60.2007.150
Proposta di atto di accusa. vizi di forma. appropriazione indebita
21 agosto 2007Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2007.150
Data decisione, Autorità:
21.08.2007, CRP
Titolo:
Proposta di atto di accusa. vizi di forma. appropriazione indebita
APPROPRIAZIONE INDEBITA
ATTO D'ACCUSA
DECRETO DI ABBANDONO
NULLITÀ DELL'ATTO DI ACCUSA
PROPOSTA DI ATTO DI ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 216 CPP-TI
art. 217 CPP-TI
art. 218 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 138 CPS
Incarto n.
60.2007.150
Lugano
21 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sulla proposta di atto
di accusa 23/24.4.2007 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
contro
il decreto di abbandono 10.4.2007 emanato
dal procuratore pubblico Maria Galliani nell’ambito del procedimento penale
promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
per titolo di appropriazione indebita (ABB __________);
richiamate le osservazioni 30.4.2007 del
magistrato inquirente e 4/7.5.2007 di PI 1, entrambe concludenti per la
reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che PI 1 è
stato arrestato il 16.9.2003 – e scarcerato il 17.10.2003 – con le accuse di
ripetuta appropriazione indebita aggravata, sub. amministrazione infedele,
truffa e falsità in documenti in relazione, segnatamente, all’indebita
disposizione di valori patrimoniali affidatigli nel periodo 2000/2003;
che il 10.4.2007
il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle
assise criminali di __________ siccome accusato di ripetuta appropriazione
indebita in parte qualificata e di falsità in documenti (ACC __________);
che il
medesimo giorno ha pronunciato l’abbandono del procedimento penale promosso a
carico di PI 1 in seguito a denuncia 2.10.2003 di IS 1 e del fratello __________
[che lo accusavano di avere “(…) illecitamente disposto di nove cartelle
ipotecarie al portatore per complessivi fr. 4'750'000.-- gravanti fondi di proprietà
di __________ a __________ e __________. I titoli sarebbero stati a suo tempo
affidati da IS 1 a PI 1, agente in qualità di avvocato, e da quest’ultimo consegnati
a terzi (ossia all’avv. __________, __________, che li avrebbe detenuti su
mandato di tale __________, __________, a garanzia di un prestito di CHF 10'000'000.--
erogato da quest’ultimo all’accusato nel marzo 2003) (…)” (decreto di
abbandono 10.4.2007, p. 1, ABB __________)];
che il
magistrato inquirente ha ritenuto dimostrato che i titoli fossero stati
consegnati a PI 1 a titolo fiduciario al fine di ottenere un credito e che il
medesimo giorno essi fossero stati rimessi dall’accusato all’avv. __________,
presso il quale sono stati sequestrati;
che ha
nondimeno reputato non sufficientemente provato che l’accusato avesse disposto
indebitamente dei titoli a lui affidati: il contratto di prestito tra __________
e PI 1 non indicava la costituzione in pegno delle cartelle ipotecarie; __________
aveva proceduto in via esecutiva nei confronti dell’accusato (precetti
esecutivi del 4.9.2003 / 27.9.2004 per esecuzioni ordinarie in via di
pignoramento/fallimento e non di realizzazione del pegno); nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione il creditore non aveva indicato di avere
ricevuto in pegno i titoli; appariva verosimile – secondo i documenti acquisiti
agli atti – che PI 1 avesse in corso trattative per la concessione di un
prestito di CHF 25'000'000.-- presso la __________, __________, e che nelle
trattative fosse coinvolto __________ (decreto di abbandono 10.4.2007, p. 3 s.,
ABB __________);
che con
tempestivo gravame IS 1 propone un atto di accusa nei confronti di PI 1 per
tentata appropriazione indebita “per aver indebitamente consegnato all’avv. __________
di __________ nell’agosto-settembre 2003 le seguenti 9 cartelle ipotecarie al
portatore (…) di proprietà e pertinenza dei signori __________, __________, e IS
1, __________, violando in tal modo il rapporto di fiducia, disponendo dei
titoli senza il consenso degli aventi diritto, rispettivamente contrariamente
alle istruzioni ricevute, al fine di procacciare a sé o a terzi un indebito profitto
e meglio: (…)” (atto di accusa 23/24.4.2007, p. 1 s.);
che quando il
procuratore pubblico, al termine dell'istruzione formale, non ritiene di
presentare l'atto o il decreto di accusa e pronuncia l'abbandono del
procedimento penale, la parte civile può proporre alla Camera dei ricorsi
penali, entro dieci giorni dall'intimazione del decreto di abbandono, un atto
di accusa accompagnato da memoriale di motivazione (art. 216 cpv. 1 CPP);
che questa
disposizione, entrata in vigore nel suo tenore attuale l'1.1.1993 con la
revisione parziale del CPP (art. 171e cpv. 1 CPP) e ripresa nel CPP in vigore
il 1.1.1996 con la sola modifica numerica, ha ripreso la giurisprudenza di
questa Camera, secondo cui l'atto di accusa deve essere obbligatoriamente accompagnato
da un memoriale di motivazione, nel quale il proponente deve dimostrare
l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, per rispettare il diritto di
essere sentito della controparte e per consentire il giudizio di verifica di
questa Camera;
che – in
presenza di vizi formali – questa Camera rinvia l'atto di accusa al proponente
perché lo emendi entro dieci giorni (art. 216 cpv. 2 CPP);
che una
correzione d'ufficio entra in considerazione solo quando il difetto è minimo ed
un rinvio costituirebbe eccesso di formalismo;
che per
contro questa Camera non può sostituirsi alla parte civile per correzioni o modifiche
sostanziali;
che l'atto di
accusa formulato dalla parte civile deve inoltre completamente soddisfare le
esigenze di quello emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'art. 200 CPP:
esso deve pertanto indicare in modo univoco l'azione o l'omissione punibile,
con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di
quelle che influiscono sulla sua qualifica giuridica, con indicazione delle
corrispondenti norme penali applicabili;
che – quanto
ai requisiti di merito – la giurisprudenza di questa Camera ha colmato la
lacuna legislativa, richiedendo costantemente che l'esistenza di sufficienti
indizi venga valutata con oggettività e prudenza: gli indizi contro l'accusato
devono essere a tal punto significativi da richiedere discussione e verifica davanti
al giudice del merito, il cui giudizio resta tuttavia riservato;
che nel suo
memoriale la parte civile deve quindi fornire motivazione, nell'ottica del
serio indizio, della colpevolezza dell'accusato in ordine alle proposte imputazioni
e sulla base delle emergenze dell'istruzione formale: ciò deve permettere da un
lato un efficace esercizio del diritto di essere sentito della controparte e
dall'altro la verifica da parte della Camera dei ricorsi penali, la quale non
si sostituisce al proponente nell'approfondimento delle risultanze istruttorie;
che un esame
rigoroso dei presupposti per l'ammissione dell'atto di accusa privato trova
ulteriore ragione nella natura essenzialmente pubblica dell'azione penale e nel
preventivo giudizio negativo da parte del suo titolare, dopo la conduzione
dell'istruttoria formale, obbligatoria a seguito della promozione dell'accusa;
che IS 1 propone
l’atto di accusa per titolo di tentata appropriazione indebita;
che PI 1 obietta
che qualora avesse, come si ipotizza, “(…) inteso costituire in pegno le
cartelle ipotecarie, il reato non potrebbe che essere perfettamente e pienamente
consumato, essendosi compiuto e perfezionato con l’avvenuta consegna dei titoli
stessi” (osservazioni 4/7.5.2007, p. 2);
che anche il
procuratore pubblico rileva – a ragione – che l’imputazione sarebbe, se del
caso, quella di appropriazione indebita consumata e non solo tentata (osservazioni
30.4.2007, p. 3);
che a' sensi
dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione od
omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne
commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso – in
applicazione del principio accusatorio (art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a
CEDU, decisione TF 6S.528/2006 dell’11.6.2007), che garantisce i diritti di
difesa dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito
(art. 29 cpv. 2 Cost.) – deve quindi riportare fatti che, seppur sommariamente,
specifichino e diano le necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente
sull'omissione punibile, così che l'accusato possa conoscere in modo univoco
l'imputazione che gli viene mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante,
e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della
propria difesa;
che nella
fattispecie il proponente ha chiaramente esposto i fatti alla base
dell’imputazione [“(…) Per aver consegnato immediatamente dopo il ritiro le
9 cartelle ipotecarie al portatore all’avv. __________, (…). Per avere in tal
modo disposto illecitamente di un bene che gli era stato affidato, (…)”
(atto di accusa 23/24.4.2007, p. 2)], sbagliando nella conclusione (reato
tentato in luogo di reato consumato);
che nel caso
concreto è nondimeno PI 1 stesso ad asserire che, qualora avesse commesso
quanto imputatogli, il reato sarebbe consumato: comprende pertanto precisamente
l’accusa mossagli, per cui i suoi diritti di difesa sono manifestamente salvaguardati;
che in queste
circostanze costituirebbe formalismo eccessivo (cfr., al proposito, decisione
TF 1P.724/2006 del 10.1.2007) dichiarare nullo l’atto di accusa in ragione
dell’errata indicazione del grado di realizzazione del reato (correttamente) ipotizzato;
che detto
vizio di forma non può di conseguenza inficiare la validità dell’atto di accusa,
il cui scopo è peraltro quello di comunicare all’accusato le imputazioni
precise di cui è chiamato a rispondere, imputazioni – in casu – ben definite;
che pertanto
l’ipotesi accusatoria di “tentata appropriazione indebita” è corretta
d’ufficio in “appropriazione indebita, consumata”;
che il qui
proponente indica che “In nome della Repubblica e Cantone del Ticino il
Ministero pubblico del Cantone Ticino (…) mette in stato d’accusa dinanzi alla
Corte delle assise correzionali di __________ (…)” (atto di accusa
23/24.4.2007, p. 1);
che nondimeno
– qualora accolga la proposta di atto di accusa – è la Camera dei ricorsi
penali medesima a deferire l’accusato davanti alla competente Corte di merito;
che – non
trattandosi di grave vizio di forma – si impone di emendare d’ufficio l’errata
designazione dell’autorità competente;
che per il
resto l’atto di accusa appare formalmente corretto;
che – nel
merito – questa Camera ritiene che la proposta di atto di accusa debba essere
ammessa, essendovi sufficienti indizi di colpevolezza a carico di PI 1 per il
reato ipotizzato, senza che – come da costante giurisprudenza – abbia a
motivare tale assunto per evitare di pregiudicare la competenza e
l’apprezzamento della Corte chiamata a giudicare l’accusato;
che il
principio in dubio pro reo è peraltro applicabile unicamente in sede di
giudizio di merito (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 301);
che giusta
l’art. 218 cpv. 2 CPP gli incombenti di accusa sono assunti da un procuratore
pubblico diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono;
che il
10.4.2007 PI 1 è stato posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise
criminali di __________ siccome accusato di ripetuta appropriazione indebita in
parte qualificata e falsità in documenti (ACC __________) per fatti analoghi a
quelli oggetto della proposta di atto di accusa, accolta in questa sede;
che questa
Camera – con giudizio 24.2.2005 (inc. __________), noto al procuratore pubblico
ed al legale dell’accusato – ha deciso di derogare alla suddetta disposizione [“In applicazione dell’art. 218 cpv. 2 CPP,
gli incombenti d’accusa dovrebbero essere assunti da un procuratore pubblico
diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono. L’applicazione di questa
norma pone un problema con riferimento alla concreta situazione del
procedimento a carico di (…). Egli infatti è già rinviato a processo avanti ad
una Corte delle assise criminali per una moltitudine di altre fattispecie,
simili, relative ad altri parti civili, ed anche per la falsità in documenti
relativa alla qui istante. Sarebbe pertanto assurdo e contrario alle norme del
CPP sulla congiunzione e disgiunzione, a motivo dell’accoglimento della
presente proposta d’accusa e della necessità di cambiare procuratore pubblico,
disporre la disgiunzione di questo procedimento (relativa all’amministrazione
infedele a danno della qui proponente) dal resto del procedimento e anche
dall’altra imputazione (falsità in documenti) relativa alla qui proponente ed
inclusa nell’atto d’accusa. Questa soluzione sarebbe contraria anzitutto al
principio di un unico giudizio dell’accusato, per di più in relazione alla
medesima inchiesta: principio tutelato anche dall’art. 216 cpv. 3 CPP, in virtù
del quale il procedimento d’accusa per i reati connessi con quelli oggetto
dell’abbandono è sospeso sino a decisione sulla proposta di atto d’accusa. Una
disgiunzione sarebbe anche proceduralmente illogica, e comporterebbe che reati
simili e commessi secondo le medesime modalità ed i medesimi tempi vengano giudicati
separatamente, oltre trattare le due differenti accuse a danno della proponente
in due processi diversi (in uno la falsità in documenti, nell’altro l’amministrazione
infedele). Proceduralmente illogica ed insoddisfacente sarebbe però l’altra
possibile soluzione, ovvero quella di rinviare l’accusato ad un unico processo,
sostituendo il procuratore pubblico non solo per la proposta d’accusa qui
ammessa, ma anche per tutte le altre svariate accuse formulate nell’atto
d’accusa ACC (…). Per un’imputazione marginale e secondaria rispetto
all’insieme della fattispecie ed al complesso dei fatti dell’ACC (…), verrebbe
sostituito il procuratore pubblico che ha condotto tutta l’inchiesta, che ha
formalizzato tutte le altre accuse contenute nell’atto d’accusa. Si tratterebbe
di una soluzione contraria alla logica, all’economia di procedura, ed a una
corretta ed efficiente gestione della giustizia. Possibile, ma insoddisfacente
per i medesimi principi, sarebbe la possibilità di prevedere di affiancare
all’attuale procuratore pubblico un secondo procuratore pubblico, limitatamente
alla proposta d’accusa qui ammessa. (…) In considerazione della particolarità
di questa fattispecie evidenziata nel punto precedente, considerato come
l’oggetto della proposta d’accusa qui ammessa rappresenti una parte marginale e
anche qualitativamente secondaria delle malversazioni di cui è accusato (…),
ritenuto in particolare che la qui proponente è pure assistita da un legale che
certamente la tutelerà al dibattimento, si giustifica eccezionalmente di
derogare all’art. 218 cpv. 2 CPP e di non sostituire il procuratore pubblico” (decisione 24.2.2005 in re D.G., p. 2 s.,
inc. __________)];
che pertanto
detta giurisprudenza – in ragione delle analogie – può senz’altro essere applicata
anche al caso di specie;
che PI 1 è
quindi deferito davanti alla Corte delle assise criminali di __________ per
titolo di appropriazione indebita consumata.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 216 ss. CPP, 1 ss. e 39
lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
decreta
1. La proposta di
atto di accusa è accolta.
2. Di conseguenza:
In nome della
Repubblica e Cantone Ticino il Ministero pubblico del Cantone Ticino (recte: la
Camera dei ricorsi penali) mette in stato di accusa davanti alla Corte delle
assise correzionali (recte: criminali) di __________
PI 1, __________,
fu __________ e di __________ nata __________, originario di __________,
domiciliato a __________, coniugato, già __________ e __________
siccome ritenuto
colpevole (recte: accusato) di:
tentata appropriazione
indebita (recte: appropriazione indebita consumata)
per avere
indebitamente consegnato all’avv. __________ di __________
nell’agosto-settembre 2003 le seguenti 9 cartelle ipotecarie al portatore:
CIP di
nominali CHF 220'000.-- in 1. rango (doc. giust. __________ di data
25.04.1985),
CIP di
nominali CHF 750'000.-- in 1. rango (doc. giust. __________ di data
28.07.1976),
CIP di
nominali CHF 500'000.-- in 2. rango (doc. giust. __________ di data
22.01.1986),
CIP di
nominali CHF 500'000.-- in 2. rango (doc. giust. __________ di data
22.01.1986),
CIP di
nominali CHF 500’000.-- in 3. rango (doc. giust. __________ di data
22.01.1986),
CIP di
nominali CHF 730'000.-- in 8. rango (doc. giust. __________ di data
13.05.1991),
CIP di
nominali CHF 550’000.-- in 8. rango (doc. giust. __________ di data
13.05.1991),
CIP di
nominali CHF 500'000.-- in 10. rango (doc. giust. __________ di data
13.05.1991),
CIP di
nominali CHF 500'000.-- in 13. rango (doc. giust. __________ di data
25.03.1992),
di proprietà
e pertinenza dei signori __________, __________, e IS 1, __________,
violando in
tal modo il rapporto di fiducia, disponendo dei titoli senza il consenso degli
aventi diritto, rispettivamente contrariamente alle istruzioni ricevute, al
fine di procacciare a sé o a terzi un indebito profitto e meglio:
1.1. Per avere
ritirato, in qualità di avvocato e notaio espressamente dichiarata, in data 28
agosto 2003 a __________ presso il signor IS 1, le 9 cartelle ipotecarie sopramenzionate,
scrivendo di proprio pugno quale ricevuta: “Ich, PI 1, __________ und __________
in __________, erkläre die obenbeschriebenen Schuldbriefe und Hypotheken (9
Stk.) treuhänderisch im Depot für Herr IS 1 zu übernehmen. Die Ablösung der obengenannten Titel muss
spätestens Ende September 2003 erfolgen, anderenfalls werden die Titel wieder
zurückgegeben”;
1.2. Per avere consegnato immediatamente dopo il
ritiro le 9 cartelle ipotecarie al portatore all’avv. __________, __________,
legale del signor __________, a sua volta creditore nei confronti dell’accusato
dell’importo di CHF 10'760'000.--. Il tutto allo scopo di garantire il suo debito
nei confronti del signor __________;
1.3. Per avere in tal
modo disposto illecitamente di un bene che gli era stato affidato, disattendendo
dolosamente le istruzioni ricevute, abusando del rapporto di fiducia allo scopo
di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto;
1.4. Il tutto senza
tuttavia ottenere il successo auspicato, poiché l’avv. __________ e/o il signor
__________ avrebbero dovuto nutrire dei dubbi e si trovavano quindi in malafede,
come evidenziato dal __________ con sentenza 23 gennaio 2007, di modo che il
reato è tentato (recte: consumato);
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto dagli art. 22 cpv. 1 e 138 cpv. 1 CP (recte: art. 138 cifra 1 CP).
Mezzi di
prova:
accusato: PI
1, __________, fu __________ e
di __________ nata __________, originario di __________, domiciliato a __________,
coniugato, già __________ e __________ (patr. da: avv. PR 2, __________)
atti di
inchiesta: gli atti formanti l’inc. MP __________
Prove da
assumere: sentenza 23.1.2007 del __________.
Sequestri:
nelle mani
dell’avv. __________, meglio come a sequestro 17.11.2003 – AI 136, delle
seguenti cartelle ipotecarie:
CIP di nominali CHF 220'000.-- in 1. rango
(doc. giust. __________ di data 25.04.1985),
CIP di
nominali CHF 750'000.-- in 1. rango (doc. giust. __________ di data
28.07.1976),
CIP di
nominali CHF 500'000.-- in 2. rango (doc. giust. __________ di data
22.01.1986),
CIP di
nominali CHF 500'000.-- in 2. rango (doc. giust. __________ di data
22.01.1986),
CIP di
nominali CHF 500’000.-- in 3. rango (doc. giust. __________ di data
Considerandi
22.01
),
CIP di
nominali CHF 730'000.-- in 8. rango (doc. giust. __________ di data
13.05
),
CIP di
nominali CHF 550’000.-- in 8. rango (doc. giust. __________ di data
13.05
),
CIP di
nominali CHF 500'000.-- in 10. rango (doc. giust. __________ di dat
13.05
),
CIP di
nominali CHF 500'000.-- in 13. rango (doc. giust. __________ di data
25.03
).
Esemplari
dell’atto di accusa: 19
(di cui
quattordici per il presidente della Corte delle assise criminali di __________,
uno per l’accusato, uno per il difensore, uno per la parte civile, uno per il
procuratore pubblico ed uno per il giudice dell'istruzione e dell'arresto).
3.
La tassa di giustizia
di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--
(cinquecentocinquanta), saranno attribuite dalla Corte delle assise criminali
di __________; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona,
rifonderà a IS 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
4.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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