Lexipedia

Decisione

60.2007.157

Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante

6 luglio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.157

Data decisione, Autorità:

06.07.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.157

Lugano

6 luglio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/27.4.2007

presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un procedimento penale;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa

Camera in data 27.4.2007, preavvisandola al contempo favorevolmente;

ritenuto che PI 2 e PI 3 hanno, con scritti

10/11.5.2007, comunicato di non essere d’accordo per una valutazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________)

in relazione ad episodi di violenza domestica. I due procedimenti sono sfociati

in due decreti di non luogo procedere: il primo in data 28.8.2006 (NLP __________),

il secondo in data 27.4.2007 (NLP __________).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, la Commissione chiede di poter esaminare gli incarti penali

surriferiti in relazione ad un’istruttoria per la valutazione della situazione

famigliare e personale dei due figli.

3.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli

atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Nella

fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il

chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)

dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in

materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie

comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e

315.

CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in

materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni

personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il

suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione.

5.

All’interesse

giuridico legittimo della Commissione viene contrapposto l’interesse dei genitori

che si oppongono alla richiesta e comunicano di non voler nessuna valutazione,

senza però ulteriori chiarimenti. In simile situazione, la ponderazione degli

interessi fa prevalere quello della Commissione istante.

6.

L’istanza

è accolta. I due incarti saranno trasmessi in allegato alla copia della presente

decisione inviata alla Commissione istante

7.

Considerato che l’istante è un’autorità, si

giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster