60.2007.140
Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante
3 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.140
Data decisione, Autorità:
03.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.140
Lugano
3 luglio 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 16/18.4.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
camera in data 18.4.2007, preavvisandola favorevolmente;
rilevato che PI 2 e PI 3, benché richiesti,
non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito
di fatti avvenuti il __________ a __________, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di PI 3 (inc. MP __________), sfociato in un
decreto d’accusa del 20.11.2006 (DA __________) per titolo di lesioni semplici,
cresciuto in giudicato.
Fatti
2. Con la
presente istanza, l’istituto istante chiede di poter accedere agli atti
dell’incarto penale con riferimento all’eventuale regresso da parte della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Come esposto in entrata, il Ministero
pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole, mentre che PI 2 e PI 3, interpellati,
non hanno presentato osservazioni.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
Considerandi
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005,
inc. __________; 24.8.2006, inc. 60.2006.202), in particolare in relazione
all’eventuale regresso.
5.
L’istanza
è accolta. L’istituto istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il
MP e potrà estrarre copie.
6.
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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