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Decisione

60.2007.146

Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante

28 giugno 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1 a giustificazione materiale delle pretese per onorari nei confronti della

famiglia __________” (scritto 18.5.2007, p. 1 s.).

L’avv. PI 1 –

con riferimento al principio di proporzionalità tra l’interesse personale della

persona sotto inchiesta e quello pubblico dell’Autorità fiscale – ha domandato,

con osservazioni 25/29.5.2007, che completano le precedenti osservazioni

4/7.5.2007, che l’istante possa esaminare unicamente i suoi verbali di

interrogatorio 16.2.2006, p. 1/2/4 e 29.8.2006, p. 7/8, la documentazione

allegata al suo verbale di interrogatorio 16.2.2006 contestuale alle questioni

fiscali, la documentazione da lui prodotta circa la giustificazione materiale

delle pretese per onorari nei confronti della famiglia __________ e la documentazione

relativa alla concessione in garanzia a suo favore delle azioni __________

rispettivamente alla loro escussione.

4. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art. 27 CPP

istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo

sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:

“Oltre i casi previsti dal presente codice, (…)”. Occorre chiedersi se

altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP

contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un

procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il

CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di

terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,

si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori

Considerandi

legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come

si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione

degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;

cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

5.

Non

essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne

nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad

una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa

Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione 4.7.2006, inc. __________).

Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è

competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2

CPP).

6.

Nel caso

concreto – in applicazione della suddetta giurisprudenza – è manifesto l’interesse

giuridico legittimo dell’autorità fiscale a visionare gli atti del procedimento

penale promosso a carico, tra gli altri, di PI 1. Il principio di

proporzionalità, a ragione invocato dall’indagato, impone nondimeno di limitare

l’accesso agli atti specificatamente pertinenti alla possibile sottrazione

fiscale, ossia a quelli indicati nelle osservazioni 25/29.5.2007 di PI 1 (cfr.

considerando 3). Qualora la IS 1 necessitasse ulteriori atti, dovrà inoltrare a

questa Camera una nuova istanza a’ sensi dell’art. 27 CPP.

7.

Il

procuratore pubblico è invitato, nel contesto delle segnalazioni giusta l’art.

185.

LT, a precisare dettagliatamente le fattispecie interessanti l’autorità

fiscale in ossequio al diritto di essere sentito dell’indagato, che deve

potersi compiutamente esprimere in capo all’istanza della IS 1, chiamata a sua

volta a debitamente motivare la richiesta.

8.

La

domanda è parzialmente accolta. L’istante potrà compulsare l’incarto in questione

limitatamente ai verbali di interrogatorio 16.2.2006, p. 1/2/4 e 29.8.2006, p.

7/8 di PI 1, alla documentazione allegata al verbale di interrogatorio

16.2.2006

di quest’ultimo contestuale alle questioni fiscali, alla documentazione

prodotta da PI 1 circa la giustificazione materiale delle pretese per onorari

nei confronti della famiglia __________ ed alla documentazione relativa alla

concessione in garanzia a favore di PI 1 delle azioni __________

rispettivamente alla loro escussione, riservato – ovviamente – il segreto

d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.

9.

Considerati

gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa

di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185

LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente

accolta: la IS 1, __________, è autorizzata ad esaminare gli atti del

procedimento penale inc. MP __________ limitatamente:

- ai verbali di

interrogatorio 16.2.2006, p. 1/2/4 e 29.8.2006, p. 7/8 di PI 1;

- alla

documentazione allegata al verbale di interrogatorio 16.2.2006 di PI 1 contestuale

alle questioni fiscali;

- alla

documentazione prodotta da PI 1 circa la giustificazione materiale delle

pretese per onorari nei confronti della famiglia __________;

- alla

documentazione relativa alla concessione in garanzia a favore di PI 1 delle azioni

__________ rispettivamente alla loro escussione.

2. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

1 patr. da: PR 1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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