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Decisione

60.2007.185

Istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante

6 luglio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.185

Data decisione, Autorità:

06.07.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.185

Lugano

6 luglio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/11.5.2007

presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un incarto penale;

richiamate le osservazioni 15/16.5.2007 del

procuratore pubblico Antonio Perugini, con le quali comunica di non avere

obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha

presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________)

per titolo di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della

circolazione. Il procedimento si è concluso con l’emanazione di un decreto

d’accusa in data 16.10.2006 (DA __________), cresciuto in giudicato.

Considerandi

2.

A

seguito di una richiesta per l’acquisto di tre armi da fuoco e delle verifiche

operate in polizia, l’Ufficio istante chiede di poter accedere agli atti del

procedimento penale surriferito. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente

la richiesta, mentre PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che

giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà

d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in

particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità

giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente

quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della

LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.

5.

L’istanza

va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione

destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al

Ministero pubblico.

6.

Considerato

che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore

dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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