60.2007.147
Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante
6 luglio 2007Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.147
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.147
Lugano
6 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
19/23.4.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale aperto a seguito di un decesso in occasione di fuochi
d’artificio;
premesso che la richiesta 19/23.4.2007 non
precisava sufficientemente i motivi a suo fondamento, questa Camera ha domandato
di precisarli con scritto 24.4.2007;
preso atto dello scritto di precisazione
dell’istante dell’8/11.5.2007;
richiamate le osservazioni 16/18.5.2007 del
patrocinatore di tre parti civili (PI 11, PI 12 e PI 13), che accolgono il
principio dell’accesso, ma pongono delle limitazioni;
richiamate le osservazioni 18/21.5.2007 del
patrocinatore di tre parti (PI 6, PI 8 e PI 7), con le quali si rimettono al
giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 21/22.5.2007 del
patrocinatore di due parti civili (PI 9 e PI 10), con le quali si rimettono al
giudizio di questa Camera;
preso atto che il sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli, PI 1, PI 4, PI 3 e PI 5 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un incidente mortale in occasione di fuochi d’artificio nel comune
di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________
congiunto con il procedimento inc. MP __________) attualmente non ancora ultimato.
2. Con la
presente istanza, la Cassa (assicuratrice del defunto __________) chiede di
poter accedere agli atti del procedimento penale. Le parti interpellate non si
sono opposte all’accesso agli atti. Solo un patrocinatore di parti civili ha
chiesto di concedere un accesso limitato alla compulsazione e senza invio degli
atti.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005,
inc. __________; decisione 8.6.2006, inc. __________).
5. L’istanza
è accolta. L’istituto istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il Ministero
pubblico.
6. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
3.
PI
3.
3.
patr. da: PR 2
4.
PI
4.
5.
PI 5
5.
patr. da: PR 3
6.
PI
6.
7.
PI
7.
8.
PI
8.
9.
PI
9.
10.
PI
10.
11.
PI
11.
12.
PI
12.
13.
PI
13.
1, 4 patr. da: PR 1
6, 7, 8 patr. da: PR 4
9, 10 patr. da: PR 5
11, 12, 13 patr. da: PR 6
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster