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Decisione

60.2007.130

Istanza di ispezione degli atti

25 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.130

Data decisione, Autorità:

25.05.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.130

Lugano

25 maggio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.3/11.4.2007

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

del procedimento penale a carico del dr. med. PI 1 conclusosi con decreto

d’abbandono __________ (ABB __________);

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa

Camera in data 10/11.4.2007, preavvisandola favorevolmente;

richiamate le osservazioni 20/23.4.2007 del

patrocinatore del dr. med. PI 1, mediante le quali comunica il consenso

all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In

relazione al decesso di una persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento

penale contro il dr. med. PI 1 (MP __________) conclusosi con decreto di

abbandono __________ (__________). Copia della decisione di abbandono è stata

trasmessa dal Ministero pubblico alle autorità istanti.

Considerandi

2.

Conseguentemente,

al fine di valutare compiutamente la situazione, con riferimento agli art. 23,

53.

e 59 della legge sanitaria (Lsan), il IS 1 (__________) chiede ora l'accesso

agli atti.

3.

Sia il

procuratore pubblico, sia il medico interessato hanno preavvisato positivamente

la richiesta.

4.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5.

Questa

Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di

procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione

di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.

"Al

Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di

vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro

vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),

incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività

sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a

favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai

sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi

competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni

volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela

degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una

scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione

in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il

rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di

dubbio.

Ciò

premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione

nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta

di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle

competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle

deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità

di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,

anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli

atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa

esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al

procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e

delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione

dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di

essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da

compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan

ponga difficoltà." (sentenza

del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).

6.

La

fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a

questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente il

Dipartimento istante l’ha perciò presentata.

7.

Nel

presente caso è dato un interesse giuridico legittimo, peraltro ammesso dalle

parti interessate.

8.

L’istanza

è accolta. L’incarto potrà essere visionato presso gli uffici del Ministero

pubblico, previo contatto telefonico per indicare chi e quando procederà all’ispezione

degli atti.

9.

Vista

la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia

alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

1 patr. da: PR 1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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