60.2007.201
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
6 luglio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.201
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.201
Lugano
6 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
15/22.5.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale nel frattempo terminato;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera in data 21/22.5.2007, comunicando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di fatti accaduti a __________ in data 11.6.2006, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto d’accusa del 20.9.2006 (__________), cresciuto in giudicato.
Fatti
2. Con la
presente richiesta, l’istante chiede di poter accedere agli atti dell’incarto penale,
essendo la sua autovettura stata danneggiata ed avendo quindi avuto a suo tempo
la veste di parte civile.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente
caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile) al procedimento
Considerandi
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso l’interesse giuridico legittimo della richiedente è, oltre che
presunto, anche giustificato in relazione al risarcimento civile.
6.
L’istanza
è accolta. Fotocopia degli atti sarà allegata alla copia della presente decisione
destinata all’istante.
7.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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