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Decisione

60.2007.199

Istanza di ispezione degli atti. querelante quale istante

3 luglio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di fatto, che ha dato inizio all’inc. MP __________. Citata più volte, la qui

istante non ha dato seguito alle convocazioni della polizia, e l’incarto è

stato infine ritornato al Ministero pubblico. A seguito di una richiesta del

figlio del 17.12.1996, il Ministero pubblico gli ha comunicato il 9.1.1997 che l’incarto

era stato abbandonato d’ufficio.

2. Con la

richiesta qui in esame, l’istante chiede di esaminare gli atti del procedimento

penale. Come esposto in entrata, il procuratore generale ha dato il proprio

nulla osta.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

Considerandi

4.

Nel

presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelante) al procedimento

nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nella

fattispecie, la richiesta di accesso agli atti è giustificata anzitutto dal

fatto che il decreto che ha posto fine alla procedura (ABB __________) non è

stato intimato alla qui istante e non è stato preceduto da un deposito atti.

Inoltre non vi sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico

legata ad una ex parte al procedimento.

6.

L’istanza

è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso questa Camera, previo

appuntamento con la segreteria della stessa.

7.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono

contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--

(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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