60.2007.12
Istanza di ispezione degli atti
14 febbraio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.12
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.12
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/12.1.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza
menzionata in un articolo di una rivista;
richiamate le osservazioni 18.1.2007 del sostituto
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che ritiene l’istanza priva di
oggetto;
richiamate le osservazioni 1/2.2.2007 del
patrocinatore di una delle parti coinvolte, che chiede di respingere l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Come indicato dal sostituto procuratore
pubblico, e come verificato nell’incarto da parte di questa Camera, c’è stata
una diatriba tra collezionisti di auto riguardo all’autenticità di due veicoli,
che ha dato luogo a due procedimenti penali per reati contro l’onore. Ambedue
si sono conclusi a seguito di ritiro della querela.
Considerandi
2.
L’istante giustifica la sua richiesta
partendo dal contenuto di un articolo di una rivista, e chiede copia dell’eventuale
decisione ivi menzionata in quanto sarebbe alla prese con un caso simile. Il
sostituto procuratore pubblico ritiene la richiesta priva d’oggetto, mentre il
patrocinatore di una delle parti chiede di respingerla.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Nel presente caso, in base alle indicazioni
date dal Ministero pubblico e verificate da questa Camera, non c’è una sentenza
quale quella richiesta. Di modo che l’istanza dev’essere respinta perché priva
d’oggetto.
5.
Data la particolarità del caso, si
prescinde dal carico di una tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi
di diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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