60.2007.133
Istanza di ispezione degli atti. commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati quale istante
2 maggio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.133
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.133
Lugano
2 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.4.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale inc. MP __________;
premesso che la richiesta della Commissione
istante fa seguito ad una segnalazione operata dal procuratore pubblico PI 1 in
data 5.4.2007;
richiamate le osservazioni 23/25.4.2007
degli avvocati PI 3 e PI 2, mediante le quali comunicano di acconsentire alla
trasmissione unicamente di una copia della decisione di non luogo a procedere,
opponendosi per il resto all’accoglimento della richiesta;
preso atto delle osservazioni 27.4.2007 del
magistrato inquirente, con le quali comunica di ritenere sufficiente l’invio
alla Commissione istante del testo del decreto di non luogo a procedere;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di notizie apparse sulla stampa, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) a carico dei coniugi PI 3 e PI 2 in
relazione al finanziamento dell’acquisto e dell’edificazione di un fondo
immobiliare utilizzando dei fondi depositati sul conto clienti. Il procedimento
si è concluso con una decisione di non luogo a procedere del 5.4.2007 (NLP __________).
In medesima data il procuratore pubblico ha operato la segnalazione alla Camera
per l’avvocatura e il notariato all’origine della presente procedura.
2. La
Commissione istante chiede l’accesso agli atti del procedimento. Sia PI 3 e PI
2 per un verso, sia il procuratore pubblico per altro verso evidenziano come
agli atti del procedimento siano stati acquisiti e/o utilizzati dati riservati,
anche riferiti ai clienti dello studio legale, di modo che le parti sentite
convergono nel ritenere sufficiente la trasmissione alla Commissione istante
del decreto di non luogo a procedere, sufficientemente motivato e fondato sugli
accertamenti operati dall'équipe finanziaria del MP.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Pacifica
e non contestata è l’esistenza di un interesse giuridico legittimo della
Commissione istante a conoscere l’esito ed i fatti rilevanti del procedimento,
in relazione alle incombenze che le competono.
Fatti
5. L’istanza
è accolta, ma solo parzialmente, ritenuto che – come indicato in modo
convergente dalle parti – il testo del decreto di non luogo a procedere del
5.4.2007 (__________) è adeguatamente motivato ed espone i fatti e le
risultanze del procedimento. Il testo del decreto di non luogo sarà allegato
Considerandi
alla copia della presente decisione destinata alla Commissione istante.
Qualora per le proprie incombenze la
Commissione istante necessitasse di altri atti dovrà rinnovare la richiesta
dettagliando ulteriormente la stessa.
6.
In
considerazione dei motivi a fondamento dell’istanza, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
2, 3 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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