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Decisione

60.2007.134

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

3 ottobre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato

durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,

un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli

art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni

a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,

CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF

50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali

limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio

(AI 34), avv. __________, __________, di complessivi CHF 12'212.50 [di cui CHF

10'800.-- di onorario, CHF 1'286.-- di spese e CHF 126.50 di IVA (doc. 7)],

oltre interessi;

che IS 1

sostiene che il suo legale “(…) venne grandemente coinvolta dalle sue attività

di patrocinio nel senso che (lo) assistette (…) in modo necessariamente

molto attivo a decorrere dal 15 aprile 1994 fino (…) al 27 marzo 1996, (…)”

(istanza 2/3.12.2004, p. 4 s.);

che la nota

non precisa la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;

che il caso –

malgrado i reati ipotizzati – non presentava particolari difficoltà di fatto o

di diritto;

che si

giustifica quindi applicare la tariffa di CHF 200.--/ora, come da prassi

all’epoca del mandato [anche per le prestazioni del 1996, che in effetti si limitano

sostanzialmente – secondo l’incarto – alla presentazione dell’istanza di

complemento 30/31.1.1996, di poche righe (AI 140)];

che –

adottando la citata tariffa – il dispendio corrispondente all’onorario esposto

(CHF 10'800.--) è pari a 54 ore;

che il

patrocinatore ha partecipato all’udienza di conferma dell’arresto 15.4.1994 (AI

31), ha assistito il cliente durante gli interrogatori PP 15.4.1994 (A11),

25.4.1994 (A14), 28.4.1994 (A15), 6.5.1994 (A18), 10.5.1994 (A19), 22.2.1995

(A20) e 22.3.1995 (A22), è intervenuto alle audizioni PP 29.4.1994 / 23.2.1995

di __________ (A16/23) e 23.2.1995 del teste __________ (A22), ha partecipato

all’interrogatorio del cliente a __________ l’11.5.1994 (AI 105) e di due testi

a __________ il 29.9.1994 (AI 102), ha presentato l’istanza di libertà

provvisoria 29.4.1994 (AI 48), le osservazioni 4.5.1994 al preavviso negativo

del procuratore pubblico, l’istanza 9/10.6.1994 inerente la modifica delle

condizioni di deposito dei documenti di legittimazione (AI 67) e l’istanza di

complemento d’inchiesta 30/31.1.1996 (AI 140), oltre ad alcuni ulteriori

scritti (AI 80/91/116);

che a queste

prestazioni vanno aggiunti i colloqui (di persona/telefonici) e gli scritti;

che, in

queste circostanze, l’onorario esposto – così come spese ed IVA – appare

conforme ai suddetti principi, conclusione che tiene in considerazione (anche) il

fatto che IS 1 omette di chiedere espressamente la rifusione delle prestazioni degli

avv. __________ e PR 1, che hanno sostituito l’avv. __________ nel corso del

procedimento penale a suo carico;

che al qui

istante va pertanto rimborsato – a titolo di spese legali – l’importo di CHF

12'212.50.--, come postulato;

che per gli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data

2.12.2004 della presente istanza;

che, a dire

del patrocinatore di IS 1, “(…) l’allestimento di detta parcella legale,

(…), è parzialmente errato nel senso che la collega, inspiegabilmente, nel

saldo creditore a suo favore e pari a fr. 12'115.50 (recte: 12’116.50)

ha dedotto – invece che aggiungere – le spese di trasferta e soggiorno in __________

e __________ per le due citate rogatorie” (istanza 2/3.12.2004, p. 5);

che,

contrariamente a detto assunto, sembrerebbe invece che la somma di CHF 4'115.50

inerente “rimborso biglietto aereo + spese trasferte a __________ e __________”

sia stata – correttamente – dedotta dall’importo di CHF 76'277.-- versato dal

cliente all’avv. __________, somma che comprendeva altri esborsi effettuati dal

legale per il suo cliente [in particolare la cauzione di CHF 50'000.-- (doc. 7)];

che, sia come

sia, il qui istante non ha documentato – come gli incombeva [N. SALVIONI,

Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…)

per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di

rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione

prodotta dall'accusato prosciolto”] – il danno effettivo, producendo –

segnatamente – le ricevute inerenti trasferte e soggiorni: trattandosi di

ingente pretesa, è infatti lecito pretendere da colui che ne postula la

rifusione la presentazione delle pezze giustificative (o di altri atti che

possono, in qualche modo, sostituirle);

che pertanto la

predetta domanda non può essere accolta;

che il qui

istante chiede inoltre l’importo di CHF 6'547.90, oltre interessi, inerente le

prestazioni dell’avv. __________, __________, che lo avrebbe assistito a __________

durante gli interrogatori di due testi, rispettivamente a __________ nel procedimento

rogatoriale che lo concerneva (doc. 23);

che al

proposito afferma che “in quanto cittadino __________ e vista la pendenza di

un procedimento penale autonomo in __________, l’avv. __________ prima di

trasferirsi in __________ per la citata incombenza processuale richiedeva ed otteneva

dal PP la possibilità a che ai medesimi interrogatori avesse pure a presenziare

il patrocinatore __________ dell’istante e ciò allo scopo di parare fin da allora

all’eventualità a che il MP, in seconda analisi, decidesse di trasmettere alle

autorità __________ copia dei verbali di interrogatorio dei due testimoni (…)”

(istanza 2/3.12.2004, p. 6);

che, come detto, l’avv. __________ ha

partecipato all’interrogatorio di IS 1 a __________ l’11.5.1994 [nell’ambito

del procedimento penale promosso autonomamente dalle autorità __________ per i

medesimi fatti a carico, tra gli altri, del qui istante (AI 105)] ed alle

audizioni (in via rogatoriale) di due testi a __________ il 29.9.1994 (AI 102);

che, in

queste circostanze, si deve ritenere che il qui istante fosse sufficientemente

assistito dal profilo legale: è infatti lecito supporre che – qualora

necessario – l’avv. __________, a conoscenza del citato procedimento penale

promosso in __________, sarebbe intervenuta a tutela degli interessi del suo

cliente, senza necessità della presenza (anche) dell’avv. __________;

che “il

solo fatto che lo stesso PP Eggenschwiler – allora – non ebbe nulla ad eccepire

in ordine alla presenza del patrocinatore __________ in __________, (…)”

(istanza 2/3.12.2004, p. 6) indica evidentemente soltanto che non sussistevano ostacoli

processuali alla presenza del legale __________ nell’ambito delle suddette audizioni;

che il qui

istante invoca quindi a torto questa circostanza per pretendere la rifusione

delle spese legali dell’avv. __________, oneri che restano a carico di IS 1,

che ha liberamente scelto di farsi assistere – oltre che dall’avv. __________ –

anche dal citato patrocinatore [che in realtà sembrerebbe peraltro avere

assistito, nel corso degli interrogatori 29.9.1994 in __________, unicamente __________

e non (anche) il qui istante (AI 102)];

che – con

riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che

quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312),

per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno

pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che per la

valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,

gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER

/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che IS 1 domanda CHF 2’286.--, oltre interessi, per le

spese di trasferta in __________, in __________ ed a __________ (aerei, treni,

soggiorni);

che vi è evidentemente un nesso di causalità

naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del

Considerandi

23.2

) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;

che nondimeno

non tenta (neppure) di documentare – come doveva [N. SALVIONI, op. cit., ad

art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali

si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in

base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’ampiezza

effettiva del preteso nocumento, presentando per esempio i relativi

giustificativi (cfr. considerazioni esposte con riferimento alle spese di

viaggio/soggiorno dell’avv. __________);

che questa

Camera ritiene comunque di potere riconoscere – siccome facilmente

ricostruibili – le spese inerenti la sua presenza a Lugano per gli

interrogatori di data 22.2.1995 (A20) e 23.2.1995 (A22/23) (non è per contro

provato che il 2.12.2003 IS 1 sia effettivamente giunto in Ticino);

che si

giustifica quindi ammettere i costi inerenti la necessaria presenza

dell'istante nei giorni 22.2.1995 e 23.2.1995 per un totale di CHF 498.--, consistenti

nelle spese di pernottamento pari a CHF 240.-- (CHF 80.--/notte per tre notti),

di pranzi/cene pari a CHF 90.-- (CHF 18.--/pasto per cinque pasti) [art. 5 del

regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri

rappresentanti in organi cantonali] e di trasferta pari a CHF 168.-- [costo di

un biglietto ferroviario di seconda classe __________ (oggi CHF 168.--), in

applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il

danno (art. 44 CO)], oltre interessi dal 2.12.2004, come postulato;

che “nell’imminenza

del pubblico dibattimento già aggiornato per i giorni del 3 e 4 dicembre 2003,

l’istante – che non parla italiano e su invito preliminare (…) (dell’avv. PR

1) – fece capo ad un traduttore freelance per tradurre dall’italiano in inglese

i più importanti atti processuali” (istanza 2/3.12.2004, p. 8): chiede

quindi l’importo di CHF 4'812.56, oltre interessi, inerente le prestazioni di __________,

__________, e la somma di CHF 168.-- inerente le spese di spedizione (doc. 22);

che il citato

doc. 22 si limita ad indicare “(…) Summary of Translation Services. Your

reference: Translation 1 (legal text) 2,269.28 € Translation 2 (legal text)

833.00

€ Total 3,102.28 € (…)”, senza precisare cosa sarebbe stato

effettivamente tradotto;

che in queste

circostanze il qui istante ha manifestamente disatteso l’obbligo di documentare

la sua pretesa: non si comprende infatti se gli atti tradotti si riferivano effettivamente

al procedimento penale, rispettivamente – qualora ciò fosse stato il caso – se

essi erano (tutti) rilevanti per la preparazione del dibattimento [giusta gli

art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU l’accusato ha infatti unicamente

diritto alla traduzione degli atti necessari per una difesa efficace (decisione

TF 1P.162/2005 del 12.5.2005)];

che questa

Camera – in assenza di documentata motivazione – deve pertanto respingere la

domanda;

che IS 1

postula CHF 701.--, oltre interessi, conseguenti all’apertura forzata della

cassetta di sicurezza presso __________ in ossequio agli ordini dell’allora magistrato

inquirente (doc. 17);

che appare

giustificato rifondere detto danno, oltre interessi dal 21.11.1996 (come a

scritto di medesima data di __________, doc. 17), in nesso di causalità

naturale ed adeguato con il procedimento penale;

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP

si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la determinazione dell'ammontare

dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita

in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli

art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177

e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato,

della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,

come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione

TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib

446);

che la

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo

dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto

morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der

Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.;

REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della

durata della detenzione;

che questa

Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un

importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.

126.

nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora Camera

d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari

motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche

questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato;

che benché il

denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che l’istante

postula la somma di CHF 17'600.--, oltre interessi, di cui CHF 5'600.-- (CHF

200.

--/giorno) per i 28 giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF

12'000.-- per ogni ulteriore pregiudizio;

che – come

detto – IS 1 è stato arrestato il 14.4.1994 (AI 28) ed è stato scarcerato

l’11.5.1994 previo versamento di una cauzione di CHF 50'000.-- (AI 58);

che per i 28

giorni di detenzione ingiustamente patita gli viene quindi assegnato il

postulato importo di CHF 5'600.--, oltre interessi dal 12.5.1994, come

richiesto;

che occorre ora verificare se nel caso di

specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal

punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

che sostiene che avrebbe subito la perquisizione

domiciliare con sequestro di svariata documentazione, che – al momento

dell’arresto – sarebbe stato ammanettato e trasferito a Lugano, solo e senza

scorta, con il treno (in un vagone speciale senza servizi igienici e cibo), che

le accuse sarebbero state particolarmente gravi “(…) ed in quanto tali

proporzionalmente infamanti per un rinomato professionista – incensurato –

molto apprezzato dall’allora suo datore di lavoro (…)” (istanza

2/3.12.2004, p. 10) e che gli sarebbero stati sequestrati gli averi presso tutti

gli istituti bancari del __________, con notevole pregiudizio;

che

sembrerebbe che le accuse non abbiano compromesso il suo lavoro di intermediario

finanziario, tanto è vero che IS 1 ha lasciato la società per cui lavorava “(…)

sur sa demande, (…)” (scritto 25.11.2003 di __________, __________,

doc. 9);

che il qui

istante non ha peraltro provato – documentando – che il procedimento penale

(segnatamente i provvedimenti di sequestro) abbia, in nesso di causalità naturale

ed adeguato, irrimediabilmente compromesso i suoi rapporti con __________;

che non sembrerebbe

avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati

alla privazione della libertà;

che nella

fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una

diminuzione) della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri

menzionati in precedenza;

che il

predetto importo tiene del resto conto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato;

che, come

detto, il giudizio 14.3.2006 di questa Camera – con il quale ha respinto

l’istanza di indennità 2/3.12.2004 (inc- __________) – è stato annullato dal

Tribunale federale il 10.4.2007 (inc. __________);

che con

scritto 25/26.4.2007 l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa Camera la sua nota

professionale di CHF 12'129.55, oltre interessi, inerente il gravame

10/11.4.2006 inoltrato davanti all’Alta Corte;

che la nota indica CHF 11'000.-- di

onorario, CHF 272.80 di spese e CHF 856.75 di IVA (doc. A);

che essa non

specifica la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;

che, adottando

la tariffa di CHF 250.--/ora, il dispendio di tempo corrispondente all’onorario

esposto è pari a 44 ore, importo – pur tenendo conto della necessità di

approfondire l’aspetto giuridico della problematica – manifestamente

sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di

patrocinio;

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che IS 1 ha già

ricevuto, quali ripetibili della sede federale, l’importo di CHF 2'000.--

(decisione 10.4.2007, p. 5, inc. __________);

che – in

considerazione dei parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la

determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale – si

giustifica nondimeno rifondere al qui istante, per le spese dipendenti dal

ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, l’ulteriore somma di CHF

3'000.--, comprendente onorario, spese ed IVA, oltre interessi dalla prima

interpellazione agli atti, ossia dal 25.5.2007;

che protesta

le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i suddetti

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va

pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –

un importo di CHF 1'500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che

all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 23’511.50, di cui CHF 12'212.50.--,

oltre interessi, per spese legali, CHF 1'199.--, oltre interessi, per danni

materiali, CHF 5'600.--, oltre interessi, per torto morale, CHF 3'000.--, oltre

interessi, per spese legali inerenti il ricorso di diritto pubblico e CHF

1'500.-- per spese legali inerenti l’istanza di indennità;

che la

procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1.L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di

stralcio 5.12.2003 del presidente

della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc.

TPC __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, CHF 23’511.50, oltre

interessi del 5% dal 25.5.2007 su CHF 3'000.--, dal 2.12.2004 su CHF 12'710.50.--,

dal 21.11.1996 su CHF 701.-- e dal 12.5.1994 su CHF 5'600.--.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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