60.2007.134
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
3 ottobre 2007Italiano23 min
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Numero d'incarto:
60.2007.134
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.134
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di
Mauro Mini ed Ivano Ranzanici,
esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.12.2004
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di stralcio 5.12.2003
del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice
Claudio Zali (inc. TPC __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
premesso che con giudizio 10.4.2007 (inc. __________)
il Tribunale federale – accogliendo il ricorso di diritto pubblico 10/11.4.2006
di IS 1 – ha annullato la decisione 14.3.2006 di questa Camera, che aveva respinto
la suddetta istanza (inc. __________);
richiamate le osservazioni 13.12.2004 del
procuratore pubblico Monica Galliker;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
esposto 21.3.1994 __________, __________, ha segnalato al Ministero pubblico
fatti di (possibile) rilevanza penale in relazione all’accredito di __________
sul conto __________ presso __________, __________ (AI 1);
che – in
relazione a detta fattispecie – l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler
ha ordinato l’arresto di __________ (AI 8, 7.4.1994), di __________ (AI 11,
8.4.1994) e di IS 1 (AI 28, 14.4.1994) per titolo di ricettazione, truffa e
riciclaggio di denaro;
che, in
particolare, a carico di quest’ultimo ha promosso l’accusa “(…) per avere a __________
e __________, nel periodo di marzo 1994: a) organizzato l’occultamento di un
importo di __________ incassato illecitamente da terzi in danno di __________,
facendolo affluire su conti presso banche di __________; b) partecipato alle
manovre truffaldine messe in atto in danno di un funzionario dell’__________ di
__________ al fine di indurlo ad effettuare operazioni in danno di __________;
c) vanificato il ritrovamento e la confisca di detto importo” (AI 28);
che il suo arresto
è stato confermato il 15.4.1994 dall’allora giudice dell'istruzione e
dell'arresto Ivano Ranzanici per l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e
bisogni dell’istruzione) [AI 31];
che IS 1 è
stato scarcerato l’11.5.1994 previo versamento di una cauzione di CHF 50'000.--
(AI 58), quando è stato accompagnato all’aeroporto di __________, dove è stato
imbarcato a destinazione di __________ per essere interrogato nell’ambito del
procedimento penale promosso autonomamente dalle autorità __________ a carico
suo e di terzi per la medesima fattispecie;
che il 31.7.1996
l’allora magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte
delle assise correzionali di __________ IS 1, __________ e __________ siccome
accusati di ricettazione e truffa (ACC __________, doc. 1);
che il qui istante
è stato in particolare accusato di ricettazione per avere proposto a __________
“(…) di reperire una persona insospettabile disposta, contro un adeguato
compenso, a mettere a disposizione un proprio conto bancario in Svizzera, sul
quale far accreditare una parte dei fondi di origine delittuosa provenienti da __________,
a prelevarli entro breve termine e a consegnarli al proprio zio __________”
e di truffa per avere, agendo quale mandante, ingannato con astuzia il funzionario
di __________, __________ (p. 3/4, ACC __________, doc. 1);
che con
decreto 5.12.2003 il presidente della competente Corte delle assise correzionali
– esperita un’udienza per incombenti in data 2.12.2003 (doc. 5) – ha stralciato
dai ruoli il procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale [“(…)
la fattispecie descritta in entrambi i predetti capi di imputazione configura
in realtà un’ipotesi di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis cifra 1 CP”,
per cui – trattandosi di un delitto – “(…) la prescrizione dell’azione
penale si è (…) compiuta” (decreto 5.12.2003, p. 1, inc. TPC __________,
doc. 6)];
che con
l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, ha chiesto che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale,
l'importo di CHF 48'481.46, oltre interessi, di cui CHF 22'913.90 per spese di
patrocinio, CHF 7'967.56 per danni materiali e CHF 17'600.-- per torto morale;
che con
giudizio 14.3.2006 questa Camera ha respinto la predetta domanda in applicazione
dell’art. 44 CO in ragione del coinvolgimento dell’istante nell’operazione
finanziaria oggetto dell’atto di accusa (inc. __________);
che il
10.4.2007 il Tribunale federale – accogliendo il ricorso di diritto pubblico
10/11.4.2006 presentato da IS 1 – ha annullato la citata decisione: l’Alta
Corte ha ritenuto che questa Camera avesse violato gli art. 32 cpv. 1 Cost.
fed. e 6 cifra 2 CEDU rimproverando all’istante di avere compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine o il ritrovamento di
valori patrimoniali sospetti, lasciando quindi intendere la sua colpevolezza in
capo al reato di riciclaggio di denaro (inc. __________);
che la Camera
dei ricorsi penali deve quindi confrontarsi con il merito dell’istanza
2/3.12.2004;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che in
concreto il procedimento è stato stralciato dai ruoli per intervenuta prescrizione
dell’azione penale (doc. 6);
che
appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell’azione penale comporti
l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità fondata
sul diritto sostanziale;
che il
Tribunale federale ha rilevato che nella prassi ticinese l’intervento della prescrizione
comporta l’estinzione del diritto dello Stato di punire e deve quindi essere
sanzionato con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);
che costituirebbe invero eccesso di formalismo
negare il diritto all’indennità a IS 1 unicamente perché ha omesso di chiedere
al presidente della competente Corte delle assise correzionali di essere
prosciolto con giudizio di merito;
che il
decreto di stralcio 5.12.2003 deve pertanto essere qualificato quale sentenza
di assoluzione a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato
durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,
un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli
art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni
a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,
CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF
50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali
limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio
(AI 34), avv. __________, __________, di complessivi CHF 12'212.50 [di cui CHF
10'800.-- di onorario, CHF 1'286.-- di spese e CHF 126.50 di IVA (doc. 7)],
oltre interessi;
che IS 1
sostiene che il suo legale “(…) venne grandemente coinvolta dalle sue attività
di patrocinio nel senso che (lo) assistette (…) in modo necessariamente
molto attivo a decorrere dal 15 aprile 1994 fino (…) al 27 marzo 1996, (…)”
(istanza 2/3.12.2004, p. 4 s.);
che la nota
non precisa la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;
che il caso –
malgrado i reati ipotizzati – non presentava particolari difficoltà di fatto o
di diritto;
che si
giustifica quindi applicare la tariffa di CHF 200.--/ora, come da prassi
all’epoca del mandato [anche per le prestazioni del 1996, che in effetti si limitano
sostanzialmente – secondo l’incarto – alla presentazione dell’istanza di
complemento 30/31.1.1996, di poche righe (AI 140)];
che –
adottando la citata tariffa – il dispendio corrispondente all’onorario esposto
(CHF 10'800.--) è pari a 54 ore;
che il
patrocinatore ha partecipato all’udienza di conferma dell’arresto 15.4.1994 (AI
31), ha assistito il cliente durante gli interrogatori PP 15.4.1994 (A11),
25.4.1994 (A14), 28.4.1994 (A15), 6.5.1994 (A18), 10.5.1994 (A19), 22.2.1995
(A20) e 22.3.1995 (A22), è intervenuto alle audizioni PP 29.4.1994 / 23.2.1995
di __________ (A16/23) e 23.2.1995 del teste __________ (A22), ha partecipato
all’interrogatorio del cliente a __________ l’11.5.1994 (AI 105) e di due testi
a __________ il 29.9.1994 (AI 102), ha presentato l’istanza di libertà
provvisoria 29.4.1994 (AI 48), le osservazioni 4.5.1994 al preavviso negativo
del procuratore pubblico, l’istanza 9/10.6.1994 inerente la modifica delle
condizioni di deposito dei documenti di legittimazione (AI 67) e l’istanza di
complemento d’inchiesta 30/31.1.1996 (AI 140), oltre ad alcuni ulteriori
scritti (AI 80/91/116);
che a queste
prestazioni vanno aggiunti i colloqui (di persona/telefonici) e gli scritti;
che, in
queste circostanze, l’onorario esposto – così come spese ed IVA – appare
conforme ai suddetti principi, conclusione che tiene in considerazione (anche) il
fatto che IS 1 omette di chiedere espressamente la rifusione delle prestazioni degli
avv. __________ e PR 1, che hanno sostituito l’avv. __________ nel corso del
procedimento penale a suo carico;
che al qui
istante va pertanto rimborsato – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
12'212.50.--, come postulato;
che per gli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data
2.12.2004 della presente istanza;
che, a dire
del patrocinatore di IS 1, “(…) l’allestimento di detta parcella legale,
(…), è parzialmente errato nel senso che la collega, inspiegabilmente, nel
saldo creditore a suo favore e pari a fr. 12'115.50 (recte: 12’116.50)
ha dedotto – invece che aggiungere – le spese di trasferta e soggiorno in __________
e __________ per le due citate rogatorie” (istanza 2/3.12.2004, p. 5);
che,
contrariamente a detto assunto, sembrerebbe invece che la somma di CHF 4'115.50
inerente “rimborso biglietto aereo + spese trasferte a __________ e __________”
sia stata – correttamente – dedotta dall’importo di CHF 76'277.-- versato dal
cliente all’avv. __________, somma che comprendeva altri esborsi effettuati dal
legale per il suo cliente [in particolare la cauzione di CHF 50'000.-- (doc. 7)];
che, sia come
sia, il qui istante non ha documentato – come gli incombeva [N. SALVIONI,
Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…)
per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di
rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione
prodotta dall'accusato prosciolto”] – il danno effettivo, producendo –
segnatamente – le ricevute inerenti trasferte e soggiorni: trattandosi di
ingente pretesa, è infatti lecito pretendere da colui che ne postula la
rifusione la presentazione delle pezze giustificative (o di altri atti che
possono, in qualche modo, sostituirle);
che pertanto la
predetta domanda non può essere accolta;
che il qui
istante chiede inoltre l’importo di CHF 6'547.90, oltre interessi, inerente le
prestazioni dell’avv. __________, __________, che lo avrebbe assistito a __________
durante gli interrogatori di due testi, rispettivamente a __________ nel procedimento
rogatoriale che lo concerneva (doc. 23);
che al
proposito afferma che “in quanto cittadino __________ e vista la pendenza di
un procedimento penale autonomo in __________, l’avv. __________ prima di
trasferirsi in __________ per la citata incombenza processuale richiedeva ed otteneva
dal PP la possibilità a che ai medesimi interrogatori avesse pure a presenziare
il patrocinatore __________ dell’istante e ciò allo scopo di parare fin da allora
all’eventualità a che il MP, in seconda analisi, decidesse di trasmettere alle
autorità __________ copia dei verbali di interrogatorio dei due testimoni (…)”
(istanza 2/3.12.2004, p. 6);
che, come detto, l’avv. __________ ha
partecipato all’interrogatorio di IS 1 a __________ l’11.5.1994 [nell’ambito
del procedimento penale promosso autonomamente dalle autorità __________ per i
medesimi fatti a carico, tra gli altri, del qui istante (AI 105)] ed alle
audizioni (in via rogatoriale) di due testi a __________ il 29.9.1994 (AI 102);
che, in
queste circostanze, si deve ritenere che il qui istante fosse sufficientemente
assistito dal profilo legale: è infatti lecito supporre che – qualora
necessario – l’avv. __________, a conoscenza del citato procedimento penale
promosso in __________, sarebbe intervenuta a tutela degli interessi del suo
cliente, senza necessità della presenza (anche) dell’avv. __________;
che “il
solo fatto che lo stesso PP Eggenschwiler – allora – non ebbe nulla ad eccepire
in ordine alla presenza del patrocinatore __________ in __________, (…)”
(istanza 2/3.12.2004, p. 6) indica evidentemente soltanto che non sussistevano ostacoli
processuali alla presenza del legale __________ nell’ambito delle suddette audizioni;
che il qui
istante invoca quindi a torto questa circostanza per pretendere la rifusione
delle spese legali dell’avv. __________, oneri che restano a carico di IS 1,
che ha liberamente scelto di farsi assistere – oltre che dall’avv. __________ –
anche dal citato patrocinatore [che in realtà sembrerebbe peraltro avere
assistito, nel corso degli interrogatori 29.9.1994 in __________, unicamente __________
e non (anche) il qui istante (AI 102)];
che – con
riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che
quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312),
per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno
pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che per la
valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,
gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 domanda CHF 2’286.--, oltre interessi, per le
spese di trasferta in __________, in __________ ed a __________ (aerei, treni,
soggiorni);
che vi è evidentemente un nesso di causalità
naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del
Considerandi
23.2
) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;
che nondimeno
non tenta (neppure) di documentare – come doveva [N. SALVIONI, op. cit., ad
art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali
si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in
base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’ampiezza
effettiva del preteso nocumento, presentando per esempio i relativi
giustificativi (cfr. considerazioni esposte con riferimento alle spese di
viaggio/soggiorno dell’avv. __________);
che questa
Camera ritiene comunque di potere riconoscere – siccome facilmente
ricostruibili – le spese inerenti la sua presenza a Lugano per gli
interrogatori di data 22.2.1995 (A20) e 23.2.1995 (A22/23) (non è per contro
provato che il 2.12.2003 IS 1 sia effettivamente giunto in Ticino);
che si
giustifica quindi ammettere i costi inerenti la necessaria presenza
dell'istante nei giorni 22.2.1995 e 23.2.1995 per un totale di CHF 498.--, consistenti
nelle spese di pernottamento pari a CHF 240.-- (CHF 80.--/notte per tre notti),
di pranzi/cene pari a CHF 90.-- (CHF 18.--/pasto per cinque pasti) [art. 5 del
regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri
rappresentanti in organi cantonali] e di trasferta pari a CHF 168.-- [costo di
un biglietto ferroviario di seconda classe __________ (oggi CHF 168.--), in
applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il
danno (art. 44 CO)], oltre interessi dal 2.12.2004, come postulato;
che “nell’imminenza
del pubblico dibattimento già aggiornato per i giorni del 3 e 4 dicembre 2003,
l’istante – che non parla italiano e su invito preliminare (…) (dell’avv. PR
1) – fece capo ad un traduttore freelance per tradurre dall’italiano in inglese
i più importanti atti processuali” (istanza 2/3.12.2004, p. 8): chiede
quindi l’importo di CHF 4'812.56, oltre interessi, inerente le prestazioni di __________,
__________, e la somma di CHF 168.-- inerente le spese di spedizione (doc. 22);
che il citato
doc. 22 si limita ad indicare “(…) Summary of Translation Services. Your
reference: Translation 1 (legal text) 2,269.28 € Translation 2 (legal text)
833.00
€ Total 3,102.28 € (…)”, senza precisare cosa sarebbe stato
effettivamente tradotto;
che in queste
circostanze il qui istante ha manifestamente disatteso l’obbligo di documentare
la sua pretesa: non si comprende infatti se gli atti tradotti si riferivano effettivamente
al procedimento penale, rispettivamente – qualora ciò fosse stato il caso – se
essi erano (tutti) rilevanti per la preparazione del dibattimento [giusta gli
art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU l’accusato ha infatti unicamente
diritto alla traduzione degli atti necessari per una difesa efficace (decisione
TF 1P.162/2005 del 12.5.2005)];
che questa
Camera – in assenza di documentata motivazione – deve pertanto respingere la
domanda;
che IS 1
postula CHF 701.--, oltre interessi, conseguenti all’apertura forzata della
cassetta di sicurezza presso __________ in ossequio agli ordini dell’allora magistrato
inquirente (doc. 17);
che appare
giustificato rifondere detto danno, oltre interessi dal 21.11.1996 (come a
scritto di medesima data di __________, doc. 17), in nesso di causalità
naturale ed adeguato con il procedimento penale;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP
si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare
dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita
in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli
art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177
e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato,
della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,
come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione
TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib
446);
che la
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo
dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto
morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der
Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.;
REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della
durata della detenzione;
che questa
Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un
importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.
126.
nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera
d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari
motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche
questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che nella
seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il
denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che l’istante
postula la somma di CHF 17'600.--, oltre interessi, di cui CHF 5'600.-- (CHF
200.
--/giorno) per i 28 giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF
12'000.-- per ogni ulteriore pregiudizio;
che – come
detto – IS 1 è stato arrestato il 14.4.1994 (AI 28) ed è stato scarcerato
l’11.5.1994 previo versamento di una cauzione di CHF 50'000.-- (AI 58);
che per i 28
giorni di detenzione ingiustamente patita gli viene quindi assegnato il
postulato importo di CHF 5'600.--, oltre interessi dal 12.5.1994, come
richiesto;
che occorre ora verificare se nel caso di
specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal
punto grave da giustificare un aumento di questa somma;
che sostiene che avrebbe subito la perquisizione
domiciliare con sequestro di svariata documentazione, che – al momento
dell’arresto – sarebbe stato ammanettato e trasferito a Lugano, solo e senza
scorta, con il treno (in un vagone speciale senza servizi igienici e cibo), che
le accuse sarebbero state particolarmente gravi “(…) ed in quanto tali
proporzionalmente infamanti per un rinomato professionista – incensurato –
molto apprezzato dall’allora suo datore di lavoro (…)” (istanza
2/3.12.2004, p. 10) e che gli sarebbero stati sequestrati gli averi presso tutti
gli istituti bancari del __________, con notevole pregiudizio;
che
sembrerebbe che le accuse non abbiano compromesso il suo lavoro di intermediario
finanziario, tanto è vero che IS 1 ha lasciato la società per cui lavorava “(…)
sur sa demande, (…)” (scritto 25.11.2003 di __________, __________,
doc. 9);
che il qui
istante non ha peraltro provato – documentando – che il procedimento penale
(segnatamente i provvedimenti di sequestro) abbia, in nesso di causalità naturale
ed adeguato, irrimediabilmente compromesso i suoi rapporti con __________;
che non sembrerebbe
avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati
alla privazione della libertà;
che nella
fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una
diminuzione) della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri
menzionati in precedenza;
che il
predetto importo tiene del resto conto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato;
che, come
detto, il giudizio 14.3.2006 di questa Camera – con il quale ha respinto
l’istanza di indennità 2/3.12.2004 (inc- __________) – è stato annullato dal
Tribunale federale il 10.4.2007 (inc. __________);
che con
scritto 25/26.4.2007 l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa Camera la sua nota
professionale di CHF 12'129.55, oltre interessi, inerente il gravame
10/11.4.2006 inoltrato davanti all’Alta Corte;
che la nota indica CHF 11'000.-- di
onorario, CHF 272.80 di spese e CHF 856.75 di IVA (doc. A);
che essa non
specifica la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;
che, adottando
la tariffa di CHF 250.--/ora, il dispendio di tempo corrispondente all’onorario
esposto è pari a 44 ore, importo – pur tenendo conto della necessità di
approfondire l’aspetto giuridico della problematica – manifestamente
sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di
patrocinio;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che IS 1 ha già
ricevuto, quali ripetibili della sede federale, l’importo di CHF 2'000.--
(decisione 10.4.2007, p. 5, inc. __________);
che – in
considerazione dei parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale – si
giustifica nondimeno rifondere al qui istante, per le spese dipendenti dal
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, l’ulteriore somma di CHF
3'000.--, comprendente onorario, spese ed IVA, oltre interessi dalla prima
interpellazione agli atti, ossia dal 25.5.2007;
che protesta
le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i suddetti
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la
stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va
pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –
un importo di CHF 1'500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che
all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 23’511.50, di cui CHF 12'212.50.--,
oltre interessi, per spese legali, CHF 1'199.--, oltre interessi, per danni
materiali, CHF 5'600.--, oltre interessi, per torto morale, CHF 3'000.--, oltre
interessi, per spese legali inerenti il ricorso di diritto pubblico e CHF
1'500.-- per spese legali inerenti l’istanza di indennità;
che la
procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1.L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di
stralcio 5.12.2003 del presidente
della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc.
TPC __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, CHF 23’511.50, oltre
interessi del 5% dal 25.5.2007 su CHF 3'000.--, dal 2.12.2004 su CHF 12'710.50.--,
dal 21.11.1996 su CHF 701.-- e dal 12.5.1994 su CHF 5'600.--.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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