60.2007.136
Istanza di ispezione degli atti
25 maggio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.136
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.136
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.3.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la visione degli
atti relativi ad un fatto di sangue risalente al __________;
premesso che la richiesta è stata fatta al
Ministero pubblico in data 20.9.2006, poi completata con scritti 11.11.2006 e
14.12.2006;
ritenuto che il Ministero pubblico ha
dovuto ricercare gli atti presso l’Archivio storico, e li ha trasmessi a questa
Camera per evasione con scritto 13.3.2007, preavvisando al contempo
favorevolmente la richiesta;
ritenuto che, data la particolarità del
caso ed il tempo trascorso dai fatti, questa Camera ha ritenuto di non chiedere
altre osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Fatti
1. In data
__________, a __________ ed a __________, è avvenuto un drammatico fatto di
sangue: il protagonista ha ucciso la moglie, la figlia, nonché un’altra donna,
per poi togliersi la vita. L’istante è nipote dell’altra donna, uccisa a __________.
Considerandi
2.
L’istante
chiede di avere accesso agli atti, sia personalmente, sia per conto
dell’anziana madre che all’età dei fatti aveva 9 anni, ed era sorella della
donna uccisa a __________. Questa lontana vicenda dolorosa avrebbe segnato in
particolare la vita della madre dell’istante, e di riflesso anche la sua.
3.
Il
Ministero pubblico, operate le ricerche del caso, con scritto 13.3.2007 ha
preavvisato favorevolmente la richiesta, ma ha sottoposto l’incarto a questa
Camera, in quanto gli atti giudiziari conservati presso l’Archivio storico sono
normalmente accessibili solo dopo cento anni, lasso di tempo non ancora
intercorso nel caso concreto.
4.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.
Nel
presente caso, pur non essendo ancora trascorso il termine secolare, ma essendo
comunque passati __________ anni dai fatti, ed in considerazione degli argomenti
addotti, si può ammettere eccezionalmente che ci sia un interesse giuridico
legittimo che giustifichi la visione degli atti.
6.
L’istanza
è accolta. L’istante potrà esaminare gli atti presso la segreteria di questa
Camera, previo contatto telefonico.
7.
Tassa
di giustizia (contenuta al minimo di legge) e spese sono poste a carico di chi
le ha originate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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