60.2007.17
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
14 febbraio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.17
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.17
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Caludia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/15.1.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto
di polizia del procedimento penale inc. __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al comando della polizia, poi trasmessa al Ministero pubblico che
l’ha inviata a questa Camera per competenza il 15.1.2007, comunicando al
contempo di non avere osservazioni, e che l’incarto è presso la Pretura penale;
richiamate le osservazioni 24/25.1.2006 di PI
1, con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito dei fatti avvenuti il 6.11.2005
ad __________ e della successiva querela, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto
d’accusa DA __________, al quale è stata fatta opposizione. L’incarto è
attualmente pendente presso la Pretura penale.
Fatti
2. La compagnia istante chiede copia del
rapporto di polizia allestito nel quadro del procedimento penale surriferito.
Se il sostituto procuratore pubblico PI 2 ha comunicato di non avere
particolari osservazioni, PI 1 si è fermamente opposto all’accoglimento
dell’istanza.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
Considerandi
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Nel presente caso, il procedimento è
tuttora in corso, pertanto la richiesta appare prematura. La stessa dovrà
essere riferita alla decisione che metterà fine al procedimento.
5.
L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta in quanto prematura.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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