60.2007.164
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
25 maggio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.164
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.164
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.4/2.5.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti
alla base del decreto d’accusa DA __________ a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 2/3.5.2007, comunicando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Per
fatti accaduti l’11.6.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) a carico di IS 1, conclusosi con decreto d’accusa
Fatti
20.9.2006, poi cresciuto in giudicato, per titolo di danneggiamento.
2. Con la
presente istanza, ed in relazione ad una richiesta di risarcimento da una delle
parti lese, IS 1 chiede di ricevere copia degli atti dell’inchiesta conclusasi
con il decreto d’accusa sopraccitato.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
Considerandi
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dalla richiesta
di risarcimento avanzata nei confronti dell’istante da una delle parti lese.
Inoltre, non ci sono motivi per rovesciare la presunzione relativa alle ex
parti al processo.
6.
L’istanza
è accolta. Fotocopia degli atti saranno allegati alla copia della presente
decisione destinata all’istante.
7.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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