60.2007.127
Istanza di ispezione degli atti
25 maggio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2007.127
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.127
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.4.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia delle due
sentenze prolate nel procedimento penale a carico del dr. med. PI 2;
richiamate le osservazioni 20/23.4.2007 del
procuratore pubblico Mario Branda, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 25/26.4.2007 del
patrocinatore del dr. med. PI 2, mediante le quali si oppone all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 2,
nel quadro del quale sono già stati celebrati il processo di primo grado (__________)
ed il processo in cassazione (__________), entrambi conclusisi con una sentenza
di condanna. In data __________ è stato presentato un ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale, che in data __________ ha negato l’effetto sospensivo
al gravame (inc. TF __________).
2. A
seguito della segnalazione da parte del Ministero pubblico dell’apertura di un
procedimento penale e della presa di conoscenza dell’atto d’accusa, il __________
ha deciso in data __________ l’apertura di un procedimento amministrativo ai
sensi dell’art. 59 della Legge sanitaria a carico del dr. med. PI 2, ed ha
affidato alla Commissione istante il compito di istruirlo. In relazione a detto
procedimento è presentata l’attuale richiesta di ricevere copia delle due
sentenze fin qui prolate in questa vicenda.
3. Questa
Camera ha già reso una decisione in data 7.7.2005 (inc. __________), giudicando
l’allora richiesta quale prematura, in relazione a quanto deciso dal Consiglio
di Stato in data 24.8.2004 (r____________________, con riferimento in particolare
a quanto riportato a p. 9 di detta decisione, ovvero che un’eventuale
sospensione del medico in questione potrà se del caso essere decretata solo al
termine della procedura di merito o in caso di insorgenza di nuovi elementi.
4. Il
procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il dr.
med. PI 2 vi si oppone, invocando la presunzione d’innocenza, con riferimento
al fatto che tuttora è pendente presso il Tribunale federale un ricorso di
diritto pubblico.
5. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
6. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione
di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò premesso,
riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella
valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di
ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento
penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in
esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a
mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti
già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da
parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga
difficoltà." (sentenza
del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).
7. La presente
fattispecie rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta a questa
Camera è esatta in base alla surriferita giurisprudenza. Correttamente la Commissione
istante l’ha perciò presentata.
Normalmente,
una simile richiesta verrebbe accolta, con riferimento anche a quanto già deciso
da questa Camera (sentenza 6.2.2003 inc__________).
Nella
precedente decisione su questa specifica fattispecie (__________), questa
Camera aveva giudicato quale prematura la richiesta, considerato il tenore
della decisione del Consiglio di Stato del 24.8.2004 e preso atto che pendeva
ancora il ricorso in cassazione in ambito cantonale.
Ritenuto ora
che nel procedimento a carico del dr. med. PI 2 sia già intervenuta anche la
sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d’appello, e che al successivo ricorso presentato al Tribunale federale, l’Alta
Corte non abbia concesso l’effetto sospensivo, l’istanza può ora essere
accolta, anche in considerazione del fatto che il ricorso di diritto pubblico
sia un rimedio di diritto straordinario.
Allo
stadio attuale del procedimento si giustifica l’invio delle due sentenze finora
prolate, che permetteranno di istruire il procedimento amministrativo, ritenuto
che un’eventuale decisione, anche per un criterio di logica e di prudenza, dovrebbe
semmai essere adottata solo dopo la decisione del Tribunale federale.
8. L’istanza
è accolta. Copia della due sentenze saranno trasmesse dal Ministero pubblico,
trascorso il termine di ricorso.
9. Vista
la particolarità del caso e svolgendo l’istante una funzione pubblica, si
rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi
di diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
-
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR
1.
Per la Camera dei
ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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