007
presentata da
__________, __________,
patr. da: avv. __________, __________,
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 7.4.2006 del
giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità
ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 12/13.4.2007 della
Divisione della giustizia, che contesta la pretesa per torto morale, quantificata
in CHF 5'000.--, fatta valere dall’istante;
richiamato lo scritto 19/23.4.2007 del
giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti, che si rimette al giudizio di
questa Camera;
richiamate le osservazioni 8.5.2007 del
sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli nelle quali quest’ultima
osserva che “(…) l’importo di CHF 5'000.-- richiesto quale riparazione per
torto morale appare esagerato tenuto conto dei vigenti criteri giurisprudenziali
in materia”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto d’accusa 7.12.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa
davanti alla Pretura penale __________ e ha proposto la sua condanna alla multa
di CHF 300.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese, siccome ritenuto
colpevole di vie di fatto “(…) per avere, il 29 __________ 2005, a __________,
commesso vie di fatto contro la moglie __________ colpendola con una manata
sulla fronte (…)” e ingiuria “(…) per avere, il 29 __________ 2005, a __________,
offeso l’onore della moglie __________ insultandola con l’epiteto ‘troia’ (…)”
(DA __________);
che con scritto 14.12.2005 __________
ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;
che con decisione 7.4.2006 il
giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti ha assolto l’istante dalle
imputazioni;
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, __________
chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a
versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 5'880.90 oltre interessi, di cui CHF 880.90 per spese
di patrocinio e CHF 5'000.-- per torto morale;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la
rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________,
di complessivi CHF 880.90 [di cui CHF 700.-- d’onorario, CHF 120.-- di spese e
CHF 60.90 di IVA (doc. B, allegato all’istanza 3/4.4.2007)];
che dalla “nota d’onorario e
di spese” del 20.6.2006 (doc. B, allegato all’istanza 3/4.4.2007) non risulta
la tariffa oraria applicata dal patrocinatore;
che in base alla tariffa
oraria vigente all’epoca del mandato (CHF 250.--/ora) risulta un dispendio
orario pari a 2 ore e 48 minuti;
che tale dispendio orario
appare giustificato e conforme ai principi suesposti;
che viene quindi ammesso un onorario
per complessivi CHF 700.-- (come esposto);
che all’importo suddetto
vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 120.-- (come esposto);
che l’IVA ammonta a CHF 60.90
(come esposto);
che a __________ va pertanto
rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 880.90 (come esposto);
che per gli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data
Considerandi
3.4.2007
della presente istanza;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall’accusato prosciolto;
che la
determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER /
E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, DTF 130 III 699, 128 IV
53, 125 III 269 e 412, 113 Ib 155, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento
restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale
unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”
(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il
semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una
grave violazione della sua personalità;
che l’istante postula al
proposito la somma complessiva di CHF 5'000.--: “(…) il procedimento penale
in esame ha colpito l’istante, ingiustamente accusato, provocandogli uno stato
di angustia morale. Questa situazione ha comportato un grosso torto morale,
anche perché, come è scaturito dalla sentenza, l’impianto accusatorio è
risultato assolutamente infondato, approssimativo, privo di fondamento, e
quindi lesivo della personalità; (…)” (istanza 3/4.4.2007, p. 3);
che l’istante non ha però
dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute
fisica, psichica (attraverso per esempio un certificato medico) o alla sua
reputazione;
che si deve pertanto negare
una grave lesione della sua personalità;
che questa conclusione tiene
conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento
che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione
7.4.2006
del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;
che la pretesa non può quindi
essere ammessa;
che l’istante protesta infine
le ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione
dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa
Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare
in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere lavorativo può
del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva
la fattispecie;
che va quindi riconosciuto,
tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 250.--,
comprendente onorario, spese ed IVA;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità
dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei
limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa 4/5, per la somma di CHF 280.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione all’esito del
procedimento penale sfociato nella sentenza 7.4.2006 del giudice della Pretura
penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a __________, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'130.90,
con interessi del 5% dal 3.4.2007 su CHF 880.90.
2.La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le
spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a
carico di __________, __________, __________, in ragione di CHF 280.--
(duecentoottanta).
3.Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
terzi
implicati
1. Pretura
Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona
2. Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona
3. sostituto
PP Clarissa Torricelli, Via Pretorio 16, 6901 Lugano
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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