60.2007.120
Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante
6 luglio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.120
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.120
Lugano
6 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
di polizia stilato nell’ambito di un procedimento penale, per verificare
l’esistenza di un diritto alle prestazioni di indennità giornaliera;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa in data 3/4.4.2007
esprimendo qualche dubbio sull’eventuale utilità per l’istante delle informazioni
contenute nel rapporto di polizia richiesto;
ritenuto che conseguentemente questa
Camera, con scritto 10.4.2007, ha domandato all’istante di precisare i motivi
della richiesta;
preso atto dello scritto 9/10.5.2007
dell’istante, che precisa come PI 2 abbia richiesto delle prestazioni di
indennità giornaliera e che per determinarsi su detta richiesta, ed in
riferimento ad uno scritto di disdetta del rapporto di lavoro del 9.2.2007 da
parte della ditta __________, l’assicurazione vuole verificare l’esistenza del
danno effettivo;
richiamate le osservazioni 21/22.5.2007 di PI
2, con le quali autorizza la trasmissione degli atti richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________)
per ripetuto furto. A seguito dei medesimi fatti, il datore di lavoro ha
disdetto con effetto immediato per cause gravi il rapporto contrattuale. PI 2
ha fatto richiesta di prestazioni di indennità giornaliera all’assicurazione
istante.
Fatti
2. Per
verificare il fondamento di detta richiesta, l’assicurazione chiede copia del
rapporto di polizia stilato nel quadro del procedimento a carico di PI 2. Il
procuratore pubblico ha dapprima trasmesso gli atti esprimendo qualche dubbio
sulla pertinenza della richiesta. PI 2 ha dato il proprio accordo alla
trasmissione degli atti richiesti.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
Considerandi
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, è dato un interesse legittimo da parte dell’assicurazione
istante a conoscere i motivi alla base del procedimento penale, che hanno avuto
delle ripercussioni sul rapporto di lavoro, e indirettamente sulla copertura
assicurativa. Ciò vale a maggior ragione in considerazione del consenso espresso
da PI 2.
5.
L’istanza
è accolta. Il rapporto di polizia (in fotocopia) sarà trasmesso in allegato
alla copia della presente decisione indirizzata all’assicurazione istante.
6.
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo della tariffa, sono poste a
carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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