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Decisione

60.2007.148

Ricorso contro la promozione dell'accusa. principio della specialità

21 maggio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a.Il procuratore pubblico ha emesso, in data

12.4.2006, un ordine d’arresto internazionale nei confronti di RI 1 per i

presunti reati di ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto aggravato, ripetuto

danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, infrazione alla Legge

federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, e ripetuta

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri, per fatti avvenuti nel periodo tra il __________ e il __________

nelle località di __________, __________ e __________.

b. In data 5.5.2006 il ricorrente è stato

arrestato a __________ e per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia il

procuratore pubblico ha presentato la relativa domanda di estradizione per i

reati sopraccitati (Al 31).

c.Con una seconda e completiva domanda di

estradizione (15.5.2006; Al 36) il procuratore pubblico ha esteso ulteriormente

le ipotesi di reato di danneggiamento e violazione di domicilio a danno di una

delle vittime di rapina aggravata.

RI 1 è stato poi

estradato in Svizzera il 30.6.2006 (Al 43).

d. Al termine del verbale di interrogatorio

del 10.4.2007, il magistrato inquirente ha formalmente promosso l’accusa nei

confronti del qui ricorrente per i presunti reati di ripetuto furto aggravato,

ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso

ed infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per dei fatti avvenuti nel periodo tra il __________ e il __________ ad __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________ (Al

107).

e.Con l’”istanza di estensione a

precedente domanda di estradizione” del 13.4.2007 (Al 109) il procuratore

pubblico Marco Villa ha chiesto, per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia,

“(…) di ottenere dalla competente autorità __________ la formale estensione

della già concessa estradizione di RI 1 anche per i reati da lui commessi nel

Canton Ticino nel periodo __________ (…)” (Al 109, p. 7). Il magistrato ha

inoltre precisato, nella stessa istanza, che “(…) alla scrivente autorità

non è dato a sapere se al momento della sua estradizione del __________ (…) RI

1 abbia o meno rinunciato al principio della specialità ai sensi dell’art. 14

della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957 (…). Nel contesto del

processo che si terrà nei suoi confronti per i fatti oggetto di estradizione

(fatti del __________) è mia intenzione chiedere che sia giudicato anche per tutti

i reati da lui commessi nel corso del mese di novembre del __________ (…)”

(Al 109, p. 7).

f. Con scritto

17.4.2007 il procuratore pubblico ha emesso un ulteriore ordine d’arresto nei

confronti del ricorrente per i fatti relativi al 2002. Quest’ultimo è stato

inviato all’Ufficio federale di giustizia “(…) per sua successiva

trasmissione a precedente domanda di estradizione del 13.4.2007 (…)” (Al

111, p. 3).

g. Durante il verbale di interrogatorio del

23.4.2007 il magistrato inquirente ha informato RI 1 di aver inoltrato

un’istanza di estensione alla precedente domanda di estradizione in relazione

ai fatti del novembre 2002 (Al 116). Il qui ricorrente si è opposto e ha

dichiarato di non essere d’accordo all’estensione (Al 116, p. 3).

h. In data 20.4.2007 RI 1 ha presentato

ricorso contro la decisione di promozione dell’accusa 10.4.2007 chiedendone l’annullamento:

“Nella presente fattispecie non risulta né che il signor RI 1 abbia a suo

tempo acconsentito ad essere estradato con la possibilità di essere perseguito per

i reati del __________, né risulta che lo Stato __________ abbia dato il suo

assenso a tal proposito. I fatti alla base della nuova promozione dell’accusa

sono altri e non una semplice diversa interpretazione dei medesimi fatti”

(ricorso 20/23.4.2007, p. 4).

i.

Nelle sue

osservazioni 27.4.2007, il procuratore pubblico ha dichiarato che “(…) a

fronte del combinato richiamo degli art. 14 e 12 CEEstr (…) con gli art. 184 e

190 CPPT non vi era, (…) altra possibile soluzione se non quella adottata, da

cui la negazione di qualsiasi possibile fondamento dell’interposto ricorso per

eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato. Se non avessi

promosso l’accusa, nei tempi indicati dall’art. 184 cpv. 1 CPPT, non avrei

potuto emettere un ordine d’arresto, dovendo quindi far cadere, ciò che sarebbe

francamente inaccettabile, i prospettati nuovi reati per i fatti del mese di

novembre del 2002” (osservazioni 27.4.2007, p. 2).

Considerandi

1.

Giusta l’art. 191 cpv. 1 CPP (Codice di

procedura penale ticinese), nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione,

può essere presentato ricorso alla Camera dei ricorsi penali (CRP) contro la

promozione dell’accusa per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la

persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell’azione

od omissione incriminata.

2.

Le censure sollevate contro la promozione

dell’accusa devono consistere in eccezioni di natura processuale che

impediscono l’esercizio dell’azione penale, quali ad esempio la competenza

territoriale o l’inesistenza di una valida querela, oppure in eccezioni di

diritto sostanziale che escludono il carattere di reato dell’azione incriminata.

3.

La condizione irrinunciabile è in ogni caso

che il fondamento fattuale dell’eccezione appaia già di primo acchito certo e

liquido, così da far ritenere inutile l’istruzione formale.

4.

Per contro, se la situazione di fatto alla

base dell’eccezione è controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione

di questa Camera e dovrà essere sottoposto ad un esame più approfondito,

mediante istruzione formale.

La decisione della Camera dei ricorsi

penali che respinge il ricorso non ha valore di cosa giudicata (art. 191 cpv. 2

CPP).

5.5.1

Il

ricorrente sostiene che vi sia, nella fattispecie in esame, una violazione del

principio della specialità.

5.2

L’estradizione fra __________

e Svizzera è regolata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dal

secondo Protocollo addizionale. Il diritto interno, cioè la Legge federale

sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la sua ordinanza

d’esecuzione sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione

internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto

nazionale sia più favorevole all’estradizione di quello convenzionale (DTF 123

II 595; DTF 122 II 373 consid. 1a p. 375; sentenza del 27.7.2006 TF

1A.148/2006).

5.3

In base al

principio della specialità (art. 14 CEEstr / art. 39 AIMP) la decisione

d’estradizione è valida soltanto per i fatti menzionati nella domanda e per i

quali è stata concessa l’estradizione. La persona estradata non può quindi, di

principio, essere né perseguita per un altro reato passibile di pena, commesso

prima della sua consegna, né posta in detenzione o estradata ad uno Stato terzo,

finché lo Stato richiesto non abbia consentito al perseguimento di nuovi fatti

in base a una domanda supplementare. Tale principio è riconosciuto dal diritto

pubblico internazionale e costituisce sia una garanzia in favore

dell’estradando, sia una tutela della sovranità dello Stato richiesto,

limitando quella dello Stato richiedente, vietando così ogni condanna per un

atto per il quale l’estradizione non è stata concessa (DTF 110 Ib 187). Il

principio della specialità tutela essenzialmente gli interessi dello Stato richiesto,

ponendo un limite al potere punitivo dello Stato richiedente, proteggendo solo

indirettamente il ricercato (DTF 123 IV 42).

5.4

In base all’art.

14.

cpv. 1 CEEstr (art. 39 AIMP) una persona può essere dunque perseguita e

giudicata per dei fatti diversi da quelli aventi motivato l’estradizione solo

se lo Stato che ha consegnato l’individuo vi acconsente a seguito di una

domanda di estensione. Tale domanda deve in principio soddisfare le stesse

condizioni di forma e di fondo di una domanda ordinaria di estradizione: deve

in particolare essere accompagnata dai documenti previsti dall’art. 12 CEEstr (tra

i quali figura il mandato d’arresto) e di un processo verbale giudiziario

contenente le dichiarazioni dell’estradato (art. 14 cpv. 1 lit. a CEEstr).

6.

Nel caso in esame il procuratore pubblico

ha promosso l’accusa contro RI 1, per i fatti risalenti al 2002 (non inseriti

nella domanda di estradizione) durante il verbale di interrogatorio (Al 107) del

10.4.2007

Successivamente, il 13.4.2007, il magistrato ha inoltrato istanza di

estensione della precedente domanda di estradizione (Al 109) alle competenti

autorità, per i fatti del 2002, completandola poi in data 17.4.2007 con l’emanazione

di un nuovo ordine d’arresto (Al 111). Il qui ricorrente è stato informato di

questi atti dal procuratore pubblico in data 23.4.2007 (Al 116).

7.

Risulta che il magistrato inquirente ha

svolto tutti i passi necessari per l’estensione della domanda di estradizione

postulati dalla legge e dalla convenzione, a rispetto dei diritti

dell’estradato. Occorre però chiedersi se il procuratore pubblico potesse o

meno promuovere l’accusa prima della domanda di estensione, rispettivamente

prima dell’accordo, in merito, dello Stato estradante.

8.

Per rispondere a questo quesito occorre

domandarsi quale sia la natura giuridica dell’atto contestato.

Giusta l’art. 184

cpv. 1 CPP il procuratore pubblico, se, esaminata la denuncia e gli atti delle

informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi

provvede sollecitamente con comunicazione formale all’accusato e avviso alle

parti, procedendo poi all’istruzione del processo. Questa comunicazione formale

da parte del procuratore pubblico fa dell’indiziato un accusato in senso

stretto, al quale solo sono riconosciuti determinati diritti di difesa (cfr. L.

MARAZZI, Il GIAR: l’arbitro nel processo penale, Bellinzona 2001, p. 11). La

promozione dell’accusa ha dunque una funzione di garanzia, in particolare nel

presente caso.

Ciò a maggior

ragione in considerazione del testo dell’art. 184 cpv. 3 CPP, in particolare

quando enuncia che con l’intimazione dell’ordine d’arresto è dato alle parti

l’avviso della promozione dell’accusa.

La soluzione

scelta dal procuratore pubblico permette anche di armonizzare le esigenze del

CPP con quelle della CEEstr e della AIMP.

C’è quindi una

logica coerenza tra promozione dell’accusa ed emanazione di un nuovo ordine

d’arresto in relazione ad una domanda di estensione dell’estradizione. Diverso

invece è il discorso riguardo ad eventuali atti di inchiesta o istruttori, possibili

solo a seguito dell’accordo dello Stato estradante; ma simili censure,

riguardanti concreti atti istruttori, esorbitano però dalla competenza di

questa Camera.

9.

In

ragione dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 191 CPP, la CEEstr, la AIMP ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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