60.2007.142
Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
27 aprile 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.142
Data decisione, Autorità:
27.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.142
Lugano
27 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.3/20.4.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
di polizia relativo ad un caso di abuso di carta;
premesso che la richiesta è stata spedita
direttamente al Comando della polizia ed è pervenuta al Ministero pubblico in
data 4.4.2007, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera il 19/20.4.2007,
comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento della domanda;
richiamate le osservazioni 24.4.2007 di PI
2, con cui acconsente alla trasmissione degli atti richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dell’abuso della carta Maestro di PI 2, terzi sconosciuti hanno potuto
operare prelievi irregolari su una relazione presso la banca istante. PI 2 ha
presentato denuncia alle autorità ticinesi: il relativo procedimento penale si
è concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, la banca chiede di ricevere copia del rapporto di polizia
allestito nell’ambito del procedimento penale. Il procuratore pubblico ha dato
il proprio nulla osta, mentre PI 2 ha acconsentito alla trasmissione degli atti
richiesti.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della banca, presso la
quale c’è il conto danneggiato dalle malversazioni commesse mediante l’abuso della
carta Maestro.
5.
L’istanza
è pertanto accolta. Il rapporto di polizia sarà allegato alla copia della presente
decisione destinata alla banca istante.
6.
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi
le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di __________, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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