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Decisione

60.2007.191

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

15 novembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato

durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,

un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli

art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni

a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,

CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF

50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione delle note professionali del suo patrocinatore d’ufficio,

avv. PR 1, di complessivi CHF 4'057.20 [nota 11.5.2007 (periodo 17.10.2001 –

2.6.2006) di CHF 2'898.80, di cui CHF 2'560.-- di onorario (10 ore e 15 minuti

circa a CHF 250.--/ora), CHF 134.-- di spese e CHF 204.80 di IVA (doc. G); nota

15.5.2007 (periodo 23.2.2007 – 15.5.2007) di CHF 1'158.40, di cui CHF 975.-- di

onorario (3 ore e 55 minuti circa a CHF 250.--/ora), 101.60 di spese e CHF

81.80 di IVA (doc. H)];

che la

tariffa applicata è corretta;

che la nota

11.5.2007 (doc. G) – dispendio orario, spese – appare conforme ai suddetti principi;

che la nota

15.5.2007 (doc. H) concerne l’istanza di indennità in esame (preparazione/stesura);

che – nella

commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità

– questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per

la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in

particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va pertanto

ammesso – tenuto conto del (come si vedrà) solo parziale accoglimento dell’istanza

– un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che – a

titolo di spese legali – al qui istante va quindi rifusa la somma di CHF

3'398.80 (CHF 2'898.80 + CHF 500.--);

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che la

determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato,

della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,

come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione

TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib

446);

che la

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo

dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto

morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der

Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.;

Considerandi

REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della

durata della detenzione;

che questa

Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un

importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.

126.

nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora

Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. __________);

che nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato;

che benché il

denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che il qui istante

chiede la somma di CHF 3'100.--, di cui CHF 1'600.-- (CHF 200.--/giorno) per

gli otto giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF 1'500.-- per l’ingiusto

procedimento;

che IS 1 è

stato arrestato il 15.10.2001 (AI 4);

che il giorno

successivo, 16.10.2001, l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca

Marazzi ha confermato il provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni

dell’istruzione) [AI 8];

che l’istante

è stato scarcerato il 22.10.2001 (AI 14);

che IS 1 è quindi

stato privato della libertà personale per otto giorni;

che per la detenzione

preventiva ingiustamente patita gli viene pertanto assegnato il postulato

importo di CHF 1'600.--;

che occorre ora verificare se nel caso di

specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal

punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

che, a suo

dire, “innegabile quanto incontestabile è che il procedimento penale nei suo

confronti, segnatamente l’ingiusta carcerazione e la prospettiva di un pubblico

processo ad anni di distanza dopo che i suoi diritti di difesa erano stati così

crassamente calpestati, (gli) hanno causato (…) un profondo turbamento”;

che inoltre “si

ricorda che la lunga carcerazione preventiva, se valutata in raffronto alla

molto relativa gravità delle accuse rimaste nel querelato decreto d’accusa, era

stata motivata solo e soltanto dal tentativo di far(gli) confessare (…)

responsabilità che non aveva” (istanza 15/16.5.2007, p. 4);

che nondimeno

non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli

normalmente legati ad un procedimento penale rispettivamente alla privazione

della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF 1'600.--): non

ha in effetti prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza oppure

dimostrato in altro modo un nocumento;

che con

decisione 17.10.2001 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha nominato

l’avv. PR 1 difensore d’ufficio del qui istante (AI 9);

che IS 1 è

quindi stato assistito da un legale fin dall’inizio del procedimento penale

promosso nei suoi confronti: qualora avesse ritenuto che i suoi diritti di

difesa erano “(…) così crassamente calpestati, (…)” rispettivamente che

non erano (più) adempiuti i presupposti legali per la detenzione preventiva avrebbe

senz’altro potuto presentare reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto

giusta l’art. 280 CPP e/o chiedere di essere posto in libertà provvisoria

giusta gli art. 107/108 CPP;

che domanda

inoltre di tenere conto nella commisurazione dell’indennità per torto morale di

asseriti danni materiali, per i quali – in ragione del lungo tempo trascorso

dall’arresto – non sarebbe riuscito a reperire la documentazione [“Notisi

che in considerazione del fatto che egli svolge e svolgeva un’attività di venditore

ambulante di generi alimentari, principalmente Kebab, questa detenzione gli ha

provocato parecchi danni, sia per il mancato guadagno, sia per il deperimento

della merce. Considerato poi che in quel periodo la moglie era assente

all’estero e non ha potuto essere avvisata per tempo, la carcerazione e quindi

la sua assenza da casa, ha provocato pure una moria del suo allevamento di

canarini (ne possedeva circa duecento)” (istanza 15/16.5.2007, p. 2)];

che – con

riferimento ai danni materiali – l'accusato prosciolto deve dimostrare, documentando

(N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317

CPP, p. 506), il danno che pretende sofferto;

che IS 1 si

limita ad esigere che il citato nocumento venga considerato nel computo del torto

morale, senza neppure tentare di provare l’asserito pregiudizio, come gli

incombeva;

che nella

fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una

diminuzione) della somma di CHF 1'600.--, in particolare con riferimento ai criteri

menzionati in precedenza;

che a titolo

di torto morale gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 1'600.--;

che, in

ragione delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi corrisposto l’importo complessivo

di CHF 4'998.80, di cui CHF 3'398.80 (CHF 2'898.80 + CHF 500.--) per spese

legali e CHF 1'600.-- per torto morale;

che interessi

di mora non sono pretesi;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--

, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

2/7 circa, per la somma di CHF 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente

accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 16.5.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.

__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'998.80.

2. La tassa di

giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--

(settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 200.-- (duecento).

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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