60.2007.119
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
25 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.119
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.119
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.4.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l'accesso al
procedimento penale aperto dal Ministero pubblico a carico di PI 1 (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 20/23.4.2007 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali comunica il proprio consenso
all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 25/26.4.2007 del
patrocinatore di PI 1, mediante le quali chiede che l’istanza sia sospesa fino
alla fine degli accertamenti preliminari e fino alla consegna degli atti alle
parti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un esposto penale, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. __________) a carico di PI 1 in relazione all’alienazione di un immobile
a __________. Il procedimento è allo stadio delle informazioni preliminari.
Come risulta dall’esame degli atti operato da questa Camera, l’accesso agli
atti dell’incarto penale è per il momento negato all’indagata, rispettivamente
al suo patrocinatore (__________).
2. Ricevuta
una dettagliata segnalazione da parte del Ministero pubblico (in data __________),
la __________ i, tramite il proprio
servizio giuridico, ha presentato l’istanza qui in esame al fine di essere
ammessa a consultare gli atti del procedimento e di adempiere alle proprie
incombenze.
3. Nelle
proprie osservazioni il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso all’accoglimento
dell’istanza. Il patrocinatore di PI 1 ha al contrario ritenuta prematura la
richiesta, considerato anche il fatto che gli è per il momento negato l’accesso
agli atti e ritenuta la fase iniziale in cui si trova il procedimento.
4. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP
istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo
sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:
“Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se
altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP
contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un
procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al
contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da
parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del
procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai
lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP,
come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
5. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
6. Nel
presente caso ci si trova di fronte ad una situazione particolare: per un
verso, appare pacifico l’interesse giuridico legittimo della Divisione istante
ad esaminare gli atti, considerato come il reato prospettato, se provato, ha
inevitabili e dirette conseguenze fiscali; per altro verso, concedendo subito
l’accesso agli atti all’istante, questa si vedrebbe riconosciuti dei diritti
che allo stadio attuale sono negati all’accusata ed al suo difensore.
7. In
simile evenienza, per evidente economia di procedura (per evitare un diniego della
richiesta in quanto prematura, per poi certamente ammettere una successiva medesima
richiesta presentata dopo che alle parti sarà concesso l’accesso agli atti), la
richiesta viene accolta nel suo principio, ma condizionata, nel senso che il
diritto di accesso agli atti per la Divisione istante potrà essere esercitato solamente
dopo che il procuratore pubblico avrà concesso, tenuto conto dei bisogni dell’inchiesta
e di eventuali altre sue necessità, l’accesso agli atti all’accusata ed al suo
patrocinatore.
8. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi. La Divisione istante si farà parte diligente
per sapere a partire da quando potrà esercitare il diritto di esame degli atti
qui riconosciutogli, ma in forma condizionata.
Fatti
9. Considerato
l’art. 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi
di diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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