60.2007.180
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
5 novembre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2007.180
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.180
Lugano
5 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/10.5.2007
presentata da
__________, __________,
patr. da: avv. __________, __________,
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 29.8.2006 del
giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità
a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 15/16.5.2007 del
procuratore pubblico Luca Maghetti, che si rimette al giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 6.2.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di incendio
intenzionale giusta l’art. 221 cpv. 1/3 CP “per avere, a __________ il __________
intenzionalmente cagionato l’incendio dell’automobile marca “__________”
targata TI __________ di proprietà di __________, provocando un danno
quantificato dall’assicurazione di fr. 13'610.--, e meglio per avere cosparso
di liquido infiammabile (benzina) la fiancata destra del veicolo sopraccitato
appiccandogli il fuoco”;
che ha
proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione da espiare ed
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che ha
proposto inoltre la non revoca del beneficio della sospensione condizionale
concessa alla pena di dieci giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero pubblico il 21.5.2002 ed il suo ammonimento formale (DA __________);
che con
scritto 15/16.2.2006 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto
di accusa;
che con
sentenza 29.8.2006 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione (inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – __________ chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'770.75
per spese legali;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato
nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,
avv. __________, di complessivi CHF 2'770.75 [di cui CHF 2'250.-- di onorario
(9 ore a CHF 250.--/ora), CHF 325.05 di spese e CHF 195.70 di IVA (doc. B)];
che la
tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che il legale
ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è
quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante
il dibattimento;
che il
Considerandi
dispendio orario è pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di difesa;
che in
particolare appare eccessivo quello inerente i colloqui con il cliente e la preparazione
del dibattimento: i fatti imputati erano infatti sostanzialmente chiari e non
necessitavano di particolari approfondimenti di fatto e/o di diritto,
circostanza che difatti __________ non sostiene;
che il caso
ha peraltro esatto un impegno relativamente modesto;
che
determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che viene
pertanto ammesso un onorario pari a 6 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi
CHF 1'604.15, di cui 60 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici)
con il qui istante e 90 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, per
il resto (235 minuti) riconosciuto come esposto;
che a questo
importo vanno aggiunte le spese – ammesse come esposte in CHF 325.05 – e l’IVA,
riconosciuta in CHF 146.60;
che a __________
va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'075.80;
che interessi
di mora non sono pretesi;
che protesta
le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la
stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va
pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –
un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla
luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 2'375.80, di cui CHF 2'075.80 per spese legali e CHF 300.-- per ripetibili
di questa sede;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa 1/4, per la somma di CHF 60.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla
sentenza 29.8.2006 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà a __________, __________, __________, a titolo di indennità giusta
gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'375.80.
2. La tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico di __________, __________, __________,
in ragione di CHF 60.-- (sessanta).
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. Pretura
Penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona
2. procuratore
pubblico Luca Maghetti, Via Pretorio 16, 6901 Lugano
3. Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della Giustizia, 6500 Bellinzona
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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