60.2007.186
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
6 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.186
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.186
Lugano
6 luglio 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
3/10.5.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale chiuso da tempo;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa per evasione a
questa Camera in data 10.5.2007;
ritenuto che in data 14.5.2007 questa
Camera ha chiesto all’istante di precisare i motivi della richiesta;
preso atto dello scritto di precisazione
del 4/5.6.2007 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A suo
tempo il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale a carico di __________
anche in relazione ad un incidente stradale del 5.12.1983 che aveva coinvolto
quale vittima la qui istante. Il procedimento si è concluso con la sentenza di
condanna del 29.8.1984 della Corte delle assise correzionali di __________
(inc. __________).
2. Con la
presente richiesta, l’istante chiede di poter accedere agli atti dell’incarto
del procedimento penale per motivi personali, “non avendo memoria personale
del capitato”.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale vittima dell’incidente
e parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti, giustificata per motivi
personali, può essere ammessa limitatamente al rapporto sull’incidente ed ai
certificati medici relativi all’istante.
6. L’istanza
è parzialmente accolta. Fotocopia del rapporto sull’incidente e della documentazione
medica sarà inviata allegata alla copia della presente decisione destinata
all’istante.
7. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta
ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Considerandi
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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