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Decisione

60.2007.164

Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante

25 maggio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

20.9.2006, poi cresciuto in giudicato, per titolo di danneggiamento.

2. Con la

presente istanza, ed in relazione ad una richiesta di risarcimento da una delle

parti lese, IS 1 chiede di ricevere copia degli atti dell’inchiesta conclusasi

con il decreto d’accusa sopraccitato.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento

Considerandi

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dalla richiesta

di risarcimento avanzata nei confronti dell’istante da una delle parti lese.

Inoltre, non ci sono motivi per rovesciare la presunzione relativa alle ex

parti al processo.

6.

L’istanza

è accolta. Fotocopia degli atti saranno allegati alla copia della presente

decisione destinata all’istante.

7.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono

contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

-

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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