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Decisione

60.2007.136

Istanza di ispezione degli atti

25 maggio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. In data

__________, a __________ ed a __________, è avvenuto un drammatico fatto di

sangue: il protagonista ha ucciso la moglie, la figlia, nonché un’altra donna,

per poi togliersi la vita. L’istante è nipote dell’altra donna, uccisa a __________.

Considerandi

2.

L’istante

chiede di avere accesso agli atti, sia personalmente, sia per conto

dell’anziana madre che all’età dei fatti aveva 9 anni, ed era sorella della

donna uccisa a __________. Questa lontana vicenda dolorosa avrebbe segnato in

particolare la vita della madre dell’istante, e di riflesso anche la sua.

3.

Il

Ministero pubblico, operate le ricerche del caso, con scritto 13.3.2007 ha

preavvisato favorevolmente la richiesta, ma ha sottoposto l’incarto a questa

Camera, in quanto gli atti giudiziari conservati presso l’Archivio storico sono

normalmente accessibili solo dopo cento anni, lasso di tempo non ancora

intercorso nel caso concreto.

4.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5.

Nel

presente caso, pur non essendo ancora trascorso il termine secolare, ma essendo

comunque passati __________ anni dai fatti, ed in considerazione degli argomenti

addotti, si può ammettere eccezionalmente che ci sia un interesse giuridico

legittimo che giustifichi la visione degli atti.

6.

L’istanza

è accolta. L’istante potrà esaminare gli atti presso la segreteria di questa

Camera, previo contatto telefonico.

7.

Tassa

di giustizia (contenuta al minimo di legge) e spese sono poste a carico di chi

le ha originate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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