60.2007.146
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
28 giugno 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2007.146
Data decisione, Autorità:
28.06.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.146
Lugano
28 giugno
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Raffaello Balerna (in sostituzione
di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/23.4.2007
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso
agli atti dell’inc. MP __________ inerente, tra gli altri, PI 1, __________;
richiamate le osservazioni 4.5.2007 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente la
domanda;
richiamate inoltre le osservazioni
4/7.5.2007 di PI 1, che postula il solo parziale accoglimento dell’istanza;
preso atto dello scritto 18.5.2007 del
magistrato inquirente, che – su richiesta 9.5.2007 di questa Camera – precisa
gli elementi di una possibile sottrazione fiscale;
ritenute le ulteriori osservazioni
25/29.5.2007 di PI 1 – che, come in precedenza, si oppone alla compulsazione di
tutti gli atti del procedimento penale – e 31.5/1.6.2007 della IS 1 – che ritiene
di avere un interesse legittimo all’esame dell’intero incarto –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
17.4.2007 il procuratore pubblico ha segnalato all’Ispettorato fiscale – in
applicazione dell’art. 185 LT – che nell’ambito del procedimento penale inc. MP
__________ promosso, tra gli altri, nei confronti di PI 1 emergevano “(…)
elementi di una possibile sottrazione fiscale (…)” di quest’ultimo.
2. Con
istanza 20/23.4.2007 la IS 1 – invocando gli art. 185 LT e 112 LIFD – chiede,
in ossequio alla giurisprudenza di questa Camera di cui alla decisione 4.7.2006
(inc. __________), l’autorizzazione a compulsare l’intero incarto penale
inerente il citato procedimento penale al fine “(…) di verificare la completezza
dei dati fiscali dichiarati (…)” da PI 1 (istanza 20/23.4.2007, p. 2).
3. Il
9.5.2007 questa Camera ha chiesto al magistrato inquirente di precisare “(…)
quali sono gli elementi (con riferimento a quali atti contenuti nell’incarto)
di una possibile sottrazione fiscale dell’indagato, oggetto della sua
segnalazione 17.4.2007 alla IS 1”.
Il
procuratore pubblico, il 18.5.2007, ha rilevato che “(…) gli elementi di una
possibile sottrazione fiscale sono riferiti innanzitutto alla questione
dell’onorario di CHF 150'000.-- che l’avv. PI 1 ha dichiarato di aver ricevuto
nel corso del mese di settembre/dicembre 1999 da __________, questione
riconosciuta di rilevanza fiscale anche dall’avv. PR 1 nelle osservazioni del 4
maggio 2007. Ulteriori elementi sono costituiti: dal fatto che il pacchetto
della __________ è stato dichiarato al fisco soltanto il 31 agosto 2005 con la
dichiarazione d’imposta 2004, malgrado egli abbia dichiarato nel corso
dell’inchiesta di esserne diventato proprietario nel 2001, escutendo le azioni
che gli erano state date in pegno da __________ (verbale 16 febbraio 2006 a
pag. 4); la problematica delle azioni __________, che era proprietaria del
mappale n. __________ RFD di __________; si tratta di un complesso di rustici
ristrutturati dall’avv. PI 1 e rivenduti previa costituzione in PPP. Il fisco
ha diritto di compulsare tutti i verbali fatti dalla sottoscritta all’avv. PI 1
(con annessa documentazione), gli atti sequestrati in occasione delle due
perquisizioni presso lo studio dell’avv. PI 1 e la documentazione prodotta da PI
Fatti
1 a giustificazione materiale delle pretese per onorari nei confronti della
famiglia __________” (scritto 18.5.2007, p. 1 s.).
L’avv. PI 1 –
con riferimento al principio di proporzionalità tra l’interesse personale della
persona sotto inchiesta e quello pubblico dell’Autorità fiscale – ha domandato,
con osservazioni 25/29.5.2007, che completano le precedenti osservazioni
4/7.5.2007, che l’istante possa esaminare unicamente i suoi verbali di
interrogatorio 16.2.2006, p. 1/2/4 e 29.8.2006, p. 7/8, la documentazione
allegata al suo verbale di interrogatorio 16.2.2006 contestuale alle questioni
fiscali, la documentazione da lui prodotta circa la giustificazione materiale
delle pretese per onorari nei confronti della famiglia __________ e la documentazione
relativa alla concessione in garanzia a suo favore delle azioni __________
rispettivamente alla loro escussione.
4. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP
istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo
sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:
“Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se
altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP
contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un
procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori
Considerandi
legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come
si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
5.
Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
6.
Nel caso
concreto – in applicazione della suddetta giurisprudenza – è manifesto l’interesse
giuridico legittimo dell’autorità fiscale a visionare gli atti del procedimento
penale promosso a carico, tra gli altri, di PI 1. Il principio di
proporzionalità, a ragione invocato dall’indagato, impone nondimeno di limitare
l’accesso agli atti specificatamente pertinenti alla possibile sottrazione
fiscale, ossia a quelli indicati nelle osservazioni 25/29.5.2007 di PI 1 (cfr.
considerando 3). Qualora la IS 1 necessitasse ulteriori atti, dovrà inoltrare a
questa Camera una nuova istanza a’ sensi dell’art. 27 CPP.
7.
Il
procuratore pubblico è invitato, nel contesto delle segnalazioni giusta l’art.
185.
LT, a precisare dettagliatamente le fattispecie interessanti l’autorità
fiscale in ossequio al diritto di essere sentito dell’indagato, che deve
potersi compiutamente esprimere in capo all’istanza della IS 1, chiamata a sua
volta a debitamente motivare la richiesta.
8.
La
domanda è parzialmente accolta. L’istante potrà compulsare l’incarto in questione
limitatamente ai verbali di interrogatorio 16.2.2006, p. 1/2/4 e 29.8.2006, p.
7/8 di PI 1, alla documentazione allegata al verbale di interrogatorio
16.2.2006
di quest’ultimo contestuale alle questioni fiscali, alla documentazione
prodotta da PI 1 circa la giustificazione materiale delle pretese per onorari
nei confronti della famiglia __________ ed alla documentazione relativa alla
concessione in garanzia a favore di PI 1 delle azioni __________
rispettivamente alla loro escussione, riservato – ovviamente – il segreto
d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.
9.
Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185
LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente
accolta: la IS 1, __________, è autorizzata ad esaminare gli atti del
procedimento penale inc. MP __________ limitatamente:
- ai verbali di
interrogatorio 16.2.2006, p. 1/2/4 e 29.8.2006, p. 7/8 di PI 1;
- alla
documentazione allegata al verbale di interrogatorio 16.2.2006 di PI 1 contestuale
alle questioni fiscali;
- alla
documentazione prodotta da PI 1 circa la giustificazione materiale delle
pretese per onorari nei confronti della famiglia __________;
- alla
documentazione relativa alla concessione in garanzia a favore di PI 1 delle azioni
__________ rispettivamente alla loro escussione.
2. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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