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Decisione

60.2007.198

Ricorso in materia di esecuzione di pene e misure. congedo

17 giugno 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. In data

24.8.2006 la Corte delle assise criminali (inc. __________) ha condannato l’istante

(unitamente al fratello e ad altri quattro coimputati) ad una pena di 4 anni di

reclusione (punto 9.1.1 del dichiara e pronuncia) in quanto ritenuto colpevole

dei reati di rapina aggravata (in parte tentata), sequestro di persone, furto

aggravato (in parte tentato), violazione di domicilio e danneggiamento. La

Corte ha reso esecutiva la pena accessoria dell’espulsione (per 4 anni)

precedentemente comminata (ma sospesa condizionalmente) dall’Obergericht di __________

in data 29.5.2002. Il successivo ricorso alla Corte di cassazione e di revisione

penale è stato respinto l’8.11.2006 (inc. __________).

b. In

precedenza il ricorrente era stato giudicato dall’Obergericht di __________,

che in data 29.5.2002 l’aveva condannato ad una pena di 2 anni e 3 mesi di

reclusione (oltre all’espulsione di cui sopra) per i reati di rapina aggravata,

estorsione ripetuta e coazione ripetuta. Il ricorrente è stato messo in libertà

condizionale in data 1.7.2004, probabilmente al raggiungimento dei due terzi

dell’esecuzione della pena.

c. Altre

condanne minori sono intervenute a carico del ricorrente. Con decisione dell’1.7.1999

l’Amtsstatthalter di __________ l’ha condannato ad una pena di 14 giorni di

detenzione, sospesi condizionalmente, per lesioni semplici.

Con decisione

21.10.2005 l’Amtsstatthalter di __________ l’ha invece condannato per infrazione

grave alla circolazione stradale e guida in stato di ebrietà ad una multa di

CHF 3'000.--, poi trasformata in 70 giorni d’arresto (inc. __________) con decisione

del 12.5.2005.

Un’altra

condanna minore ad una multa di CHF 60.-- è stata trasformata in due giorni d’arresto

in data 9.3.2006.

d. Detenuto

in Ticino in detenzione preventiva dal 21.12.2005, il ricorrente è stato trasferito

al PCT “La Stampa” a partire dal gennaio 2006. Con dichiarazione del

17.11.2006, la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) ha fissato

per il 2.3.2010 la fine della pena, mentre che una liberazione condizionale potrebbe

intervenire a partire dal 7.10.2008 con un periodo di prova di 2 anni.

e. Vista

la condanna intervenuta poi in Ticino, con decisione 16.5.2007 (inc. __________)

la presidente della Corte delle assise criminali ha ordinato il ripristino

dell’esecuzione della pena inflitta dall’Obergericht di __________ in data

29.5.2002. In medesima data la SEPEM ha chiesto alla competente autorità di __________

di comunicarle con precisione il residuo di pena revocato: se la liberazione

condizionale fosse intervenuta al raggiungimento dei due terzi dell’esecuzione

della pena, la revoca del 16.5.2007 riguarderebbe un periodo di nove mesi.

f. In

data 17.4.2007 il ricorrente ha chiesto di poter beneficiare di un primo

congedo di 12 ore per il giorno 28.5.2007, per trascorrere la giornata a __________

con la moglie dimorante a __________.

g. Con

decisione del 9.5.2007 qui impugnata, il giudice dell’applicazione della pena

ha respinto la richiesta in quanto prematura, considerando l’imminente

decisione relativa alla revoca del precedente terzo ed il fatto che RI 1 fosse

recidivo.

h. Contro

tale decisione insorge il qui ricorrente, che postula il suo annullamento e la

concessione del congedo. Nel gravame indica che la pena dell’espulsione non

sarà eseguita in quanto incompatibile con la nuova parte generale del CP. Aggiunge

che avrebbe dato prova di buona condotta, che non ci sarebbe un pericolo di

fuga o di recidiva. La decisione impugnata sarebbe quindi sproporzionata, ed

avendo raggiunto il terzo della pena il 15.5.2007, si giustificherebbe la concessione

del primo congedo, per il 28.5.2007 o per data successiva da convenire.

i. Il

procuratore pubblico ha chiesto di respingere il gravame, mentre il giudice

dell’applicazione della pena si è riconfermato nella sua decisione,

evidenziando che nel frattempo (in data 16.5.2007) era intervenuta la decisione

di ripristino della pena inflitta con sentenza 29.5.2002 a __________.

Considerandi

1.

A

partire dal 2007, in virtù dell’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, il giudice

dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo. La sua

decisione è impugnabile entro dieci giorni presso questa Camera, in virtù

dell’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il ricorso è pertanto tempestivo e ricevibile

in ordine.

2.

Prima

dell’1.1.2007, la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati

dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF

1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni

relativi all’esecuzione delle pene che prevedono delle regole sui congedi, come

si dirà.

3.

Con la

revisione della parte generale del CP, sono state introdotte alcune disposizioni

pertinenti la materia qui trattata.

Ai sensi dell’art.

75.

cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario prevede l’allestimento di un piano

di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene, tra le altre cose,

indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del detenuto. Questo piano è

ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e art. 35 del regolamento sull’esecuzione pene e

misure del 6.3.2007.

In concreto,

non risulta che un simile piano esista per il ricorrente, come peraltro accenna

anche il giudice dell’applicazione della pena nella decisione impugnata.

In generale,

non risulta che il Regolamento del penitenziario di Stato del Canton Ticino

(RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata in vigore

l’1.1.1999.

4.

L’art.

84.

CP disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il capoverso 6

recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle

relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita

libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante

l’esecuzione della pena non vi si opponga e perché non vi sia il rischio che si

dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati”.

Come

chiaramente indicato dal Messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800)

questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma

fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali

d’esecuzione penale (Messaggio p. 1799); come chiarito con riferimento ai

timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento

all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi

senza una restrizione corrispondente (Messaggio p. 1800), in particolare con

riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.

5.

In Ticino, l’esecuzione delle pene è

disciplinata anzitutto dal Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure

concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino (Concordato

romando) del 22.10.1984 e dal Regolamento del penitenziario di Stato del

Cantone Ticino (RCPT, versione 3.12.1998/1.1.1999).

Con

riferimento al Concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti

in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006 relative

alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che

un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno

un terzo della pena.

L’art. 78

RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”.

L’art. 80

RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al capoverso 1

che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un

terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è

cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”

Quale prassi

d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data 14.6.2002

(verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o

senza agganci al territorio) la soglia oggettiva minima per il regime progressivo

è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena.

6.

Premesso

che il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre

chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati siano compatibili

con l’art. 84 cpv. 6 CP.

Quesito

sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (p. 1800)

abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.

Quesito più

problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere

adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e

recidiva.

La soglia

oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle

Raccomandazioni e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT appare comunque ragionevole, conforme

ad un regime progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della

proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate

situazioni, può essere giustificato.

In ogni caso,

per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione

individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare

una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo

richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto,

ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il

pericolo di fuga e quello di recidiva.

Fino

all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale),

l’art. 80 cpv. 1 va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.

Il giudice

dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il

richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia

tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non

sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

7.

Nel

caso concreto, per effetto della decisione (del 16.5.2007 del presidente della

Corte delle assise criminali) di ripristino della pena inflitta con sentenza 29.5.2002

dalle autorità penali del Canton __________, molto verosimilmente 9 ulteriori

mesi da espiare, il ricorrente non ha comunque ancora raggiunto la soglia oggettiva

minima del terzo della pena.

Per questo,

la concessione di un congedo ordinario non può ancora entrare in linea di

conto.

Pertinentemente

la decisione impugnata del giudice dell’applicazione della pena faceva

riferimento all’imminente decisone di revoca della libertà condizionale con riferimento

alla sentenza 29.5.2002, poi segnalata con le osservazioni del 29/30.5.2007

dello stesso giudice dell’applicazione della pena.

Riguardo alla

specifica situazione del ricorrente, così come formulata, un’eventuale futura

richiesta di congedo dovrà in particolare verificare l’esistenza di un concreto

pericolo di recidiva, tenuto conto in particolare della precedente condanna del

Canton __________ del 29.5.2002 e della condanna ticinese, considerato che RI 1

è stato riconosciuto quale recidivo (punto 9.1. del dichiara e pronuncia della

sentenza del 24.8.2006). In questo senso il riferimento ai precedenti penali

nella decisione del giudice dell’applicazione della pena appare pertinente.

8.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi

le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6 CP,

gli art. 339 e 341 CPP, gli art. 78 e 80 RCPT, nonché ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio di

diritto

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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