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Decisione

60.2007.153

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante

25 maggio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.153

Data decisione, Autorità:

25.05.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.153

Lugano

25 maggio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/26.4.2007

presentata da

IS 1

tendente a ricevere copia della sentenza

a carico di PI 2 nel quadro del procedimento penale di cui all’inc. ACC __________;

richiamato il preavviso favorevole del

procuratore pubblico PI 1 del 30.4/2.5.2007;

richiamato lo scritto 2/3.5.2007 del

patrocinatore di PI 2, mediante il quale comunica di non opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 sfociato

in una sentenza di parziale condanna davanti alla Corte delle assise

correzionali di __________ del 22.2.2007 (inc. __________). Tra le imputazioni

dell’atto d’accusa e della condanna risultano anche quelle di esposizione a

pericolo della vita altrui (punto 1.2), perturbamento della circolazione

pubblica (punto 2) ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio (punto 6)

riferite all’incidente della circolazione del 14.12.2005 ai danni di IS 1, parte

lesa al procedimento, unitamente alla moglie __________.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, IS 1 chiede di conoscere l’esito del dibattimento penale, al

quale non ha partecipato e per il quale non si è costituto parte civile. Il

procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il

patrocinatore di PI 2 non si è opposto.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso l’istante e la moglie erano parti lese al procedimento nel frattempo

terminato. Come la parte civile, ed a maggior ragione, l’istante deve seguire

la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso, è pacificamente dato un interesse giuridico dell’istante a conoscere

l’esito del procedimento penale nel quale è stato giudicato anche l’episodio

del 14.12.2005 che l’ha visto suo malgrado coinvolto, unitamente alla moglie.

6.

L’istanza

è accolta. La sentenza sarà trasmessa in allegato alla copia della presente

decisione destinata all’istante.

7.

Considerata

la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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