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Decisione

60.2007.156

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

11 luglio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.156

Data decisione, Autorità:

11.07.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.156

Lugano

11 luglio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele

Guffi, assente)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/30.4.2007

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di verbali di

un procedimento penale aperto a seguito della denuncia da lei presentata in

data 31.8.2006;

premesso che la richiesta è stata inviata

al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in

data 27/30.4.2007, comunicando al contempo di non avere particolari

osservazioni da formulare all’istanza;

ritenuto che l’istanza non specificava il

motivo della richiesta, questa Camera ha sollecitato per iscritto in data

30.4.2007 l’istante a precisare i motivi della domanda;

preso atto delle precisazioni contenute

nello scritto 6/11.6.2007 da parte dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di una denuncia del 31.8.2006 dell’istante, il Ministero pubblico ha

aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di

non luogo a procedere del 13.11.2006 (NLP __________).

Considerandi

2.

Con la

presente richiesta, l’istante chiede di ricevere copia dei verbali di due persone

sentite nel contesto del procedimento. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato

di non avere particolari osservazioni da formulare.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente

caso, pur essendo stata l’istante parte (quale denunciante) al procedimento nel

frattempo terminato, deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e

dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata non solo perché

l’istante era parte, ma anche perché la decisione di non luogo a procedere non

è stata preceduta da un deposito atti.

6.

L’istanza

è accolta. Fotocopia dei due verbali di polizia sarà allegata alla copia della

presente decisione inviata all’istante.

7.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono

contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--

(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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