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Decisione

60.2007.141

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. riduzione/negazione per colpa

25 ottobre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione

al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello

massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i

procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per

i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte

delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte

delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione delle note professionali 20.6.2002 e 16.2.2004 del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 20'422.30 [di cui CHF 18'500.-- a titolo

di onorario, CHF 479.80 di spese e CHF 1'442.50 di IVA (doc. 8)] rispettivamente

di CHF 13'985.-- [di cui CHF 12'000.-- a titolo di onorario, CHF 997.20 di

spese e CHF 987.80 di IVA (doc. 9)];

che il

Tribunale federale ha anzitutto concluso che questa Camera, stabilendo la remunerazione

oraria in CHF 220.-- per le prestazioni fornite nel 2000 ed in CHF 250.-- per

quelle concernenti gli anni successivi, non ha abusato del proprio potere

d’apprezzamento, ma ha – in modo discutibile – ritenuto la pratica non

particolarmente complessa, quando invece appariva delicata sotto il profilo

della gestione del mandato [decisione TF 1P.147/2006 del 13.4.2007 (in seguito:

decisione), p. 5];

che si

giustifica conseguentemente la rivalutazione della remunerazione oraria in CHF

270.-- per le prestazioni del 2000 ed in CHF 300.-- per quelle degli anni successivi;

che, per

l’anno 2000, l’Alta Corte ha confermato il dispendio di tempo riconosciuto

all’istante, pari a 9 ore (decisione, p. 6), per cui l’onorario ammonta a CHF 2'430.--;

che, per il

periodo 2001/2002 fino alla conclusione del giudizio di primo grado, ha invece

giudicato arbitrario remunerare unicamente 24 ore (rispetto alle 47 ore e 15

minuti indicati), evidenziando che ciò equivale in sostanza a riconoscere

soltanto il dispendio profuso al pubblico dibattimento, che si è svolto

sull’arco di tre giorni ed è durato complessivamente circa 22 ore, senza tenere

minimamente conto del tempo necessario alla sua preparazione;

che vengono

anzitutto aggiunti 75 minuti per gli scritti di data 14.5.2001, 19.6.2001,

4.10.2001, 29.4.2002 e 20.6.2002 (come esposto), 40 minuti per gli scritti al

Tribunale penale cantonale (in media 10 minuti/scritto, essendo di poche righe)

e 135 minuti per i colloqui telefonici (come esposto);

che per lo

studio degli atti e la preparazione del dibattimento (incluse le conferenze con

il cliente) appare poi proporzionato alla complessità della fattispecie ed al

volume dell’incarto, composto essenzialmente da 15 verbali di interrogatorio

(AI 4-10, AI 16, AI 18-22 e AI 28-29), riconoscere un ulteriore dispendio di 12

ore;

che il

Tribunale federale ha invece confermato lo stralcio dei costi relativi al

parere del prof. Stefan Trechsel (doc. 7), argomentando che la sussunzione

giuridica spettava anzitutto al patrocinatore nel contesto del mandato di

difesa, non essendo peraltro in discussione questioni giuridiche particolari

(decisione, p. 6);

che, per il periodo 2001/2002 fino alla

conclusione del giudizio di primo grado, viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 40 ore

e 10 minuti a CHF 300.--/ora, per complessivi CHF 12'050.--;

che a detti importi

vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 422.95, ridotte a CHF 18.75 quelle

inerenti i colloqui telefonici [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del

Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6)], stralciate invece quelle

inerenti la perizia del prof. Stefan Trechsel, come argomentato in precedenza;

che, per

l’anno 2000, l’IVA ammonta a CHF 197.30 (7.5% su CHF 2'630.30) e, per il successivo

periodo, a CHF 932.75 (7.6% su CHF 12'272.65);

che, riguardo

alle prestazioni relative alla procedura ricorsuale, il Tribunale federale è

infine giunto alla conclusione che questa Camera non ha abusato del proprio potere

d’apprezzamento rifiutandosi di riconoscere un’indennità eccedente le

ripetibili assegnategli dalla CCRP, pari a CHF 3'000.-- (decisione, p. 7);

che, in

definitiva, al qui istante va rimborsato – a titolo di spese legali – l’importo

complessivo di CHF 19'033.--;

che per gli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data

26.1.2005 della presente istanza;

che – con riferimento al risarcimento dei danni

materiali – l’istante chiede il

rimborso della nota d’onorario 16.5.2002 del prof. Stefan Trechsel, pari a CHF

4'000.-- (doc. 19), e degli interessi passivi, di complessivi CHF 4'311.80, relativi

a due prestiti bancari contratti per superare le ristrettezze economiche in cui

versava a causa del dimezzamento dello stipendio connesso alla pendenza del

procedimento penale (doc. 23);

che, per le

stesse ragioni sopra esposte, le spese necessarie all’allestimento del parere

non possono essere considerate un danno strettamente connesso al procedimento

penale;

Considerandi

che il Tribunale

federale ha inoltre confermato il mancato risarcimento degli interessi passivi,

argomentando che l’importo di CHF 14'574.15 versato all’istante a titolo di

interessi attivi sul salario arretrato, calcolato in modo tutto sommato a lui favorevole,

lo soddisfacesse anche per quanto riguarda l’onere legato al debito ipotecario

assunto (decisione, p. 7-8);

che pertanto

nulla gli è dovuto a questo titolo;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall’accusato prosciolto;

che la

determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER /

E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49

CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa

alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, DTF 130 III 699, 128 IV

53, 125 III 269 e 412, 113 Ib 155, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento

restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”

(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il

semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una

grave violazione della sua personalità;

che l’istante

postula al proposito la somma complessiva di CHF 60'000.--, evidenziando di

essere stato accusato di reati particolarmente infamanti per un commissario di

polizia di provata capacità, l’acredine con cui è stata condotta l’inchiesta

nei suoi confronti, la durata della procedura ed il successivo ricorso del

procuratore generale, che ha di fatto “sdoppiato il procedimento con

l’inutile coda della Cassazione”, l’ampia risonanza nei mass media, tra i

colleghi di lavoro e nella popolazione locale, la sospensione a tempo

indeterminato dalle proprie funzioni con trattenuta della metà dello stipendio,

aggiungendo inoltre che al momento dell’apertura del procedimento si stava

occupando di un progetto con concrete prospettive professionali;

che il

Tribunale federale ha giudicato arbitrariamente modico l’importo di CHF

2'500.-- riconosciutogli da questa Camera, rilevando nondimeno che quanto richiesto

appare chiaramente eccessivo (decisione, p. 10);

che per

valutare gli effetti della lesione subita, il giudice può fondarsi sulla

reazione dell’uomo “medio” in un caso simile, sempreché il richiedente adduca e

provi le circostanze dalle quali si possa dedurre dalla grave lesione oggettiva

la sua sofferenza morale (decisione, p. 9);

che, in

concreto, la fattispecie perseguita ed i reati prospettati all’istante riguardavano

direttamente la sua attività di commissario della polizia ed hanno comportato

la sua sospensione per un periodo non trascurabile di oltre due anni, causando

una pesante situazione di incertezza professionale;

che considerate

inoltre la durata complessiva del procedimento – di ben quattro anni, sebbene una

maggiore celerità si sarebbe imposta in considerazione della situazione

particolare e delicata – e la risonanza nei mass media, risulta che IS 1 sia stato

colpito in modo significativo sia nella sua considerazione professionale sia

nelle sue relazioni private e sociali;

che, già

tenuto conto dell’inevitabile aggravio alla reputazione professionale e sociale

dovuto alla funzione pubblica da lui rivestita, si giustifica ammettere un importo

base di CHF 20'000.--;

che, secondo

la giurisprudenza, il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili

con il divieto dell’arbitrio solo se l’interessato abbia provocato l’apertura

del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto

di causalità con l’importo imputatogli (DTF 119 Ia 332, 116 Ia 162);

che, nei propri

giudizi, la presidente della Corte delle assise correzionali di __________

prima e la Corte di cassazione e di revisione penale poi hanno accertato in

modo inequivocabile grosse lacune nella conduzione dell’inchiesta, segnatamente

in relazione alla posizione di __________: quest’ultima non è stata inquisita

nonostante la ricettazione evocata da due prevenuti, non è stato tentato alcun

ritrovamento (né tanto meno alcun sequestro) degli anelli e dei bracciali la cui

provenienza risultava a dir poco dubbia, è stata dimenticata nei cassetti una

ricevuta verosimilmente di rilievo per dimostrare la ricettazione ed infine è

stata praticamente ignorata anche nella redazione del rapporto d’inchiesta

preliminare, sebbene nello stesso si annunciassero rapporti separati non solo

su altri prevenuti di primo piano ma anche su personaggi minori (decisione

CCRP, p. 16);

che una simile

“incredibile concatenazione di errori”, specie per un funzionario di polizia

con esperienza ventennale nel settore dei reati contro il patrimonio, oltre ad essere

all’origine dell’apertura del procedimento penale a suo carico per titolo di

favoreggiamento, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e

soppressione di documenti (AI 10), è pure sintomo di una flagrante mancanza ai

doveri di servizio, segnatamente al dovere di provvedere con modestia

all’assolvimento puntuale e diligente dei propri compiti (art. 6 del Codice

deontologico della Polizia del Canton Ticino), e, più in generale, al dovere di

svolgere coscienziosamente le proprie mansioni (art. 22 LORD);

che la Corte

di cassazione e di revisione penale ha invero riassunto tali mancanze in una “sfortunata

sequela di negligenze”, riconducibile alle particolarità del caso: l’insofferenza

per un pessimo ambiente di lavoro, che aveva ormai demotivato IS 1 sino ad

indurlo a postulare un trasferimento in altra sede, ed il sovraccarico di impegni

dovuto soprattutto all’esigenza di chiudere le inchieste pendenti e di reperire

fondi per l’imminente festa cantonale della polizia (decisione CCRP, p. 18);

che

nondimeno, in considerazione delle precedenti argomentazioni, si giustifica comunque

una riduzione dell’importo base nella limitata misura del 20%;

che, a titolo di riparazione del torto morale, va

pertanto riconosciuta la somma complessiva di CHF 16'000.--, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;

che l’istante

protesta infine le ripetibili di questa sede, quantificandole in CHF 7'243.65

[di cui CHF 6'000.-- a titolo di onorario (20 ore a 300.--/ora), CHF 732.-- per

spese e CHF 511.65 di IVA al 7.6% (doc. 24)];

che nel primo

giudizio 1.2.2006 – poi annullato dal Tribunale federale – l’ammontare delle

ripetibili era stato fissato in CHF 1'500.--, comprensivo di onorario, spese ed

IVA;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla redazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

suddetti parametri elaborati dal Consiglio di moderazione, tiene in particolare

in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va

pertanto ammesso – tenuto conto del nuovo giudizio – un importo di CHF 2'500.--,

comprendente onorario, spese ed IVA;

che, in

conclusione, ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 37'533.--, di cui

CHF 19'033.--, oltre interessi, per spese legali, CHF 16'000.--,

oltre interessi, per torto morale e CHF 2'500.-- per spese legali inerenti la

presente istanza;

che la

procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1.L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza

10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione del Tribunale d’appello

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 37'533.--, oltre interessi del 5% su CHF 35'033.-- dal

26.1.2005.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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