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Decisione

60.2007.12

Istanza di ispezione degli atti

14 febbraio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.12

Data decisione, Autorità:

14.02.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.12

Lugano

14 febbraio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/12.1.2007

presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza

menzionata in un articolo di una rivista;

richiamate le osservazioni 18.1.2007 del sostituto

procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che ritiene l’istanza priva di

oggetto;

richiamate le osservazioni 1/2.2.2007 del

patrocinatore di una delle parti coinvolte, che chiede di respingere l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Come indicato dal sostituto procuratore

pubblico, e come verificato nell’incarto da parte di questa Camera, c’è stata

una diatriba tra collezionisti di auto riguardo all’autenticità di due veicoli,

che ha dato luogo a due procedimenti penali per reati contro l’onore. Ambedue

si sono conclusi a seguito di ritiro della querela.

Considerandi

2.

L’istante giustifica la sua richiesta

partendo dal contenuto di un articolo di una rivista, e chiede copia dell’eventuale

decisione ivi menzionata in quanto sarebbe alla prese con un caso simile. Il

sostituto procuratore pubblico ritiene la richiesta priva d’oggetto, mentre il

patrocinatore di una delle parti chiede di respingerla.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, in base alle indicazioni

date dal Ministero pubblico e verificate da questa Camera, non c’è una sentenza

quale quella richiesta. Di modo che l’istanza dev’essere respinta perché priva

d’oggetto.

5.

Data la particolarità del caso, si

prescinde dal carico di una tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi

di diritto:

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile

il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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