60.2007.153
Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante
25 maggio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.153
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.153
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/26.4.2007
presentata da
IS 1
tendente a ricevere copia della sentenza
a carico di PI 2 nel quadro del procedimento penale di cui all’inc. ACC __________;
richiamato il preavviso favorevole del
procuratore pubblico PI 1 del 30.4/2.5.2007;
richiamato lo scritto 2/3.5.2007 del
patrocinatore di PI 2, mediante il quale comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 sfociato
in una sentenza di parziale condanna davanti alla Corte delle assise
correzionali di __________ del 22.2.2007 (inc. __________). Tra le imputazioni
dell’atto d’accusa e della condanna risultano anche quelle di esposizione a
pericolo della vita altrui (punto 1.2), perturbamento della circolazione
pubblica (punto 2) ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio (punto 6)
riferite all’incidente della circolazione del 14.12.2005 ai danni di IS 1, parte
lesa al procedimento, unitamente alla moglie __________.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, IS 1 chiede di conoscere l’esito del dibattimento penale, al
quale non ha partecipato e per il quale non si è costituto parte civile. Il
procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il
patrocinatore di PI 2 non si è opposto.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso l’istante e la moglie erano parti lese al procedimento nel frattempo
terminato. Come la parte civile, ed a maggior ragione, l’istante deve seguire
la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso, è pacificamente dato un interesse giuridico dell’istante a conoscere
l’esito del procedimento penale nel quale è stato giudicato anche l’episodio
del 14.12.2005 che l’ha visto suo malgrado coinvolto, unitamente alla moglie.
6.
L’istanza
è accolta. La sentenza sarà trasmessa in allegato alla copia della presente
decisione destinata all’istante.
7.
Considerata
la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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