60.2007.156
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
11 luglio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.156
Data decisione, Autorità:
11.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.156
Lugano
11 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele
Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/30.4.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di verbali di
un procedimento penale aperto a seguito della denuncia da lei presentata in
data 31.8.2006;
premesso che la richiesta è stata inviata
al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in
data 27/30.4.2007, comunicando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare all’istanza;
ritenuto che l’istanza non specificava il
motivo della richiesta, questa Camera ha sollecitato per iscritto in data
30.4.2007 l’istante a precisare i motivi della domanda;
preso atto delle precisazioni contenute
nello scritto 6/11.6.2007 da parte dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia del 31.8.2006 dell’istante, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di
non luogo a procedere del 13.11.2006 (NLP __________).
Considerandi
2.
Con la
presente richiesta, l’istante chiede di ricevere copia dei verbali di due persone
sentite nel contesto del procedimento. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato
di non avere particolari osservazioni da formulare.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel presente
caso, pur essendo stata l’istante parte (quale denunciante) al procedimento nel
frattempo terminato, deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata non solo perché
l’istante era parte, ma anche perché la decisione di non luogo a procedere non
è stata preceduta da un deposito atti.
6.
L’istanza
è accolta. Fotocopia dei due verbali di polizia sarà allegata alla copia della
presente decisione inviata all’istante.
7.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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