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Decisione

60.2007.173

Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante

11 luglio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.173

Data decisione, Autorità:

11.07.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.173

Lugano

11 luglio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele

Guffi, assente)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3.4/7.5.2007

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto

di polizia in relazione alla clonazione ed uso di una carta EC-Maestro;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa

Camera con scritto 4/7.5.2007, comunicando al contempo il proprio nulla osta

all’accoglimento della domanda;

richiamate le osservazioni 22/23.5.2007 di PI

2, con le quali comunica di acconsentire al richiamo degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito della clonazione di una carta EC-Maestro, il Ministero pubblico ha aperto

un procedimento penale, concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, la banca chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia

allestito a seguito dell’illecita clonazione della carta. Il procuratore pubblico

ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 2 ha chiaramente acconsentito alla trasmissione.

3.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli

atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Nel

presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della banca istante.

5.

L’istanza

è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della

presente decisione destinata alla banca istante.

6.

La

tassa di giustizia e le spese, contenute entrambe al minimo, sono poste a

carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le

spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di

IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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