60.2007.166
Istanza di ispezione degli atti. comando polizia quale istante
9 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.166
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. comando polizia quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.166
Lugano
9 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/4.5.2007
presentata dal
, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale aperto a carico di un sergente del corpo;
richiamate le osservazioni 7.5.2007 del procuratore
pubblico Marco Villa, con le quali esprime preavviso favorevole;
richiamate le osservazioni 16/18.5.2007 del
patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al prudente giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico di un sergente
del corpo della polizia cantonale (inc. MP __________ e __________). L’inchiesta
è in corso.
Considerandi
2.
Con la
presente richiesta il __________ chiede l’accesso agli atti, indicando che il
Consiglio di Stato (CdS) ha aperto un’inchiesta disciplinare.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, come emerge da una successiva richiesta di accesso agli atti da
parte della Sezione delle risorse umane (inc. __________), il CdS ha deciso in
data __________ (ris. n. __________) l’apertura di una procedura disciplinare a
carico di PI 2, attribuendola alla Sezione delle risorse umane.
5.
In
considerazione del testo della risoluzione del CdS e della richiesta nel
frattempo presentata dalla Sezione attributaria dell’istruzione della procedura
disciplinare, la presente istanza non è sorretta da un sufficiente interesse
giuridico legittimo ed è divenuta priva d’oggetto.
6.
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
decreta
1. L’istanza è stralciata
dai ruoli.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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