60.2007.141
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. riduzione/negazione per colpa
25 ottobre 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2007.141
Data decisione, Autorità:
25.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. riduzione/negazione per colpa
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.141
Lugano
25 ottobre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 26.1.2005
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.2.2004 della Corte
di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________),
un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
premesso che con giudizio 13.4.2007 (inc.
1P.147/2006) il Tribunale federale – che, nella misura in cui era ammissibile, ha
parzialmente accolto il ricorso di diritto pubblico 13/14.3.2006 di IS 1 – ha
annullato la decisione 1.2.2006 di questa Camera (inc. __________);
richiamate le osservazioni 1.3.2005 del
procuratore generale Bruno Balestra;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 31.10.2000 l’allora procuratore generale Luca Marcellini ha posto in
stato di accusa dinanzi all’allora competente Corte delle assise correzionali di
__________ IS 1, siccome ritenuto colpevole di favoreggiamento, riciclaggio di
denaro, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e
soppressione di documenti, rimproverandogli sostanzialmente di avere, nella sua
funzione di commissario presso la sezione reati contro il patrimonio della
polizia giudiziaria, sottratto una conoscente al perseguimento penale in
relazione ad una ricettazione di pietre preziose e gioielli provento da furto;
che ha proposto
la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese (DAC __________);
che IS 1 ha
interposto tempestiva opposizione al predetto decreto di accusa;
che, esperito
il pubblico dibattimento, con decisione 27.5.2002 il presidente della Corte
delle assise correzionali di __________ lo ha prosciolto da tutte le imputazioni
(decisione 27.5.2002, p. 38, inc. __________);
che con
decisione 10.2.2004 – regolarmente cresciuta in giudicato – la Corte di
cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto il successivo ricorso
presentato dal procuratore pubblico (decisione 10.2.2004, p. 21, inc. __________);
che IS 1, nel
termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, ha presentato alla Camera
dei ricorsi penali (CRP) una domanda di indennità, postulando la condanna dello
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino a versargli, quale risarcimento del
danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 99'719.10
oltre interessi e ripetibili, di cui CHF 31'407.30 per spese di patrocinio, CHF
4'000.-- per spese peritali, CHF 4'311.80 per interessi passivi relativi a due
prestiti bancari e CHF 60'000.-- per torto morale;
che con
giudizio 1.2.2006 questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza, riconoscendogli
un’indennità complessiva di CHF 13'039.35 oltre interessi al 5% dal 26.1.2005, di
cui CHF 9'039.35 per spese di patrocinio, CHF 2’500.-- per torto morale e CHF
1’500.-- a titolo di ripetibili (inc. 60.2005.24);
che, nella
misura in cui era ammissibile, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il
successivo ricorso di diritto pubblico presentato da IS 1, annullando la citata
decisione (inc.1P.147/2006);
che, di
conseguenza, la Camera dei ricorsi penali deve nuovamente confrontarsi con il
merito dell’istanza 26.1.2005;
che giusta
l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione
al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello
massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i
procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per
i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte
delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte
delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione delle note professionali 20.6.2002 e 16.2.2004 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 20'422.30 [di cui CHF 18'500.-- a titolo
di onorario, CHF 479.80 di spese e CHF 1'442.50 di IVA (doc. 8)] rispettivamente
di CHF 13'985.-- [di cui CHF 12'000.-- a titolo di onorario, CHF 997.20 di
spese e CHF 987.80 di IVA (doc. 9)];
che il
Tribunale federale ha anzitutto concluso che questa Camera, stabilendo la remunerazione
oraria in CHF 220.-- per le prestazioni fornite nel 2000 ed in CHF 250.-- per
quelle concernenti gli anni successivi, non ha abusato del proprio potere
d’apprezzamento, ma ha – in modo discutibile – ritenuto la pratica non
particolarmente complessa, quando invece appariva delicata sotto il profilo
della gestione del mandato [decisione TF 1P.147/2006 del 13.4.2007 (in seguito:
decisione), p. 5];
che si
giustifica conseguentemente la rivalutazione della remunerazione oraria in CHF
270.-- per le prestazioni del 2000 ed in CHF 300.-- per quelle degli anni successivi;
che, per
l’anno 2000, l’Alta Corte ha confermato il dispendio di tempo riconosciuto
all’istante, pari a 9 ore (decisione, p. 6), per cui l’onorario ammonta a CHF 2'430.--;
che, per il
periodo 2001/2002 fino alla conclusione del giudizio di primo grado, ha invece
giudicato arbitrario remunerare unicamente 24 ore (rispetto alle 47 ore e 15
minuti indicati), evidenziando che ciò equivale in sostanza a riconoscere
soltanto il dispendio profuso al pubblico dibattimento, che si è svolto
sull’arco di tre giorni ed è durato complessivamente circa 22 ore, senza tenere
minimamente conto del tempo necessario alla sua preparazione;
che vengono
anzitutto aggiunti 75 minuti per gli scritti di data 14.5.2001, 19.6.2001,
4.10.2001, 29.4.2002 e 20.6.2002 (come esposto), 40 minuti per gli scritti al
Tribunale penale cantonale (in media 10 minuti/scritto, essendo di poche righe)
e 135 minuti per i colloqui telefonici (come esposto);
che per lo
studio degli atti e la preparazione del dibattimento (incluse le conferenze con
il cliente) appare poi proporzionato alla complessità della fattispecie ed al
volume dell’incarto, composto essenzialmente da 15 verbali di interrogatorio
(AI 4-10, AI 16, AI 18-22 e AI 28-29), riconoscere un ulteriore dispendio di 12
ore;
che il
Tribunale federale ha invece confermato lo stralcio dei costi relativi al
parere del prof. Stefan Trechsel (doc. 7), argomentando che la sussunzione
giuridica spettava anzitutto al patrocinatore nel contesto del mandato di
difesa, non essendo peraltro in discussione questioni giuridiche particolari
(decisione, p. 6);
che, per il periodo 2001/2002 fino alla
conclusione del giudizio di primo grado, viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 40 ore
e 10 minuti a CHF 300.--/ora, per complessivi CHF 12'050.--;
che a detti importi
vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 422.95, ridotte a CHF 18.75 quelle
inerenti i colloqui telefonici [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del
Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6)], stralciate invece quelle
inerenti la perizia del prof. Stefan Trechsel, come argomentato in precedenza;
che, per
l’anno 2000, l’IVA ammonta a CHF 197.30 (7.5% su CHF 2'630.30) e, per il successivo
periodo, a CHF 932.75 (7.6% su CHF 12'272.65);
che, riguardo
alle prestazioni relative alla procedura ricorsuale, il Tribunale federale è
infine giunto alla conclusione che questa Camera non ha abusato del proprio potere
d’apprezzamento rifiutandosi di riconoscere un’indennità eccedente le
ripetibili assegnategli dalla CCRP, pari a CHF 3'000.-- (decisione, p. 7);
che, in
definitiva, al qui istante va rimborsato – a titolo di spese legali – l’importo
complessivo di CHF 19'033.--;
che per gli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data
26.1.2005 della presente istanza;
che – con riferimento al risarcimento dei danni
materiali – l’istante chiede il
rimborso della nota d’onorario 16.5.2002 del prof. Stefan Trechsel, pari a CHF
4'000.-- (doc. 19), e degli interessi passivi, di complessivi CHF 4'311.80, relativi
a due prestiti bancari contratti per superare le ristrettezze economiche in cui
versava a causa del dimezzamento dello stipendio connesso alla pendenza del
procedimento penale (doc. 23);
che, per le
stesse ragioni sopra esposte, le spese necessarie all’allestimento del parere
non possono essere considerate un danno strettamente connesso al procedimento
penale;
Considerandi
che il Tribunale
federale ha inoltre confermato il mancato risarcimento degli interessi passivi,
argomentando che l’importo di CHF 14'574.15 versato all’istante a titolo di
interessi attivi sul salario arretrato, calcolato in modo tutto sommato a lui favorevole,
lo soddisfacesse anche per quanto riguarda l’onere legato al debito ipotecario
assunto (decisione, p. 7-8);
che pertanto
nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall’accusato prosciolto;
che la
determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER /
E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49
CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa
alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, DTF 130 III 699, 128 IV
53, 125 III 269 e 412, 113 Ib 155, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento
restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale
unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”
(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il
semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una
grave violazione della sua personalità;
che l’istante
postula al proposito la somma complessiva di CHF 60'000.--, evidenziando di
essere stato accusato di reati particolarmente infamanti per un commissario di
polizia di provata capacità, l’acredine con cui è stata condotta l’inchiesta
nei suoi confronti, la durata della procedura ed il successivo ricorso del
procuratore generale, che ha di fatto “sdoppiato il procedimento con
l’inutile coda della Cassazione”, l’ampia risonanza nei mass media, tra i
colleghi di lavoro e nella popolazione locale, la sospensione a tempo
indeterminato dalle proprie funzioni con trattenuta della metà dello stipendio,
aggiungendo inoltre che al momento dell’apertura del procedimento si stava
occupando di un progetto con concrete prospettive professionali;
che il
Tribunale federale ha giudicato arbitrariamente modico l’importo di CHF
2'500.-- riconosciutogli da questa Camera, rilevando nondimeno che quanto richiesto
appare chiaramente eccessivo (decisione, p. 10);
che per
valutare gli effetti della lesione subita, il giudice può fondarsi sulla
reazione dell’uomo “medio” in un caso simile, sempreché il richiedente adduca e
provi le circostanze dalle quali si possa dedurre dalla grave lesione oggettiva
la sua sofferenza morale (decisione, p. 9);
che, in
concreto, la fattispecie perseguita ed i reati prospettati all’istante riguardavano
direttamente la sua attività di commissario della polizia ed hanno comportato
la sua sospensione per un periodo non trascurabile di oltre due anni, causando
una pesante situazione di incertezza professionale;
che considerate
inoltre la durata complessiva del procedimento – di ben quattro anni, sebbene una
maggiore celerità si sarebbe imposta in considerazione della situazione
particolare e delicata – e la risonanza nei mass media, risulta che IS 1 sia stato
colpito in modo significativo sia nella sua considerazione professionale sia
nelle sue relazioni private e sociali;
che, già
tenuto conto dell’inevitabile aggravio alla reputazione professionale e sociale
dovuto alla funzione pubblica da lui rivestita, si giustifica ammettere un importo
base di CHF 20'000.--;
che, secondo
la giurisprudenza, il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili
con il divieto dell’arbitrio solo se l’interessato abbia provocato l’apertura
del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto
di causalità con l’importo imputatogli (DTF 119 Ia 332, 116 Ia 162);
che, nei propri
giudizi, la presidente della Corte delle assise correzionali di __________
prima e la Corte di cassazione e di revisione penale poi hanno accertato in
modo inequivocabile grosse lacune nella conduzione dell’inchiesta, segnatamente
in relazione alla posizione di __________: quest’ultima non è stata inquisita
nonostante la ricettazione evocata da due prevenuti, non è stato tentato alcun
ritrovamento (né tanto meno alcun sequestro) degli anelli e dei bracciali la cui
provenienza risultava a dir poco dubbia, è stata dimenticata nei cassetti una
ricevuta verosimilmente di rilievo per dimostrare la ricettazione ed infine è
stata praticamente ignorata anche nella redazione del rapporto d’inchiesta
preliminare, sebbene nello stesso si annunciassero rapporti separati non solo
su altri prevenuti di primo piano ma anche su personaggi minori (decisione
CCRP, p. 16);
che una simile
“incredibile concatenazione di errori”, specie per un funzionario di polizia
con esperienza ventennale nel settore dei reati contro il patrimonio, oltre ad essere
all’origine dell’apertura del procedimento penale a suo carico per titolo di
favoreggiamento, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e
soppressione di documenti (AI 10), è pure sintomo di una flagrante mancanza ai
doveri di servizio, segnatamente al dovere di provvedere con modestia
all’assolvimento puntuale e diligente dei propri compiti (art. 6 del Codice
deontologico della Polizia del Canton Ticino), e, più in generale, al dovere di
svolgere coscienziosamente le proprie mansioni (art. 22 LORD);
che la Corte
di cassazione e di revisione penale ha invero riassunto tali mancanze in una “sfortunata
sequela di negligenze”, riconducibile alle particolarità del caso: l’insofferenza
per un pessimo ambiente di lavoro, che aveva ormai demotivato IS 1 sino ad
indurlo a postulare un trasferimento in altra sede, ed il sovraccarico di impegni
dovuto soprattutto all’esigenza di chiudere le inchieste pendenti e di reperire
fondi per l’imminente festa cantonale della polizia (decisione CCRP, p. 18);
che
nondimeno, in considerazione delle precedenti argomentazioni, si giustifica comunque
una riduzione dell’importo base nella limitata misura del 20%;
che, a titolo di riparazione del torto morale, va
pertanto riconosciuta la somma complessiva di CHF 16'000.--, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;
che l’istante
protesta infine le ripetibili di questa sede, quantificandole in CHF 7'243.65
[di cui CHF 6'000.-- a titolo di onorario (20 ore a 300.--/ora), CHF 732.-- per
spese e CHF 511.65 di IVA al 7.6% (doc. 24)];
che nel primo
giudizio 1.2.2006 – poi annullato dal Tribunale federale – l’ammontare delle
ripetibili era stato fissato in CHF 1'500.--, comprensivo di onorario, spese ed
IVA;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla redazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
suddetti parametri elaborati dal Consiglio di moderazione, tiene in particolare
in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la
stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va
pertanto ammesso – tenuto conto del nuovo giudizio – un importo di CHF 2'500.--,
comprendente onorario, spese ed IVA;
che, in
conclusione, ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 37'533.--, di cui
CHF 19'033.--, oltre interessi, per spese legali, CHF 16'000.--,
oltre interessi, per torto morale e CHF 2'500.-- per spese legali inerenti la
presente istanza;
che la
procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1.L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza
10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione del Tribunale d’appello
(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 37'533.--, oltre interessi del 5% su CHF 35'033.-- dal
26.1.2005.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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