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Decisione

60.2007.171

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. colpa dell'accusato prosciolto

5 novembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che lo scopo

è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano

sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole

di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. __________;

13.1.2006, inc. __________; 14.3.2006, inc. __________; 10.7.2006, inc. __________;

28.6.2006, inc. __________; 24.7.2006, inc. __________);

che, statuendo

il 10/17.4.2007 (1P.212/2006) su un caso giudicato da questa Camera, il

Tribunale federale aveva ritenuto che: “Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro

compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia

provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo

svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile,

lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con

l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il

giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti

incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve

al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al

diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non

scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la

riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c)”;

che anche il Codice di diritto processuale penale prevede,

all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o la riparazione

del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o

Considerandi

colpevole l’apertura del procedimento penale [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006

p. 989 ss., p. 1232) ritiene che: “Siffatto comportamento esclude in

generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da

parte dello Stato”];

che la qui

istante è stata prosciolta dall’accusa per inesistenza del danno a’ sensi

dell’art. 144 cpv. 1 CP (inc. __________);

che

l’assoluzione non impedisce tuttavia, a giudizio di questa Camera, di negare

l’indennità per ingiusto procedimento in applicazione dell’art. 319a cpv. 1

CPP;

che __________

– interrogata in capo ai fatti oggetto della querela penale – ha infatti ammesso

di avere staccato, il 22.6.2005, alcuni pannelli di bambù dalla recinzione del

querelante, con il quale aveva da anni rapporti litigiosi di vicinato (verbale

di interrogatorio 27.10.2005, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 28.10.2005, AI 2);

che

l’apertura del procedimento penale è quindi stata direttamente cagionata dalla

condotta della qui istante, che ha manifestamente violato la proprietà altrui

a’ sensi degli art. 641 ss. CC rispettivamente il principio – non scritto, ma di

portata generale – del divieto di nuocere ad altri;

che l’istanza

deve pertanto essere respinta;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di

giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--,

sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta),

sono poste a carico di __________, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. sostituto

PP Marisa Alfier, Via Pretorio 16, 6901 Lugano

2. Pretura

Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona

3. Dipartimento

delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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