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Decisione

60.2007.2

Istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza sanitaria quale istante

14 febbraio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.2

Data decisione, Autorità:

14.02.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza sanitaria quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

1Incarto n.

60.2007.2

Lugano

14 febbraio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.12.2006/3.1.2007

presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto

__________;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa

Camera in data 2/3.1.2007, preavvisandola contestualmente in modo favorevole;

ritenuto che PI 2, interpellata, non ha

presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Per un traffico di farmaci dimagranti

contenenti stupefacenti, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale

(inc. __________) a carico di PI 2 conclusosi con il decreto d’accusa 18.9.2006

(DA __________).

Considerandi

2.

Con la presente richiesta, il segretariato

della __________, incaricata dal __________ di istruire il procedimento

amministrativo aperto a carico di PI 2, chiede di poter avere accesso

all’incarto penale surriferito. Il procuratore pubblico Moreno Capella ha

preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre PI 2, interpellata, non ha

presentato osservazioni.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Questa Camera, ritenuta la sempre maggior

frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con

riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di

rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente

delle seguenti argomentazioni:

"Al

Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di

vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro

vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),

incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività

sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a

favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai

sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi

competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni

volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela

degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una

scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione

in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il

rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di

dubbio.

Ciò

premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione

nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta

di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle

competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle

deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità

di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,

anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli

atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa

esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al

procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e

delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione

dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di

essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da

compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan

ponga difficoltà."

5.

Nel presente caso, la Commissione di

vigilanza sanitaria, su incarico del DSS, nell'ambito delle competenze

specificamente di quest’ultimo (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle

deleghe di competenze decisionali, art. 59 Lsan), è chiamato a valutare

l'opportunità di adozione nei confronti di operatori sanitari di provvedimenti,

di modo che è necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art.

27.

CPP, a tutela dei diritti degli interessati.

6.

Nel merito l’istanza va accolta, in quanto

rientra nel contesto delle competenze del DSS e della Commissione di vigilanza

sanitaria. Non ci sono, e neppure sono stati addotti, altri motivi che possano

escludere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.

7.

L’incarto sarà trasmesso in allegato alla

copia della presente decisione indirizzata alla Commissione istante.

8.

Considerata l’autorità istante ed i motivi

a fondamento della richiesta, si prescinde dal carico di una tassa di giustizia

o di spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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