60.2007.171
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. colpa dell'accusato prosciolto
5 novembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2007.171
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. colpa dell'accusato prosciolto
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 44 CO
art. 317 CPP-TI
art. 319 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2007.171
Lugano
5 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.5.2007
presentata da
__________, __________,
patr. da: avv. __________, __________,
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 25.4.2006 del
giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità
a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 21/23.5.2007
della Divisione della giustizia – che, esposte alcune considerazioni in capo
alle ripetibili ed alla gratuità della procedura, si rimette alle osservazioni
del Ministero pubblico – e 16/29.5.2007 del sostituto procuratore pubblico
Marisa Alfier – che chiede la reiezione dell’istanza in applicazione dell’art.
44 CO rispettivamente il solo parziale accoglimento della domanda –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 14.11.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale __________ siccome ritenuta colpevole di danneggiamento giusta
l’art. 144 cpv. 1 CP “per avere, a __________ il 22 giugno 2005, intenzionalmente
danneggiato dei pannelli di bambù di proprietà di __________ staccandoli dalla
rete metallica alla quale erano stati fissati con del filo di ferro plastificato
(danno quantificato dalla parte civile in fr. 100.00)”;
che ha
proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese (DA __________);
che con
scritto 21/22.11.2005 la qui istante ha interposto opposizione al predetto
decreto di accusa;
che con
sentenza 25.4.2006 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata
dall’imputazione (inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – Pierina Fontana chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in
seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'537.-- per spese legali (di
cui CHF 300.-- quale indennità per la presente istanza);
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa
dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);
che detta
disposizione formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione
dell'art. 44 cpv. 1 CO, che consente al giudice di escludere o ridurre il
risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le
circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od
aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente
se l'accusato ha
determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /
Fatti
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che lo scopo
è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano
sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole
di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. __________;
13.1.2006, inc. __________; 14.3.2006, inc. __________; 10.7.2006, inc. __________;
28.6.2006, inc. __________; 24.7.2006, inc. __________);
che, statuendo
il 10/17.4.2007 (1P.212/2006) su un caso giudicato da questa Camera, il
Tribunale federale aveva ritenuto che: “Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro
compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia
provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo
svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile,
lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con
l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il
giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti
incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve
al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al
diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non
scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la
riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c)”;
che anche il Codice di diritto processuale penale prevede,
all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o la riparazione
del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o
Considerandi
colpevole l’apertura del procedimento penale [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006
p. 989 ss., p. 1232) ritiene che: “Siffatto comportamento esclude in
generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da
parte dello Stato”];
che la qui
istante è stata prosciolta dall’accusa per inesistenza del danno a’ sensi
dell’art. 144 cpv. 1 CP (inc. __________);
che
l’assoluzione non impedisce tuttavia, a giudizio di questa Camera, di negare
l’indennità per ingiusto procedimento in applicazione dell’art. 319a cpv. 1
CPP;
che __________
– interrogata in capo ai fatti oggetto della querela penale – ha infatti ammesso
di avere staccato, il 22.6.2005, alcuni pannelli di bambù dalla recinzione del
querelante, con il quale aveva da anni rapporti litigiosi di vicinato (verbale
di interrogatorio 27.10.2005, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 28.10.2005, AI 2);
che
l’apertura del procedimento penale è quindi stata direttamente cagionata dalla
condotta della qui istante, che ha manifestamente violato la proprietà altrui
a’ sensi degli art. 641 ss. CC rispettivamente il principio – non scritto, ma di
portata generale – del divieto di nuocere ad altri;
che l’istanza
deve pertanto essere respinta;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--,
sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta),
sono poste a carico di __________, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. sostituto
PP Marisa Alfier, Via Pretorio 16, 6901 Lugano
2. Pretura
Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona
3. Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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