60.2007.198
Ricorso in materia di esecuzione di pene e misure. congedo
17 giugno 2007Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.198
Data decisione, Autorità:
17.06.2007, CRP
Titolo:
Ricorso in materia di esecuzione di pene e misure. congedo
ESECUZIONE DELLE PENE
art. 339 cpv. 1 let. h CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 75 cpv. 3 CPS
art. 84 cpv. 6 CPS
Incarto n.
60.2007.198
Lugano
17 giugno
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 21/22.5.2007
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 9.5.2007 del giudice
dell’applicazione della pena (Giap) con la quale ha respinto una richiesta di
congedo (inc. __________);
richiamate le osservazioni 23/24.5.2007 del
procuratore pubblico Mario Branda, con le quali chiede di respingere il
gravame;
richiamate le osservazioni 29/30.5.2007 del
giudice dell’applicazione della pena Gianfranco Franscini, che si conferma
nella propria decisione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In data
24.8.2006 la Corte delle assise criminali (inc. __________) ha condannato l’istante
(unitamente al fratello e ad altri quattro coimputati) ad una pena di 4 anni di
reclusione (punto 9.1.1 del dichiara e pronuncia) in quanto ritenuto colpevole
dei reati di rapina aggravata (in parte tentata), sequestro di persone, furto
aggravato (in parte tentato), violazione di domicilio e danneggiamento. La
Corte ha reso esecutiva la pena accessoria dell’espulsione (per 4 anni)
precedentemente comminata (ma sospesa condizionalmente) dall’Obergericht di __________
in data 29.5.2002. Il successivo ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale è stato respinto l’8.11.2006 (inc. __________).
b. In
precedenza il ricorrente era stato giudicato dall’Obergericht di __________,
che in data 29.5.2002 l’aveva condannato ad una pena di 2 anni e 3 mesi di
reclusione (oltre all’espulsione di cui sopra) per i reati di rapina aggravata,
estorsione ripetuta e coazione ripetuta. Il ricorrente è stato messo in libertà
condizionale in data 1.7.2004, probabilmente al raggiungimento dei due terzi
dell’esecuzione della pena.
c. Altre
condanne minori sono intervenute a carico del ricorrente. Con decisione dell’1.7.1999
l’Amtsstatthalter di __________ l’ha condannato ad una pena di 14 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente, per lesioni semplici.
Con decisione
21.10.2005 l’Amtsstatthalter di __________ l’ha invece condannato per infrazione
grave alla circolazione stradale e guida in stato di ebrietà ad una multa di
CHF 3'000.--, poi trasformata in 70 giorni d’arresto (inc. __________) con decisione
del 12.5.2005.
Un’altra
condanna minore ad una multa di CHF 60.-- è stata trasformata in due giorni d’arresto
in data 9.3.2006.
d. Detenuto
in Ticino in detenzione preventiva dal 21.12.2005, il ricorrente è stato trasferito
al PCT “La Stampa” a partire dal gennaio 2006. Con dichiarazione del
17.11.2006, la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) ha fissato
per il 2.3.2010 la fine della pena, mentre che una liberazione condizionale potrebbe
intervenire a partire dal 7.10.2008 con un periodo di prova di 2 anni.
e. Vista
la condanna intervenuta poi in Ticino, con decisione 16.5.2007 (inc. __________)
la presidente della Corte delle assise criminali ha ordinato il ripristino
dell’esecuzione della pena inflitta dall’Obergericht di __________ in data
29.5.2002. In medesima data la SEPEM ha chiesto alla competente autorità di __________
di comunicarle con precisione il residuo di pena revocato: se la liberazione
condizionale fosse intervenuta al raggiungimento dei due terzi dell’esecuzione
della pena, la revoca del 16.5.2007 riguarderebbe un periodo di nove mesi.
f. In
data 17.4.2007 il ricorrente ha chiesto di poter beneficiare di un primo
congedo di 12 ore per il giorno 28.5.2007, per trascorrere la giornata a __________
con la moglie dimorante a __________.
g. Con
decisione del 9.5.2007 qui impugnata, il giudice dell’applicazione della pena
ha respinto la richiesta in quanto prematura, considerando l’imminente
decisione relativa alla revoca del precedente terzo ed il fatto che RI 1 fosse
recidivo.
h. Contro
tale decisione insorge il qui ricorrente, che postula il suo annullamento e la
concessione del congedo. Nel gravame indica che la pena dell’espulsione non
sarà eseguita in quanto incompatibile con la nuova parte generale del CP. Aggiunge
che avrebbe dato prova di buona condotta, che non ci sarebbe un pericolo di
fuga o di recidiva. La decisione impugnata sarebbe quindi sproporzionata, ed
avendo raggiunto il terzo della pena il 15.5.2007, si giustificherebbe la concessione
del primo congedo, per il 28.5.2007 o per data successiva da convenire.
i. Il
procuratore pubblico ha chiesto di respingere il gravame, mentre il giudice
dell’applicazione della pena si è riconfermato nella sua decisione,
evidenziando che nel frattempo (in data 16.5.2007) era intervenuta la decisione
di ripristino della pena inflitta con sentenza 29.5.2002 a __________.
Considerandi
1.
A
partire dal 2007, in virtù dell’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, il giudice
dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo. La sua
decisione è impugnabile entro dieci giorni presso questa Camera, in virtù
dell’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il ricorso è pertanto tempestivo e ricevibile
in ordine.
2.
Prima
dell’1.1.2007, la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati
dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF
1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni
relativi all’esecuzione delle pene che prevedono delle regole sui congedi, come
si dirà.
3.
Con la
revisione della parte generale del CP, sono state introdotte alcune disposizioni
pertinenti la materia qui trattata.
Ai sensi dell’art.
75.
cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario prevede l’allestimento di un piano
di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene, tra le altre cose,
indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del detenuto. Questo piano è
ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e art. 35 del regolamento sull’esecuzione pene e
misure del 6.3.2007.
In concreto,
non risulta che un simile piano esista per il ricorrente, come peraltro accenna
anche il giudice dell’applicazione della pena nella decisione impugnata.
In generale,
non risulta che il Regolamento del penitenziario di Stato del Canton Ticino
(RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata in vigore
l’1.1.1999.
4.
L’art.
84.
CP disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il capoverso 6
recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle
relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita
libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante
l’esecuzione della pena non vi si opponga e perché non vi sia il rischio che si
dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati”.
Come
chiaramente indicato dal Messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800)
questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma
fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali
d’esecuzione penale (Messaggio p. 1799); come chiarito con riferimento ai
timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento
all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi
senza una restrizione corrispondente (Messaggio p. 1800), in particolare con
riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.
5.
In Ticino, l’esecuzione delle pene è
disciplinata anzitutto dal Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure
concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino (Concordato
romando) del 22.10.1984 e dal Regolamento del penitenziario di Stato del
Cantone Ticino (RCPT, versione 3.12.1998/1.1.1999).
Con
riferimento al Concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti
in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006 relative
alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che
un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno
un terzo della pena.
L’art. 78
RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”.
L’art. 80
RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al capoverso 1
che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un
terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è
cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”
Quale prassi
d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data 14.6.2002
(verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o
senza agganci al territorio) la soglia oggettiva minima per il regime progressivo
è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena.
6.
Premesso
che il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre
chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati siano compatibili
con l’art. 84 cpv. 6 CP.
Quesito
sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (p. 1800)
abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.
Quesito più
problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere
adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e
recidiva.
La soglia
oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle
Raccomandazioni e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT appare comunque ragionevole, conforme
ad un regime progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della
proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate
situazioni, può essere giustificato.
In ogni caso,
per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione
individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare
una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo
richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto,
ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il
pericolo di fuga e quello di recidiva.
Fino
all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale),
l’art. 80 cpv. 1 va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.
Il giudice
dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il
richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia
tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non
sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
7.
Nel
caso concreto, per effetto della decisione (del 16.5.2007 del presidente della
Corte delle assise criminali) di ripristino della pena inflitta con sentenza 29.5.2002
dalle autorità penali del Canton __________, molto verosimilmente 9 ulteriori
mesi da espiare, il ricorrente non ha comunque ancora raggiunto la soglia oggettiva
minima del terzo della pena.
Per questo,
la concessione di un congedo ordinario non può ancora entrare in linea di
conto.
Pertinentemente
la decisione impugnata del giudice dell’applicazione della pena faceva
riferimento all’imminente decisone di revoca della libertà condizionale con riferimento
alla sentenza 29.5.2002, poi segnalata con le osservazioni del 29/30.5.2007
dello stesso giudice dell’applicazione della pena.
Riguardo alla
specifica situazione del ricorrente, così come formulata, un’eventuale futura
richiesta di congedo dovrà in particolare verificare l’esistenza di un concreto
pericolo di recidiva, tenuto conto in particolare della precedente condanna del
Canton __________ del 29.5.2002 e della condanna ticinese, considerato che RI 1
è stato riconosciuto quale recidivo (punto 9.1. del dichiara e pronuncia della
sentenza del 24.8.2006). In questo senso il riferimento ai precedenti penali
nella decisione del giudice dell’applicazione della pena appare pertinente.
8.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi
le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6 CP,
gli art. 339 e 341 CPP, gli art. 78 e 80 RCPT, nonché ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di
diritto
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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