60.2007.193
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
15 novembre 2007Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.193
Data decisione, Autorità:
15.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.193
Lugano
15 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/18.5.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 27.3.2007 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 23/25.5.2007
della Divisione della giustizia nelle quali quest’ultima esprime qualche “(…)
perplessità circa il dispendio di tempo fatto valere per il patrocinio, pari a
25 ore di cui 12 per la preparazione del processo, poiché siamo di fronte a un
procedimento penale che si è sviluppato nell’ambito di un decreto di accusa”;
richiamato lo scritto 24/25.5.2007 del
procuratore pubblico Nicola Respini che comunica di non aver particolari
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1 è
stato arrestato in data 5.10.2002 alle ore 21:30, su ordine d’arresto 25.9.2002
dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, per titolo di vie di fatto,
danneggiamento, delitto contro la legge federale sul materiale bellico e
lesioni semplici, per avere “(…) a __________, nel settembre 2001, quale
autore o quale istigatore incaricato terzi di disinnescare un ordigno lacrimogeno
nell’esercizio pubblico __________ di __________” (ordine d’arresto
25.9.2002, AI 11; Al 14);
che l’istante è stato poi
scarcerato in data 6.10.2002 alle ore 10:30 (AI 15);
che con decreto 30.8.2006 il
procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato d’accusa dinanzi alla
Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole
di lesioni semplici “(…) per avere, il __________ 2001, (…) a __________,
all’interno del __________, agendo in correità e per il tramite di __________ e
di __________ (contro i quali si è proceduto separatamente), intenzionalmente cagionato
un danno al corpo o alla salute di più persone facendo uso di un lacrimogeno e
meglio per avere, dopo aver incaricato __________ di ‘creare casino’ in questo
esercizio pubblico, in cambio di fr. 3'000.--, __________, procurato un lacrimogeno
(…), consegnandolo a __________, il quale, in cambio di fr. 1'500.--, lo
innescò all’interno del __________ (…), provocando con il denso fumo ed il gas
irritante esalato, ai numerosi avventori presenti nel locale, delle
intossicazioni da fumo alle vie respiratorie, nonché delle ferite mentre
abbandonavano di corsa il locale (…)” e danneggiamento “(…) per avere,
il __________ 2001 (…) nelle circostanze descritte in precedenza, intenzionalmente
deteriorato, distrutto o reso inservibile una cosa altrui, e meglio
l’arredamento e l’infrastruttura interna del __________, cagionando al gerente
del locale ed al proprietario dell’immobile, un danno considerevole (…)”
(DA __________);
che con scritto 1.9.2006 IS 1
ha interposto formale opposizione al succitato decreto d’accusa;
che con sentenza 27.3.2007 il
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha prosciolto IS 1 dalle
imputazioni (inc. __________);
che con
l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, un importo per spese legali;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti
dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la
rifusione della “nota d’onorario e di spese” 11.5.2007 del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, per un dispendio orario complessivo di 25
ore (recte: 25 ore e 45 minuti);
che il patrocinatore non
indica tuttavia, nella nota professionale sopraccitata, la tariffa oraria da
lui applicata;
che viene dunque ammessa la
tariffa oraria di CHF 250.--/ora, tariffa vigente all’epoca del mandato e
conforme ai predetti principi;
che il
Considerandi
dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,
non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che in
particolare, benché l’istante abbia affermato che “(…) la difesa ha comportato,
oltre alla discussione dei fatti (controversi ed indiziari) e di diritto
(inesistenza dell’intenzionalità) anche questioni procedurali complesse (quali
l’eccezione di inammissibilità della testimonianza di persone già coinvolte
quali indiziate)” (istanza 16/18.5.2006, p. 2), appare eccessivo l’onorario
esposto con riferimento alla preparazione del processo di 12 ore
(23.3.2007/26.3.2007), agli interrogatori (11.12.2002/20.2.2003) ed all’“esame
sentenza e colloquio con cliente” di 120 minuti (17.4.2007) (trattandosi di
una sentenza di assoluzione in favore dell’istante);
che viene quindi ammesso un
onorario pari a 20 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF
5'208.30, di cui 165 minuti (compreso il tempo di trasferta) inerenti gli
interrogatori 11.12.2002 (15:52 - 16:41) e 20.2.2003 (9:00 - 10:00), 75 minuti
inerenti l’esame degli atti (come esposto), 150 minuti inerenti i colloqui con
il cliente (come esposto), 240 minuti inerenti il processo presso la Pretura
penale (come esposto), 80 minuti inerenti gli scritti (10 minuti a scritto), 60
minuti inerenti l’”esame sentenza e colloquio con cliente” e 480 minuti
inerenti la preparazione del processo;
che a questo importo vanno
aggiunte le spese, riconosciute in CHF 573.-- (come esposto);
che l’IVA ammonta a CHF 439.40.--;
che per gli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data
16.5.2007
della presente istanza;
che dalla sentenza 27.3.2007
risulta però che il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha
condannato lo Stato a rifondere “(…) all’accusato l’importo di fr. 3'000.--
a titolo di ripetibili” (sentenza 27.3.2007, p. 14);
che a IS 1 va pertanto
rifusa, a titolo di spese legali la somma di CHF 3’220.70, oltre interessi del
5% dal 16.5.2007, già dedotto
l’importo di CHF 3'000.-- (pari a 12 ore a 250.--/ora) già assegnatogli dal
presidente della Pretura penale a titolo di ripetibili;
che ripetibili di questa sede
non sono protestate;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa 3/5, per la somma di CHF 420.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza
27.3.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli
artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3’220.70, oltre interessi del 5% dal 16.5.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
700.-- (settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di 420.--(quattrocentoventi).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
__________
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster