60.2007.185
Istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante
6 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.185
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.185
Lugano
6 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/11.5.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 15/16.5.2007 del
procuratore pubblico Antonio Perugini, con le quali comunica di non avere
obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________)
per titolo di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della
circolazione. Il procedimento si è concluso con l’emanazione di un decreto
d’accusa in data 16.10.2006 (DA __________), cresciuto in giudicato.
Considerandi
2.
A
seguito di una richiesta per l’acquisto di tre armi da fuoco e delle verifiche
operate in polizia, l’Ufficio istante chiede di poter accedere agli atti del
procedimento penale surriferito. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta, mentre PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in
particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità
giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente
quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della
LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5.
L’istanza
va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione
destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al
Ministero pubblico.
6.
Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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