60.2007.173
Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
11 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.173
Data decisione, Autorità:
11.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.173
Lugano
11 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele
Guffi, assente)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3.4/7.5.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
di polizia in relazione alla clonazione ed uso di una carta EC-Maestro;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera con scritto 4/7.5.2007, comunicando al contempo il proprio nulla osta
all’accoglimento della domanda;
richiamate le osservazioni 22/23.5.2007 di PI
2, con le quali comunica di acconsentire al richiamo degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della clonazione di una carta EC-Maestro, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale, concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, la banca chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia
allestito a seguito dell’illecita clonazione della carta. Il procuratore pubblico
ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 2 ha chiaramente acconsentito alla trasmissione.
3.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4.
Nel
presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della banca istante.
5.
L’istanza
è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della
presente decisione destinata alla banca istante.
6.
La
tassa di giustizia e le spese, contenute entrambe al minimo, sono poste a
carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le
spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di
IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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