60.2007.157
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
6 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.157
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.157
Lugano
6 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/27.4.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 27.4.2007, preavvisandola al contempo favorevolmente;
ritenuto che PI 2 e PI 3 hanno, con scritti
10/11.5.2007, comunicato di non essere d’accordo per una valutazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________)
in relazione ad episodi di violenza domestica. I due procedimenti sono sfociati
in due decreti di non luogo procedere: il primo in data 28.8.2006 (NLP __________),
il secondo in data 27.4.2007 (NLP __________).
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, la Commissione chiede di poter esaminare gli incarti penali
surriferiti in relazione ad un’istruttoria per la valutazione della situazione
famigliare e personale dei due figli.
3.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4.
Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)
dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e
315.
CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in
materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il
suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione.
5.
All’interesse
giuridico legittimo della Commissione viene contrapposto l’interesse dei genitori
che si oppongono alla richiesta e comunicano di non voler nessuna valutazione,
senza però ulteriori chiarimenti. In simile situazione, la ponderazione degli
interessi fa prevalere quello della Commissione istante.
6.
L’istanza
è accolta. I due incarti saranno trasmessi in allegato alla copia della presente
decisione inviata alla Commissione istante
7.
Considerato che l’istante è un’autorità, si
giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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