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Decisione

60.2007.166

Istanza di ispezione degli atti. comando polizia quale istante

9 luglio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.166

Data decisione, Autorità:

09.07.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. comando polizia quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.166

Lugano

9 luglio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/4.5.2007

presentata dal

, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un procedimento penale aperto a carico di un sergente del corpo;

richiamate le osservazioni 7.5.2007 del procuratore

pubblico Marco Villa, con le quali esprime preavviso favorevole;

richiamate le osservazioni 16/18.5.2007 del

patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al prudente giudizio di questa

Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico di un sergente

del corpo della polizia cantonale (inc. MP __________ e __________). L’inchiesta

è in corso.

Considerandi

2.

Con la

presente richiesta il __________ chiede l’accesso agli atti, indicando che il

Consiglio di Stato (CdS) ha aperto un’inchiesta disciplinare.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, come emerge da una successiva richiesta di accesso agli atti da

parte della Sezione delle risorse umane (inc. __________), il CdS ha deciso in

data __________ (ris. n. __________) l’apertura di una procedura disciplinare a

carico di PI 2, attribuendola alla Sezione delle risorse umane.

5.

In

considerazione del testo della risoluzione del CdS e della richiesta nel

frattempo presentata dalla Sezione attributaria dell’istruzione della procedura

disciplinare, la presente istanza non è sorretta da un sufficiente interesse

giuridico legittimo ed è divenuta priva d’oggetto.

6.

Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

decreta

1. L’istanza è stralciata

dai ruoli.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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