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Decisione

60.2007.17

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

14 febbraio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. La compagnia istante chiede copia del

rapporto di polizia allestito nel quadro del procedimento penale surriferito.

Se il sostituto procuratore pubblico PI 2 ha comunicato di non avere

particolari osservazioni, PI 1 si è fermamente opposto all’accoglimento

dell’istanza.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

Considerandi

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, il procedimento è

tuttora in corso, pertanto la richiesta appare prematura. La stessa dovrà

essere riferita alla decisione che metterà fine al procedimento.

5.

L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta in quanto prematura.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi di diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni

dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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