60.2007.177
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
9 luglio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.177
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.177
Lugano
9 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/8.5.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza
prolata nell’incarto TPC __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Tribunale penale cantonale (TPC), unitamente alla richiesta di
restituzione di un incarto della Commissione istante;
ritenuto che la richiesta è stata inviata
per evasione dal TPC a questa Camera;
ritenuto che con scritto 8.5.2007 questa
Camera ha chiesto alla Commissione istante di precisare il motivo della domanda,
con riferimento all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 10/11.5.2007 con
il quale si precisa che la Commissione ha formulato l’istanza in relazione ad
un procedimento tutorio tuttora pendente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza della Corte delle assise criminali del 29.3.2007 __________ è stato
prosciolto dall’accusa di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere, coazione sessuale ripetuta e ripetuti atti
sessuali con fanciulli (inc. TPC __________).
2. Con la
presente istanza, la Commissione chiede di ricevere copia della sentenza,
ritenuto che un procedimento tutorio relativo alle possibili vittime dei reati
è tuttora pendente. La Commissione adduce pure che già in passato le erano
stati trasmessi atti del procedimento a carico di __________.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell'ispezione".
4. Nel
presente caso occorre considerare che, con l'adozione della Legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata
in vigore l'1.1.2001, le Commissioni tutorie hanno assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi infatti delle autorità competenti, giusta gli art. 275, 311
e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente
in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori.
. 5. Nel
presente caso non è immediatamente evidente il nesso tra la sentenza e la procedura
tutoria pendente presso la Commissione istante. Richiamato però l’obbligo del segreto
d’ufficio che incombe alla Commissione istante, e considerato che la stessa ha
giocato un ruolo non secondario nei fatti oggetto del procedimento penale, si giustifica
la trasmissione della sentenza, con particolare riferimento alle considerazioni
del presidente della Corte delle assise criminali, a pagina 55 e nelle conclusioni
(p. 66 ss.).
Fatti
6. L’istanza
è accolta. La fotocopia della sentenza in versione anonimizzata sarà allegata
Considerandi
alla copia della presente decisione destinata alla Commissione istante.
7.
Considerato
che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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