Lexipedia

Decisione

60.2007.196

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

12 novembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione

al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello

massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i

procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per

i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte

delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte

delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio,

avv. PR 1, di complessivi CHF 8'343.70 [di cui CHF 6'958.30 di onorario (27 ore

e 50 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 813.-- di spese e CHF 572.40.-- di IVA (doc.

E)];

che la

tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;

che tuttavia

il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,

non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di

patrocinio;

che determinante è del resto

non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai

quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale

esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n.

126);

che il patrocinatore

dell’istante afferma che “(…) si è resa necessaria una trasferta c/o il

domicilio del signor IS 1 in quanto non era di fatto possibile trasmettere

l’intera documentazione dell’accusato dal proprio domicilio c/o il mio Studio

Considerandi

legale” (istanza 15/21.5.2007, p. 2);

che la trasferta a __________

del patrocinatore non essendo necessaria ed indispensabile (la documentazione

bancaria non poteva essere così cospicua da non poter essere inviata, soprattutto

dopo un’accurata scernita dello stesso istante) e risultando inoltre da una

specifica scelta di IS 1 [che avrebbe nondimeno potuto lui stesso spostarsi

fino allo studio legale del suo patrocinatore, in applicazione del principio secondo

cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO)], non può essere

riconosciuta integralmente ma ridotta a 120 minuti, tempo valutato necessario

per un colloquio tra l’avv. PR 1 e l’istante;

che inoltre appare eccessivo

l’onorario esposto con riferimento all’esame della documentazione presso la

Commissione tutoria __________, a __________ (di 210 minuti) e all’”esame

incarto, preparazione dibattimento e arringa” (di 480 minuti);

che appare inoltre eccessivo

l’onorario esposto con riferimento agli scritti in arrivo ed in particolare al

tempo impiegato per “Sentenza da TP”, trattandosi di una sentenza di

poche righe di cui il contenuto era già largamente conosciuto dal patrocinatore

dell’istante;

che viene pertanto ammesso un

onorario pari a 18 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'500.--, di cui

40.

minuti (come esposto) inerenti le telefonate con il GIAR, il Tribunale

penale ed il cliente, 180 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento, 110

minuti inerenti gli scritti al cliente e da/per il Tribunale penale, 180 minuti

inerenti i colloqui con il cliente (ridotti in particolare quelli inerenti il “colloquio

con cliente c/o ZH e ricostruzione dettagliata delle transazioni bancarie e dei

pagamenti effettuati” 1.9.2006), 120 minuti (come esposto) inerenti l’”Analisi

e completazione incarto c/o TP”, 120 minuti inerenti l’”Esame documentazione

CTR __________ __________”, 90 minuti (come esposto) inerenti l’”Esame

documentazione da diverse banche” e 240 minuti inerenti l’”Esame

incarto, preparazione dibattimento e arringa”;

che a questo importo vanno

aggiunte le spese, riconosciute in CHF 463.-- [stralciate in particolare quelle

inerenti la trasferta a __________ (come già sopraccitato) e ridotte quelle

inerenti l’apertura dell’incarto (riconosciute in CHF 50.--)];

che l’IVA ammonta a CHF 358.90

(esente l’importo di CHF 240.- per le spese delle fotocopie);

che a IS 1 va pertanto

rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 5'321.90;

che interessi di mora non

sono protestati;

che l’istante protesta infine

le ripetibili di questa sede;

che nella commisurazione

dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa

Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la

determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare

in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere lavorativo può

del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che va quindi riconosciuto,

tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 300.--,

comprendente onorario, spese ed IVA;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa 3/10, per la somma di CHF 150.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

alla sentenza 28.11.2006 della presidente della Corte delle assise correzionali

di __________ Giovanna Roggero-Will (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di

CHF 5’621.90.

2. La

tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--

(cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 150.--(centocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster