60.2007.200
Istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante
6 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.200
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.200
Lugano
6 luglio 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
22/23.5.2007 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale nel frattempo concluso;
richiamate le osservazioni 24/25.5.2007 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio
nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia sporta dall’istante in data 29.4.2005 contro __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) conclusosi
con un decreto di non luogo a procedere del 4.5.2005 (NLP __________).
2. Con la
presente richiesta, ed in relazione ad un’azione civile pendente presso il giudice
civile (tesa allo scioglimento di una società semplice), l’istante chiede di
poter avere accesso agli atti del procedimento penale, ed in particolare agli
allegati alla denuncia 29.4.2005.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante e parte civile)
al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso l’interesse giuridico legittimo del richiedente è, oltre che
presunto, anche giustificato in relazione all’azione civile promossa.
6. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, con
la possibilità di estrarre copie.
7. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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