60.2007.148
Ricorso contro la promozione dell'accusa. principio della specialità
21 maggio 2007Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.148
Data decisione, Autorità:
21.05.2007, CRP
Titolo:
Ricorso contro la promozione dell'accusa. principio della specialità
IMPUGNAZIONE
RICORSO CONTRO LA PROMOZIONE DELL'ACCUSA
art. 184 CPP-TI
art. 191 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.148
Lugano
21 maggio
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 20/23.4.2007
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 10.4.2007 del procuratore
pubblico Marco Villa con la quale ha promosso l’accusa nei suoi confronti per
titolo di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione
di domicilio, ripetuto furto d’uso ed infrazione alla Legge federale sulla dimora
e il domicilio degli stranieri;
richiamate le osservazioni 27.4.2007 del
procuratore pubblico Marco Villa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Il procuratore pubblico ha emesso, in data
12.4.2006, un ordine d’arresto internazionale nei confronti di RI 1 per i
presunti reati di ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto aggravato, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, infrazione alla Legge
federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, e ripetuta
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri, per fatti avvenuti nel periodo tra il __________ e il __________
nelle località di __________, __________ e __________.
b. In data 5.5.2006 il ricorrente è stato
arrestato a __________ e per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia il
procuratore pubblico ha presentato la relativa domanda di estradizione per i
reati sopraccitati (Al 31).
c.Con una seconda e completiva domanda di
estradizione (15.5.2006; Al 36) il procuratore pubblico ha esteso ulteriormente
le ipotesi di reato di danneggiamento e violazione di domicilio a danno di una
delle vittime di rapina aggravata.
RI 1 è stato poi
estradato in Svizzera il 30.6.2006 (Al 43).
d. Al termine del verbale di interrogatorio
del 10.4.2007, il magistrato inquirente ha formalmente promosso l’accusa nei
confronti del qui ricorrente per i presunti reati di ripetuto furto aggravato,
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso
ed infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per dei fatti avvenuti nel periodo tra il __________ e il __________ ad __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ (Al
107).
e.Con l’”istanza di estensione a
precedente domanda di estradizione” del 13.4.2007 (Al 109) il procuratore
pubblico Marco Villa ha chiesto, per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia,
“(…) di ottenere dalla competente autorità __________ la formale estensione
della già concessa estradizione di RI 1 anche per i reati da lui commessi nel
Canton Ticino nel periodo __________ (…)” (Al 109, p. 7). Il magistrato ha
inoltre precisato, nella stessa istanza, che “(…) alla scrivente autorità
non è dato a sapere se al momento della sua estradizione del __________ (…) RI
1 abbia o meno rinunciato al principio della specialità ai sensi dell’art. 14
della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957 (…). Nel contesto del
processo che si terrà nei suoi confronti per i fatti oggetto di estradizione
(fatti del __________) è mia intenzione chiedere che sia giudicato anche per tutti
i reati da lui commessi nel corso del mese di novembre del __________ (…)”
(Al 109, p. 7).
f. Con scritto
17.4.2007 il procuratore pubblico ha emesso un ulteriore ordine d’arresto nei
confronti del ricorrente per i fatti relativi al 2002. Quest’ultimo è stato
inviato all’Ufficio federale di giustizia “(…) per sua successiva
trasmissione a precedente domanda di estradizione del 13.4.2007 (…)” (Al
111, p. 3).
g. Durante il verbale di interrogatorio del
23.4.2007 il magistrato inquirente ha informato RI 1 di aver inoltrato
un’istanza di estensione alla precedente domanda di estradizione in relazione
ai fatti del novembre 2002 (Al 116). Il qui ricorrente si è opposto e ha
dichiarato di non essere d’accordo all’estensione (Al 116, p. 3).
h. In data 20.4.2007 RI 1 ha presentato
ricorso contro la decisione di promozione dell’accusa 10.4.2007 chiedendone l’annullamento:
“Nella presente fattispecie non risulta né che il signor RI 1 abbia a suo
tempo acconsentito ad essere estradato con la possibilità di essere perseguito per
i reati del __________, né risulta che lo Stato __________ abbia dato il suo
assenso a tal proposito. I fatti alla base della nuova promozione dell’accusa
sono altri e non una semplice diversa interpretazione dei medesimi fatti”
(ricorso 20/23.4.2007, p. 4).
i.
Nelle sue
osservazioni 27.4.2007, il procuratore pubblico ha dichiarato che “(…) a
fronte del combinato richiamo degli art. 14 e 12 CEEstr (…) con gli art. 184 e
190 CPPT non vi era, (…) altra possibile soluzione se non quella adottata, da
cui la negazione di qualsiasi possibile fondamento dell’interposto ricorso per
eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato. Se non avessi
promosso l’accusa, nei tempi indicati dall’art. 184 cpv. 1 CPPT, non avrei
potuto emettere un ordine d’arresto, dovendo quindi far cadere, ciò che sarebbe
francamente inaccettabile, i prospettati nuovi reati per i fatti del mese di
novembre del 2002” (osservazioni 27.4.2007, p. 2).
Considerandi
1.
Giusta l’art. 191 cpv. 1 CPP (Codice di
procedura penale ticinese), nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione,
può essere presentato ricorso alla Camera dei ricorsi penali (CRP) contro la
promozione dell’accusa per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la
persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nell’azione
od omissione incriminata.
2.
Le censure sollevate contro la promozione
dell’accusa devono consistere in eccezioni di natura processuale che
impediscono l’esercizio dell’azione penale, quali ad esempio la competenza
territoriale o l’inesistenza di una valida querela, oppure in eccezioni di
diritto sostanziale che escludono il carattere di reato dell’azione incriminata.
3.
La condizione irrinunciabile è in ogni caso
che il fondamento fattuale dell’eccezione appaia già di primo acchito certo e
liquido, così da far ritenere inutile l’istruzione formale.
4.
Per contro, se la situazione di fatto alla
base dell’eccezione è controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione
di questa Camera e dovrà essere sottoposto ad un esame più approfondito,
mediante istruzione formale.
La decisione della Camera dei ricorsi
penali che respinge il ricorso non ha valore di cosa giudicata (art. 191 cpv. 2
CPP).
5.5.1
Il
ricorrente sostiene che vi sia, nella fattispecie in esame, una violazione del
principio della specialità.
5.2
L’estradizione fra __________
e Svizzera è regolata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dal
secondo Protocollo addizionale. Il diritto interno, cioè la Legge federale
sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la sua ordinanza
d’esecuzione sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione
internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all’estradizione di quello convenzionale (DTF 123
II 595; DTF 122 II 373 consid. 1a p. 375; sentenza del 27.7.2006 TF
1A.148/2006).
5.3
In base al
principio della specialità (art. 14 CEEstr / art. 39 AIMP) la decisione
d’estradizione è valida soltanto per i fatti menzionati nella domanda e per i
quali è stata concessa l’estradizione. La persona estradata non può quindi, di
principio, essere né perseguita per un altro reato passibile di pena, commesso
prima della sua consegna, né posta in detenzione o estradata ad uno Stato terzo,
finché lo Stato richiesto non abbia consentito al perseguimento di nuovi fatti
in base a una domanda supplementare. Tale principio è riconosciuto dal diritto
pubblico internazionale e costituisce sia una garanzia in favore
dell’estradando, sia una tutela della sovranità dello Stato richiesto,
limitando quella dello Stato richiedente, vietando così ogni condanna per un
atto per il quale l’estradizione non è stata concessa (DTF 110 Ib 187). Il
principio della specialità tutela essenzialmente gli interessi dello Stato richiesto,
ponendo un limite al potere punitivo dello Stato richiedente, proteggendo solo
indirettamente il ricercato (DTF 123 IV 42).
5.4
In base all’art.
14.
cpv. 1 CEEstr (art. 39 AIMP) una persona può essere dunque perseguita e
giudicata per dei fatti diversi da quelli aventi motivato l’estradizione solo
se lo Stato che ha consegnato l’individuo vi acconsente a seguito di una
domanda di estensione. Tale domanda deve in principio soddisfare le stesse
condizioni di forma e di fondo di una domanda ordinaria di estradizione: deve
in particolare essere accompagnata dai documenti previsti dall’art. 12 CEEstr (tra
i quali figura il mandato d’arresto) e di un processo verbale giudiziario
contenente le dichiarazioni dell’estradato (art. 14 cpv. 1 lit. a CEEstr).
6.
Nel caso in esame il procuratore pubblico
ha promosso l’accusa contro RI 1, per i fatti risalenti al 2002 (non inseriti
nella domanda di estradizione) durante il verbale di interrogatorio (Al 107) del
10.4.2007
Successivamente, il 13.4.2007, il magistrato ha inoltrato istanza di
estensione della precedente domanda di estradizione (Al 109) alle competenti
autorità, per i fatti del 2002, completandola poi in data 17.4.2007 con l’emanazione
di un nuovo ordine d’arresto (Al 111). Il qui ricorrente è stato informato di
questi atti dal procuratore pubblico in data 23.4.2007 (Al 116).
7.
Risulta che il magistrato inquirente ha
svolto tutti i passi necessari per l’estensione della domanda di estradizione
postulati dalla legge e dalla convenzione, a rispetto dei diritti
dell’estradato. Occorre però chiedersi se il procuratore pubblico potesse o
meno promuovere l’accusa prima della domanda di estensione, rispettivamente
prima dell’accordo, in merito, dello Stato estradante.
8.
Per rispondere a questo quesito occorre
domandarsi quale sia la natura giuridica dell’atto contestato.
Giusta l’art. 184
cpv. 1 CPP il procuratore pubblico, se, esaminata la denuncia e gli atti delle
informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi
provvede sollecitamente con comunicazione formale all’accusato e avviso alle
parti, procedendo poi all’istruzione del processo. Questa comunicazione formale
da parte del procuratore pubblico fa dell’indiziato un accusato in senso
stretto, al quale solo sono riconosciuti determinati diritti di difesa (cfr. L.
MARAZZI, Il GIAR: l’arbitro nel processo penale, Bellinzona 2001, p. 11). La
promozione dell’accusa ha dunque una funzione di garanzia, in particolare nel
presente caso.
Ciò a maggior
ragione in considerazione del testo dell’art. 184 cpv. 3 CPP, in particolare
quando enuncia che con l’intimazione dell’ordine d’arresto è dato alle parti
l’avviso della promozione dell’accusa.
La soluzione
scelta dal procuratore pubblico permette anche di armonizzare le esigenze del
CPP con quelle della CEEstr e della AIMP.
C’è quindi una
logica coerenza tra promozione dell’accusa ed emanazione di un nuovo ordine
d’arresto in relazione ad una domanda di estensione dell’estradizione. Diverso
invece è il discorso riguardo ad eventuali atti di inchiesta o istruttori, possibili
solo a seguito dell’accordo dello Stato estradante; ma simili censure,
riguardanti concreti atti istruttori, esorbitano però dalla competenza di
questa Camera.
9.
In
ragione dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 191 CPP, la CEEstr, la AIMP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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