60.2007.172
Istanza di ispezione degi atti
25 maggio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.172
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degi atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.172
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.5.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale a carico di PI 2, __________ (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 14/15.5.2007 del
patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento
dell’istanza;
richiamate le osservazioni 10/16.5.2007
presentate dal procuratore generale e dal procuratore generale aggiunto,
mediante le quali preavvisano favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________).
In data
29.2.2007 il Consiglio di Stato ha aperto un’inchiesta disciplinare a suo carico
(risoluzione n. __________), affindadola alla IS 1, qui istante.
2. In
relazione al procedimento disciplinare, la __________ incaricata chiede ora di
poter accedere agli atti del procedimento penale. Il Ministero pubblico e
l’interessato hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, oltre che per l’accordo delle parti interessate, l’istanza va
accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo,
come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori
(Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994 p. 19).
5. L’istanza
è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero
pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.
6. Considerate
le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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