60.2007.130
Istanza di ispezione degli atti
25 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.130
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.130
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.3/11.4.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale a carico del dr. med. PI 1 conclusosi con decreto
d’abbandono __________ (ABB __________);
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 10/11.4.2007, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 20/23.4.2007 del
patrocinatore del dr. med. PI 1, mediante le quali comunica il consenso
all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione al decesso di una persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale contro il dr. med. PI 1 (MP __________) conclusosi con decreto di
abbandono __________ (__________). Copia della decisione di abbandono è stata
trasmessa dal Ministero pubblico alle autorità istanti.
Considerandi
2.
Conseguentemente,
al fine di valutare compiutamente la situazione, con riferimento agli art. 23,
53.
e 59 della legge sanitaria (Lsan), il IS 1 (__________) chiede ora l'accesso
agli atti.
3.
Sia il
procuratore pubblico, sia il medico interessato hanno preavvisato positivamente
la richiesta.
4.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.
Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione
di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà." (sentenza
del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).
6.
La
fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a
questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente il
Dipartimento istante l’ha perciò presentata.
7.
Nel
presente caso è dato un interesse giuridico legittimo, peraltro ammesso dalle
parti interessate.
8.
L’istanza
è accolta. L’incarto potrà essere visionato presso gli uffici del Ministero
pubblico, previo contatto telefonico per indicare chi e quando procederà all’ispezione
degli atti.
9.
Vista
la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia
alla tassa di giustizia ed alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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