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Decisione

60.2007.142

Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante

27 aprile 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.142

Data decisione, Autorità:

27.04.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.142

Lugano

27 aprile

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13.3/20.4.2007

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto

di polizia relativo ad un caso di abuso di carta;

premesso che la richiesta è stata spedita

direttamente al Comando della polizia ed è pervenuta al Ministero pubblico in

data 4.4.2007, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera il 19/20.4.2007,

comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento della domanda;

richiamate le osservazioni 24.4.2007 di PI

2, con cui acconsente alla trasmissione degli atti richiesti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito dell’abuso della carta Maestro di PI 2, terzi sconosciuti hanno potuto

operare prelievi irregolari su una relazione presso la banca istante. PI 2 ha

presentato denuncia alle autorità ticinesi: il relativo procedimento penale si

è concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, la banca chiede di ricevere copia del rapporto di polizia

allestito nell’ambito del procedimento penale. Il procuratore pubblico ha dato

il proprio nulla osta, mentre PI 2 ha acconsentito alla trasmissione degli atti

richiesti.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della banca, presso la

quale c’è il conto danneggiato dalle malversazioni commesse mediante l’abuso della

carta Maestro.

5.

L’istanza

è pertanto accolta. Il rapporto di polizia sarà allegato alla copia della presente

decisione destinata alla banca istante.

6.

La

tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi

le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--

(ottanta), sono poste a carico di __________, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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