60.2007.135
Istanza di ispezione degli atti. ente ospedaliero cantonale quale istante
6 luglio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.135
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ente ospedaliero cantonale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.135
Lugano
6 luglio 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/17.4.2007
presentata dall’
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale a carico di un dipendente, al fine di valutare
eventuali provvedimenti nei confronti del medesimo;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 16/17.4.2007, con scritto accompagnatorio del procuratore
pubblico Marco Villa, con il quale chiede di ammettere l’accesso agli atti alla
sua presenza, e senza possibilità di estrarre fotocopie;
richiamate le osservazioni del
patrocinatore di PI 3 del 24/25.4.2007, mediante le quali comunica di consentire
l’accesso agli atti, ma in presenza del procuratore pubblico, senza possibilità
di estrarre copie, ad esclusione di dati medici relativi a PI 3 e/o a dati pertinenti
la sua sfera intima e privata;
richiamate le osservazioni 7/8.5.2007 del
patrocinatore del dr. med. PI 2, con le quali evidenzia di non avere ancora
l’accesso agli atti e comunica di opporsi all’accesso agli atti da parte
dell’ente istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia di una giovane paziente, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico del dr. med. PI 2 (inc. MP __________).
L’inchiesta è tuttora in corso ed è condotta dal procuratore pubblico Marco
Villa.
2. Con la
presente istanza, il patrocinatore dell’ente datore di lavoro dell’inchiestato
chiede di poter esaminare gli atti per valutare la possibilità di eventualmente
adottare dei provvedimenti nei confronti del proprio dipendente. Il procuratore
pubblico e il patrocinatore di PI 3 hanno aderito di principio alla richiesta, proponendo
però delle limitazioni all’accesso agli atti. Il difensore del dr. med. PI 2
chiede di respingere l’istanza, in quanto prematura, ed in quanto tale diritto
gli è stato finora respinto.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, l’accesso agli atti è di principio contestato dall’inchiestato.
A torto. L’ente istante è un ente pubblico, che chiede di conoscere gli atti di
un procedimento penale onde eventualmente adottare misure nei confronti del
medico inchiestato. I lavori preparatori, in particolare il Rapporto della Commissione
speciale del Gran Consiglio, nel rapporto dell’8.11.1994 (p. 19) precisa che “Lo
Stato, in caso di apertura di un procedimento contro un suo dipendente, ha un
interesse legittimo ad esaminare gli atti anche prima del processo per poter
decidere, in casi gravi, se adottare dei provvedimenti di sospensione, di sua
competenza, previsti dalla LORD”. C’è un evidente parallelismo tra
dipendente dello Stato e dipendente dell’EOC, di modo che di principio
l’accesso agli atti va ammesso.
5. Circa
la modalità ed i tempi dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.
L’accesso
agli atti potrà avvenire solo in presenza del procuratore pubblico, come da lui
auspicato, e non si potranno estrarre copie degli atti.
L’accesso va
limitato unicamente agli atti necessari affinché il patrocinatore dell’EOC
possa prendere conoscenza dei fatti essenziali, ad esclusione di atti medici
pertinenti PI 3.
L’accesso
agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del
medesimo diritto all’accusato.
Fatti
6. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente
istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabili,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
2 patr. da: PR 3
3. PI
3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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