60.2007.178
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento della sanità e della socialità quale istante
6 luglio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2007.178
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento della sanità e della socialità quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.178
Lugano
6 luglio 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/9.5.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale a carico di un medico, al fine di valutare
eventuali provvedimenti nei confronti del medesimo;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per
evasione in data 8/9.5.2007, preavvisandola favorevolmente, con dei limiti;
richiamate le osservazioni 18/21.5.2007 del
patrocinatore del dr. med. PI 2, che preavvisa favorevolmente la richiesta, ma
chiede che l’accesso agli atti avvenga quando anche l’accusato avrà tale
diritto;
richiamate le osservazioni 21/22.5.2007 del
patrocinatore di PI 3, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta, ma
con delle limitazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia di una giovane paziente, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico del dr. med. PI 2 (inc. MP __________).
L’inchiesta è tuttora in corso ed è condotta dal procuratore pubblico Marco
Villa.
2. Con la
presente istanza, a seguito della segnalazione operata dal Ministero pubblico,
il DSS chiede di poter esaminare gli atti del procedimento per valutare la possibilità
di eventualmente adottare dei provvedimenti nei confronti del medico indagato.
Il procuratore pubblico e il patrocinatore di PI 3 hanno aderito di principio
alla richiesta, proponendo però delle limitazioni all’accesso agli atti. Il
difensore del dr. med. PI 2 chiede di concedere l’accesso agli atti al DSS solo
quanto anche l’accusato disporrà di tale diritto.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________),
ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base
segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà".
5. Nel
presente caso, il DSS, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite
dall’art. 59 LSan, è chiamato a decidere riguardo ad un eventuale procedimento
disciplinare, di modo che è stato necessario formalizzare la richiesta con la
procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.
6. Nel
merito, l’istanza va di principio accolta. Circa la modalità ed i tempi
dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.
L’accesso
agli atti potrà avvenire solo in presenza del procuratore pubblico, come da lui
auspicato, e non si potranno estrarre copie degli atti.
L’accesso va
limitato unicamente agli atti necessari affinché il rappresentante designato
dal DSS possa prendere conoscenza dei fatti essenziali, ad esclusione di atti
medici pertinenti PI 3.
L’accesso
agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del
medesimo diritto all’accusato.
Fatti
7. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente
istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
2 patr. da: PR 1
3. PI
3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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