60.2007.191
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
15 novembre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2007.191
Data decisione, Autorità:
15.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.191
Lugano
15 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/16.5.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.5.2006 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 23/25.5.2007 della
Divisione della giustizia – che, esposte alcune considerazioni in capo alla
pretesa di torto morale, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico –
e 18/19.6.2007 del procuratore generale Bruno Balestra – che postula la
reiezione dell’istanza in applicazione dell’art. 44 CO –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 9.8.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 – in detenzione preventiva dal 15.10.2001 al
22.10.2001 – siccome ritenuto colpevole di corruzione attiva giusta l’art. 288
vCP (art. 322ter CP) “per avere, a __________, nel periodo 1996-novembre
1998, procurato un dono ad un funzionario, perché violasse i doveri del proprio
ufficio, e meglio per avere, nelle indicate circostanze di tempo e luogo,
consegnato a __________, contattata per il tramite del fratello __________, in
più tranches, la somma di almeno frs. 3'000.-- e DM 300.--, affinché la facesse
pervenire a __________, __________ presso l’__________ di __________, perché
quest’ultimo violasse i doveri d’ufficio e facesse riottenere il rilascio del
permesso di dimora annuale tipo B per sé stesso e per la moglie, ciò che
concretamente si realizzò nel rilascio in data 17.5.1996 del permesso di dimora
(tipo B) no. __________ in suo favore e nel rilascio in data 27.8.1999 del
permesso di dimora (tipo B) no. __________ in favore della moglie __________”;
che ha
proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione (da dedursi il
carcere preventivo sofferto) – sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con
scritto 22/23.8.2005 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto
di accusa;
che con
giudizio 16.5.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione per intervenuta prescrizione dell’azione penale (inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato
a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 7'157.20, di cui CHF 4'057.20 per spese legali e CHF
3'100.-- per torto morale;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, come esposto,
IS 1 è stato assolto dall’accusa di corruzione attiva di cui al decreto
9.8.2005 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (DA __________; inc. __________);
che il
suddetto motivo di proscioglimento non osta alla concessione di un’indennità
per ingiusto procedimento (decisione 3.10.2007 di questa Camera in re S.N.,
inc. __________; cfr. anche decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002): il qui
istante può quindi, di principio, invocare gli art. 317 ss. CPP;
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato
durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,
un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli
art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni
a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,
CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF
50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione delle note professionali del suo patrocinatore d’ufficio,
avv. PR 1, di complessivi CHF 4'057.20 [nota 11.5.2007 (periodo 17.10.2001 –
2.6.2006) di CHF 2'898.80, di cui CHF 2'560.-- di onorario (10 ore e 15 minuti
circa a CHF 250.--/ora), CHF 134.-- di spese e CHF 204.80 di IVA (doc. G); nota
15.5.2007 (periodo 23.2.2007 – 15.5.2007) di CHF 1'158.40, di cui CHF 975.-- di
onorario (3 ore e 55 minuti circa a CHF 250.--/ora), 101.60 di spese e CHF
81.80 di IVA (doc. H)];
che la
tariffa applicata è corretta;
che la nota
11.5.2007 (doc. G) – dispendio orario, spese – appare conforme ai suddetti principi;
che la nota
15.5.2007 (doc. H) concerne l’istanza di indennità in esame (preparazione/stesura);
che – nella
commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità
– questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per
la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in
particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la
redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto
ammesso – tenuto conto del (come si vedrà) solo parziale accoglimento dell’istanza
– un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che – a
titolo di spese legali – al qui istante va quindi rifusa la somma di CHF
3'398.80 (CHF 2'898.80 + CHF 500.--);
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che la
determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato,
della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,
come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione
TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib
446);
che la
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo
dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto
morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der
Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.;
Considerandi
REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della
durata della detenzione;
che questa
Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un
importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.
126.
nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora
Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. __________);
che nella
seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il
denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che il qui istante
chiede la somma di CHF 3'100.--, di cui CHF 1'600.-- (CHF 200.--/giorno) per
gli otto giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF 1'500.-- per l’ingiusto
procedimento;
che IS 1 è
stato arrestato il 15.10.2001 (AI 4);
che il giorno
successivo, 16.10.2001, l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca
Marazzi ha confermato il provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni
dell’istruzione) [AI 8];
che l’istante
è stato scarcerato il 22.10.2001 (AI 14);
che IS 1 è quindi
stato privato della libertà personale per otto giorni;
che per la detenzione
preventiva ingiustamente patita gli viene pertanto assegnato il postulato
importo di CHF 1'600.--;
che occorre ora verificare se nel caso di
specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal
punto grave da giustificare un aumento di questa somma;
che, a suo
dire, “innegabile quanto incontestabile è che il procedimento penale nei suo
confronti, segnatamente l’ingiusta carcerazione e la prospettiva di un pubblico
processo ad anni di distanza dopo che i suoi diritti di difesa erano stati così
crassamente calpestati, (gli) hanno causato (…) un profondo turbamento”;
che inoltre “si
ricorda che la lunga carcerazione preventiva, se valutata in raffronto alla
molto relativa gravità delle accuse rimaste nel querelato decreto d’accusa, era
stata motivata solo e soltanto dal tentativo di far(gli) confessare (…)
responsabilità che non aveva” (istanza 15/16.5.2007, p. 4);
che nondimeno
non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli
normalmente legati ad un procedimento penale rispettivamente alla privazione
della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF 1'600.--): non
ha in effetti prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza oppure
dimostrato in altro modo un nocumento;
che con
decisione 17.10.2001 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha nominato
l’avv. PR 1 difensore d’ufficio del qui istante (AI 9);
che IS 1 è
quindi stato assistito da un legale fin dall’inizio del procedimento penale
promosso nei suoi confronti: qualora avesse ritenuto che i suoi diritti di
difesa erano “(…) così crassamente calpestati, (…)” rispettivamente che
non erano (più) adempiuti i presupposti legali per la detenzione preventiva avrebbe
senz’altro potuto presentare reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto
giusta l’art. 280 CPP e/o chiedere di essere posto in libertà provvisoria
giusta gli art. 107/108 CPP;
che domanda
inoltre di tenere conto nella commisurazione dell’indennità per torto morale di
asseriti danni materiali, per i quali – in ragione del lungo tempo trascorso
dall’arresto – non sarebbe riuscito a reperire la documentazione [“Notisi
che in considerazione del fatto che egli svolge e svolgeva un’attività di venditore
ambulante di generi alimentari, principalmente Kebab, questa detenzione gli ha
provocato parecchi danni, sia per il mancato guadagno, sia per il deperimento
della merce. Considerato poi che in quel periodo la moglie era assente
all’estero e non ha potuto essere avvisata per tempo, la carcerazione e quindi
la sua assenza da casa, ha provocato pure una moria del suo allevamento di
canarini (ne possedeva circa duecento)” (istanza 15/16.5.2007, p. 2)];
che – con
riferimento ai danni materiali – l'accusato prosciolto deve dimostrare, documentando
(N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317
CPP, p. 506), il danno che pretende sofferto;
che IS 1 si
limita ad esigere che il citato nocumento venga considerato nel computo del torto
morale, senza neppure tentare di provare l’asserito pregiudizio, come gli
incombeva;
che nella
fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una
diminuzione) della somma di CHF 1'600.--, in particolare con riferimento ai criteri
menzionati in precedenza;
che a titolo
di torto morale gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 1'600.--;
che, in
ragione delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi corrisposto l’importo complessivo
di CHF 4'998.80, di cui CHF 3'398.80 (CHF 2'898.80 + CHF 500.--) per spese
legali e CHF 1'600.-- per torto morale;
che interessi
di mora non sono pretesi;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--
, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
2/7 circa, per la somma di CHF 200.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 16.5.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'998.80.
2. La tassa di
giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--
(settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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