60.2007.192
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
21 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.192
Data decisione, Autorità:
21.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.192
Lugano
21 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/16.5.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale a suo carico nel frattempo abbandonato (ABB __________);
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 16.5.2007;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dell’esposto __________, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento
penale a carico del qui istante (inc. MP __________), conclusosi poi con decreto
di abbandono 17.3.2003 (__________) intimato anche al patrocinatore di allora
del qui istante.
2. Con la
presente istanza l’attuale patrocinatore dell’istante, sulla base di una specifica
procura, chiede di poter prendere visione degli atti dell’incarto penale nel
frattempo abbandonato. Il procuratore pubblico, nello scritto di trasmissione
16.5.2007, ritiene che l’istante non faccia valere alcun interesse
preponderante all’ottenimento di quanto richiesto.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Pur
essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo
abbandonato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e di principio
dimostrare l’esistenza di un interesse giuridico legittimo: come ricordano i
lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione
degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987 ad art. 8, p. 10).
Sempre i
lavori preparatori ricordano che per le ex parti, dopo la conclusione del
procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel
presente caso l’istante è stato parte al procedimento penale quale accusato:
non emergono motivi che rovescino la presunzione di interesse giuridico
legittimo surriferita. La richiesta di accesso agli atti è ulteriormente
fondata dal fatto che il decreto di abbandono 17.3.2003 (ABB __________) non è
stato preceduto da un deposito atti. Per questi motivi è dato un interesse
giuridico legittimo da parte dell’istante. L’argomentazione del procuratore
pubblico, di mancanza di un interesse preponderante, non ulteriormente
specificata, non modifica l’interesse dell’accusato ad esaminare gli atti.
6. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso gli uffici del Ministero
pubblico a Bellinzona.
7. La tassa
di giustizia e le spese (contenute al minimo) sono poste a carico di chi le ha
originate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le
spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS
1, __________.
3.Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
Considerandi
trenta giorni dalla notificazione.
4.
Intimazione:
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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