Lexipedia

Decisione

60.2007.188

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali

7 agosto 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza

al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione

al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello

massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i

procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per

i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte

delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte

delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali

dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e

l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza

e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

che in altre parole

l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,

avv. PR 1, di CHF 4'326.60 [di cui CHF 3'392.50 di onorario (13 ore e 45 minuti

a CHF 246.70/ora circa), CHF 628.50 di spese e CHF 305.60 di IVA (doc. A)];

che l’onorario

esposto – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario – è conforme ai

suddetti principi, con l’eccezione delle prestazioni “nota dettagliata”

Considerandi

e “nota professionale” di data 20.3.2007, i cui oneri restano a carico

del legale;

che

l’onorario riconosciuto ammonta quindi a CHF 3'351.--, pari a 13 ore e 35 minuti

a CHF 246.70, come postulato;

che le spese

sono ammesse in CHF 619.50, approvate come esposte fuorché CHF 9.-- inerenti “nota

dettagliata” e “nota professionale” di data 20.3.2007, che – come

l’onorario – restano a carico del patrocinatore;

che l’IVA

ammonta a CHF 301.75;

che ad IS 1 va

pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 4'272.25;

che interessi

di mora non sono richiesti;

che il qui

istante protesta le ripetibili;

che – nella

commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità

– questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per

la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in

particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari, per cui l’onere lavorativo può essere reputato limitato, tanto più

che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va pertanto

ammesso un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla luce delle suddette

considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 4'522.25,

di cui CHF 4'272.25 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

che giusta l’art.

322.

CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono

essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se

il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

che nella

fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si

evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;

che pertanto

si prescinde dall’applicazione di detta disposizione;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--,

restano a carico dello Stato, l’istante essendo soccombente in proporzione

trascurabile.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di non luogo a procedere 14.2.2007 emanato dall’allora procuratore

pubblico Marco Villa (NLP __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________,

a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'522.25.

2. La tassa di

giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--

(quattrocento), restano a carico dello Stato.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster