60.2007.2
Istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza sanitaria quale istante
14 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.2
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza sanitaria quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
1Incarto n.
60.2007.2
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.12.2006/3.1.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’incarto
__________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 2/3.1.2007, preavvisandola contestualmente in modo favorevole;
ritenuto che PI 2, interpellata, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Per un traffico di farmaci dimagranti
contenenti stupefacenti, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. __________) a carico di PI 2 conclusosi con il decreto d’accusa 18.9.2006
(DA __________).
Considerandi
2.
Con la presente richiesta, il segretariato
della __________, incaricata dal __________ di istruire il procedimento
amministrativo aperto a carico di PI 2, chiede di poter avere accesso
all’incarto penale surriferito. Il procuratore pubblico Moreno Capella ha
preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre PI 2, interpellata, non ha
presentato osservazioni.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Questa Camera, ritenuta la sempre maggior
frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, con
riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________), ha ritenuto di
rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente
delle seguenti argomentazioni:
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà."
5.
Nel presente caso, la Commissione di
vigilanza sanitaria, su incarico del DSS, nell'ambito delle competenze
specificamente di quest’ultimo (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, art. 59 Lsan), è chiamato a valutare
l'opportunità di adozione nei confronti di operatori sanitari di provvedimenti,
di modo che è necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art.
27.
CPP, a tutela dei diritti degli interessati.
6.
Nel merito l’istanza va accolta, in quanto
rientra nel contesto delle competenze del DSS e della Commissione di vigilanza
sanitaria. Non ci sono, e neppure sono stati addotti, altri motivi che possano
escludere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.
7.
L’incarto sarà trasmesso in allegato alla
copia della presente decisione indirizzata alla Commissione istante.
8.
Considerata l’autorità istante ed i motivi
a fondamento della richiesta, si prescinde dal carico di una tassa di giustizia
o di spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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