60.2007.188
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali
7 agosto 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2007.188
Data decisione, Autorità:
07.08.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.188
Lugano
7 agosto 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.5.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 14.2.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Villa (NLP
__________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 18.5.2007 del
magistrato inquirente – che, comunicando di rinunciare a presentare osservazioni,
si rimette al giudizio di questa Camera – e 21/23.5.2007 della Divisione della
giustizia – che, rimettendosi alle osservazioni che presenta il Ministero
pubblico, rileva che le spese legali appaiono eccessive essendo il procedimento
penale sfociato in un decreto di non luogo a procedere –;
preso atto che PI 2 – interpellato con
riferimento all’art. 322 CPP che regolamenta il diritto dello Stato di
procedere al regresso – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
esposto 11/13.6.2001 PI 2 ha denunciato IS 1 e la di lui moglie __________ per
titolo di furto, truffa, calunnia e falsità in documenti in relazione, segnatamente,
al contratto di locazione tra denunciante (locatore) e denunciato (locatario),
datato 23.3.1994, inerente lo stabile di via __________, __________, dove era
ubicato l’esercizio pubblico __________, contratto che gli sarebbe stato
sottratto, firmato in bianco, e che il denunciato avrebbe completato (AI 1);
che con
decisione 14.2.2007 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in capo al predetto procedimento penale per intervenuta prescrizione
dell’azione penale con riferimento al titolo di calunnia e per insufficienza di
prove con riferimento ai titoli di furto, truffa e falsità in documenti (NLP __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'326.60 per spese
legali;
che giusta
l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come
detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che accusato
è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa
(art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo
delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è
sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare
l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2
CPP);
che in questa
fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non
necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la
qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la
giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che è quindi
da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un
reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o
sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la
necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà
di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono
necessario un patrocinatore;
che – in
ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che nei casi
in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare
le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato
non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche
e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura)
[decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che nel caso
di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella
fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a
procedere (NLP __________);
che nei
confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;
che – nel
contesto delle informazioni preliminari – il procuratore pubblico ha interrogato
il denunciante [verbali di interrogatorio 4.7.2001 (AI 3), 25.7.2001 (AI 9) e
23.1.2002 (AI 21)], il denunciato [verbali di interrogatorio 24.7.2001 (AI 8), 29.1.2002
(AI 22) e 24.5.2002 (AI 28)] e __________ (verbale di interrogatorio 24.7.2001,
AI 7), ha assunto agli atti documentazione presentata dal denunciante (AI 2),
dal denunciato (AI 10/11/18/24/29/35/36), da __________, __________ (AI 4), e
gli incarti fiscali del denunciante (AI 14) ed ha fatto eseguire dalla Polizia
scientifica una perizia sul contratto di locazione incriminato (AI 13/15);
che il
procedimento penale concerneva, tra l’altro, reati regolamentati nei titoli “dei
reati contro il patrimonio” e “della falsità in atti”;
che si tratta
di reati di non semplice comprensione giuridica;
che inoltre,
come detto, è stata allestita una perizia in capo al contratto di locazione 23.3.1994
(AI 13/15), le cui risultanze potevano pesantemente incidere sulla situazione
processuale del denunciato;
che le
circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;
che IS 1 va
di conseguenza ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP anche se nei
suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa;
che ha quindi
diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;
che, nello
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza
al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione
al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello
massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i
procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per
i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte
delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte
delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali
dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e
l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza
e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1, di CHF 4'326.60 [di cui CHF 3'392.50 di onorario (13 ore e 45 minuti
a CHF 246.70/ora circa), CHF 628.50 di spese e CHF 305.60 di IVA (doc. A)];
che l’onorario
esposto – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario – è conforme ai
suddetti principi, con l’eccezione delle prestazioni “nota dettagliata”
Considerandi
e “nota professionale” di data 20.3.2007, i cui oneri restano a carico
del legale;
che
l’onorario riconosciuto ammonta quindi a CHF 3'351.--, pari a 13 ore e 35 minuti
a CHF 246.70, come postulato;
che le spese
sono ammesse in CHF 619.50, approvate come esposte fuorché CHF 9.-- inerenti “nota
dettagliata” e “nota professionale” di data 20.3.2007, che – come
l’onorario – restano a carico del patrocinatore;
che l’IVA
ammonta a CHF 301.75;
che ad IS 1 va
pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 4'272.25;
che interessi
di mora non sono richiesti;
che il qui
istante protesta le ripetibili;
che – nella
commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità
– questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per
la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in
particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la
redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari, per cui l’onere lavorativo può essere reputato limitato, tanto più
che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto
ammesso un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla luce delle suddette
considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 4'522.25,
di cui CHF 4'272.25 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta l’art.
322.
CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono
essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se
il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che nella
fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si
evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che pertanto
si prescinde dall’applicazione di detta disposizione;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--,
restano a carico dello Stato, l’istante essendo soccombente in proporzione
trascurabile.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di non luogo a procedere 14.2.2007 emanato dall’allora procuratore
pubblico Marco Villa (NLP __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'522.25.
2. La tassa di
giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--
(quattrocento), restano a carico dello Stato.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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